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AS 2022 498

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 9

9 Le strade orientate al traffico sono tutte le strade all’interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici.

Art. 2a cpv. 5 e 6

5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie non considerate orientate al traffico.

6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l’articolo 108 capoversi 1, 2 e 4, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada orientata al traffico, questo tratto può essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.

Art. 19 cpv. 1 lett. d

1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

  • d. Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.

Art. 65 cpv. 15 e 16

15 Il cartello complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Covetturaggio» (5.43), aggiunto ai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) e «Carreggiata riservata ai bus» (2.64), indica che la carreggiata o la corsia interessata può essere utilizzata da veicoli occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.

16 Il cartello complementare recante il simbolo «Covetturaggio» (5.43) e aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l’area di parcheggio interessata può essere utilizzata soltanto da veicoli che all’arrivo sono occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.

Art. 79 cpv. 4 lett. e

4 I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:

  • e. veicoli occupati all’arrivo da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Covetturaggio» (5.43).

Art. 108 cpv. 4bis

4bis In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la prescrizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d’incontro è regolata solo dall’articolo 3 capoverso 4 LCStr.

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 5.43

5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65 e 69a)

  • 5.43 Covetturaggio

    (art. 65)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr