Lexipedia

AS 2022 5

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Quarantena dei contatti e isolamento)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Modifica del 12 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

Art. 7 Ordine della quarantena dei contatti 1 L’autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia dome- stica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con: a. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cin- que giorni dopo; b. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che è asinto- matica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della persona.

2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

a. possono provare di essere state vaccinate contro il COVID-19: per i vaccini e il lasso di tempo stabiliti nell’allegato 2; b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite: per il lasso di tempo stabilito nell’allegato 2; c. svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante l’esercizio dell’attività profes- sionale e lungo il tragitto per andare al lavoro.

1 RS 818.101.26

2022-0089 RU 2022 5

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 5

3 L’autorità cantonale competente può esentare dalla quarantena dei contatti durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determi- nate persone o categorie di persone, purché lavorino in aziende che dispongono di un piano di test che garantisce che: a. i collaboratori abbiano un accesso semplice ai test e siano informati regolar- mente sui vantaggi dei test; b. i collaboratori possano sottoporsi a un test almeno una volta alla settimana; c. siano soddisfatte le condizioni per l’assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l’allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202. 4 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 devono portare una mascherina facciale e rispettare la distanza obbliga- toria dalle altre persone. Al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, devono attenersi alla quarantena dei contatti. 5 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l’autorità cantonale competente può: a. autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti, concedere agevolazioni o revocare anticipatamente la quarantena dei contatti; b. ordinare una quarantena dei contatti più lunga; c. prevedere una quarantena dei contatti nonostante le condizioni di cui al capo- verso 1 non siano soddisfatte o le condizioni di cui ai capoversi 2 lettera c o 3 siano soddisfatte. 6 Informa l’UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di per- sone secondo il capoverso 5.

Art. 8 Durata della quarantena dei contatti 1 La quarantena dei contatti dura cinque giorni a decorrere dall’ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all’articolo 7 capoverso 1. 2 Sono fatti salvi ordini diversi dell’autorità cantonale competente secondo l’articolo 7 capoverso 5.

Art. 9 Isolamento 1 L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosop-

pressa, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 La durata dell’isolamento inizia a decorrere:

a. dal giorno in cui si manifestano i sintomi;

2 RS 818.101.24

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 5

b. se la persona che si è ammalata di COVID-19 o si è contagiata con il SARS- CoV-2 è asintomatica: dal giorno di esecuzione del test.

4 L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo cin-

que giorni se la persona in isolamento: a. è priva di sintomi da almeno 48 ore; o b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la pro- secuzione dell’isolamento. 5 L’autorità cantonale competente può esentare dall’isolamento durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. le persone svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale; b. per l’attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre. 6 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall’isola- mento di cui al capoverso 5 devono portare una mascherina facciale e rispettare la distanza obbligatoria dalle altre persone. Al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, devono attenersi all’isolamento.

Art. 25 cpv. 4 lett. a 4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vacci- nazione, guarigione o test alle seguenti condizioni: a. la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune o all’at- tuazione del piano di test di cui all’articolo 7 capoverso 3;

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 13 gennaio 2022 alle ore 00.003.

12 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 12 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 5

Allegato 2 (art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 nonché 29)

N. 1.2 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) è di 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

N. 1.3 1.3 Il lasso di tempo durante il quale le persone vaccinate sono esentate dall’ob- bligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di 120 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 120 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

N. 2

2 Persone guarite

2.1 Gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della ma- scherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) durante il seguente lasso di tempo: a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2, di test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o di ana- lisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2: dal 6° al 365° giorno dalla conferma del contagio; b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti- colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20214 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato. 2.2 Le persone guarite sono esentate dalla quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) dal 6° al 120° giorno dalla conferma del contagio mediante analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o analisi immunologica di laboratorio de- gli antigeni SARS-CoV-2.

4 RS 818.102.2

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Quarantena dei contatti e isolamento) | Lexipedia | Lexipedia