AS 2022 51
Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale
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Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale
RS 0.741.10; RU 1993 402
Emendamenti alla Convenzione Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 14 dicembre 2020 Notifica d’accettazione depositata dalla Svizzera il 15 dicembre 2021 Entrati in vigore per la Svizzera il 14 luglio 2022
Traduzione
A. Emendamento al testo principale della Convenzione
Art. 1 Definizioni ab) il termine «sistema di guida autonoma» indica un dispositivo costituito da ele- menti hardware e software capace di assicurare senza soluzione di continuità il controllo dinamico di un veicolo; ac) il termine «controllo dinamico» indica l’insieme delle funzioni operative e strategiche eseguite in tempo reale necessarie allo spostamento del veicolo, in particolare il controllo di marcia laterale e longitudinale del veicolo, il moni- toraggio della strada, le reazioni agli eventi nella circolazione stradale nonché la preparazione e la segnalazione di manovre.
Art. 34bis Guida autonoma Si considera soddisfatto il requisito della presenza di un conducente in ogni veicolo o complesso di veicoli in movimento quando tale veicolo (o complesso di veicoli) uti- lizza un sistema di guida autonoma conforme: a) ai regolamenti tecnici nazionali, e a qualsiasi strumento giuridico internazio- nale, applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore; b) alla legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo. Il campo di applicazione del presente articolo è limitato al territorio della Parte con- traente nel quale si applicano i regolamenti tecnici nazionali e la legislazione nazio- nale che regola il funzionamento del veicolo.
2021-2379 RU 2022 51
Circolazione stradale. Conv. RU 2022 51
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