AS 2022 513
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 146s
Abrogato
Art. 146u Adeguamento dell’obiettivo di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024
L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.
Art. 146v Non considerazione delle emissioni di CO2 in caso di cambiamento del vettore energetico
1 Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO2 prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.
2 La domanda di non considerazione delle emissioni di CO2 secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:
a. tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
b. tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
c. quantità delle emissioni supplementari di CO2 prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
d. durata del cambiamento del vettore energetico.
3 L’UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO2 relative al cambiamento del vettore energetico.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
16 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |