È possibile prelevare dalla riserva quando nella borsa dell’energia elettrica svizzera la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l’offerta (mancata compensazione del mercato).
Nel caso di una mancata compensazione del mercato, alla società di rete sono notificati:
a. dai gestori che partecipano alla riserva, la potenza che hanno a disposizione nella loro quota della riserva;
b. dai gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva, il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo.
La società di rete effettua il prelievo in modo non discriminatorio, in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata.
In caso di altro rischio immediato, in particolare per l’esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi dalla riserva anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio. In casi eccezionali un prelievo è possibile anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso.