AS 2022 515
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:
Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 2022
1 In deroga all’allegato 3 cifra 411, per gli impianti a combustione equipaggiati per l’alimentazione con gas e olio da riscaldamento e che in seguito a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni oppure per ordine del Consiglio federale sono alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» valgono i seguenti valori limite d’emissione:
| 170 mg/m3 |
|---|---|
| 250 mg/m3 |
2 Per gli impianti di cui al capoverso 1, al momento della conversione a olio da riscaldamento «extra leggero», ma al più tardi entro 30 giorni, il bruciatore deve essere sottoposto a manutenzione da parte di uno specialista. In questo quadro, deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i relativi risultati devono essere inviati all’autorità competente.
3 I valori limite d’emissione di cui al capoverso 1 valgono sino al 31 marzo 2023.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
16 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |