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AS 2022 515

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 2022

1 In deroga all’allegato 3 cifra 411, per gli impianti a combustione equipaggiati per l’alimentazione con gas e olio da riscaldamento e che in seguito a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni oppure per ordine del Consiglio federale sono alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» valgono i seguenti valori limite d’emissione:

  • – monossido di carbonio (CO)

170 mg/m3

  • – ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto

250 mg/m3

2 Per gli impianti di cui al capoverso 1, al momento della conversione a olio da riscaldamento «extra leggero», ma al più tardi entro 30 giorni, il bruciatore deve essere sottoposto a manutenzione da parte di uno specialista. In questo quadro, deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i relativi risultati devono essere inviati all’autorità competente.

3 I valori limite d’emissione di cui al capoverso 1 valgono sino al 31 marzo 2023.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

16 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr