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AS 2022 52

Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi (Ordinanza sulle scorte obbligatorie di sementi)

del 26 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Principio Le merci menzionate in allegato sottostanno all’obbligo di costituire scorte per garan- tire l’approvvigionamento del Paese in sementi.

Art. 2 Obbligo di costituire scorte 1 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le sementi menzionate in allegato. 2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le en- clavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere. 3 Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi, per anno civile, immette in commer- cio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 25 chilogrammi delle sementi menzionate in allegato.

Art. 3 Obblighi di notifica 1 Le imprese soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero sementi menzionate in allegato devono infor- marne immediatamente l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). 2 Devono notificare periodicamente all’UFAE il tipo e i quantitativi di sementi messe in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

RS 531.215.61 1 RS 531

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Ordinanza sulle scorte obbligatorie di sementi RU 2022 52

Art. 4 Esonero dall’obbligo del contratto 1 Sono esonerate dall’obbligo di concludere un contratto le imprese soggette all’ob- bligo di costituire scorte che immettono in commercio, per anno civile, quantitativi di merce inferiori ai valori soglia definiti in allegato.

2 L’UFAE può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto imprese soggette

all’obbligo di costituire scorte che contribuirebbero soltanto in esigua misura a garan- tire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Art. 5 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate 1 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce: a. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate; c. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario; d. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune. 2 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte. 3 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del pro- prio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie.

Art. 6 Cooperazione tra autorità L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e l’Ufficio federale dell’agricoltura informano l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio delle sementi menzionate in allegato.

Art. 7 Controllo L’UFAE controlla regolarmente le scorte obbligatorie, almeno una volta all’anno.

Art. 8 Composizione delle controversie In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione: a. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte ob- bligatorie; b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria; c. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

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Art. 9 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.

2 Il DEFR può modificare l’allegato previa consultazione delle cerchie economiche interessate.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

26 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 1 e 4)

Sementi

1. Sementi che sottostanno all’obbligo di essere tenute in scorta

Voce di tariffa doganale2 Descrizione

1205. Semi di colza, anche frantumati:

1069.911 – a basso tenore di acido erucico, da semina

2. Quantitativi a partire dai quali vige l’obbligo di concludere

un contratto Descrizione Quantitativo

Semi di colza per la semina 100 kg

2 RS 632.10 Allegato

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