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AS 2022 524

Legge federale
sulla Cassa pensioni della Confederazione
(Legge su PUBLICA)
(Legge su PUBLICA)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20211,

decreta:

I

La legge del 20 dicembre 20062 su PUBLICA è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 3, secondo periodo

3 ... Se la Confederazione ha precedentemente versato contributi di risanamento secondo l’articolo 24a, i fondi rimasti rifluiscono nel bilancio della Confederazione.

Art. 24a Risanamento delle casse di previdenza degli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite

1 Se dalla verifica attuariale di una cassa di previdenza di un effettivo chiuso di aventi diritto alle rendite risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP3 pari al 5 per cento od oltre, la Confederazione versa alla cassa di previdenza contributi di risanamento fino all’eliminazione della copertura insufficiente.

2 I contributi di risanamento sono chiesti con il preventivo della Confederazione dell’anno successivo alla presentazione dei conti annuali delle singole casse di pre­videnza degli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2022.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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