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AS 2022 53

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del 26 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sui fondi propri del 1° giugno 20121 è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 2, secondo periodo 2 ... Se il Consiglio federale adotta la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato 7.

II Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 7 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 30 settembre 2022.

26 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 952.03

2021-4152 RU 2022 53

Ordinanza sui fondi propri RU 2022 53

Allegato 7 (art. 44 cpv. 2)

Cuscinetto anticiclico

1. Le banche sono obbligate a detenere, sotto forma di fondi propri di base

di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico su posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abita- zione in Svizzera secondo l’articolo 72. 2. Il cuscinetto ammonta al 2,5 per cento delle posizioni di credito ponderate in funzione del rischio. 3. Il cuscinetto anticiclico si applica dal 30 settembre 2022 e la sua validità durerà fino all’abrogazione o alla modifica del presente allegato.