AS 2022 543
Legge federale sull’energia (LEne)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 20222,
decreta:
I
La legge federale del 30 settembre 20163 sull’energia è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2 lett. dbis
2 Con il supplemento rete sono finanziati:
dbis. la rimunerazione unica secondo l’articolo 71a capoverso 4;
Art. 45a Obbligo di sfruttamento dell’energia solare per gli edifici
1 I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m2.
2 I Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:
a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
b. non sia tecnicamente possibile; o
c. sia sproporzionata dal punto di vista economico.
3 Sino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali i Governi cantonali disciplinano le eccezioni mediante ordinanza.
4 I Cantoni che entro il 1° gennaio 2023 hanno introdotto requisiti relativi alla produzione propria di energia negli edifici nuovi secondo la sezione E del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014) o requisiti più severi sono esentati dall’attuazione dei capoversi 1−3.
Art. 45b Sfruttamento dell’energia solare per le infrastrutture della Confederazione
1 L’energia solare va sfruttata nel miglior modo possibile sulle superfici delle infrastrutture della Confederazione che si prestano a tale scopo. Dette superfici devono essere equipaggiate per produrre energia solare entro il 2030.
2 Il Consiglio federale disciplina il quadro generale e i dettagli.
Inserire dopo il titolo del Capitolo 14
Art. 71a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici)
1 Ai grandi impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, nonché alle relative linee di allacciamento, si applicano, fino a quando in Svizzera non sono realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia, le condizioni seguenti:
a. la loro necessità è comprovata;
b. sono di interesse nazionale e a ubicazione vincolata; per gli impianti situati in oggetti di cui all’articolo 5 LPN4 l’obbligo di salvaguardare detti oggetti per quanto possibile, per mezzo di provvedimenti di ripristino o di sostituzione, rimane applicabile anche in caso di deroga al principio di conservarli intatti;
c. non sottostanno all’obbligo di pianificazione;
d. l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali;
e. la loro realizzazione è esclusa:
nelle paludi e nei paesaggi palustri di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale,
nei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN, e
nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 19865 sulla caccia.
2 I grandi impianti fotovoltaici devono soddisfare i requisiti seguenti:
a. la produzione annua minima è pari a 10 GWh;
b. la produzione di energia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) è di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata.
3 Il Cantone concede l’autorizzazione per i grandi impianti fotovoltaici se il Comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione.
4 Per gli impianti che entro il 31 dicembre 2025 immettono almeno parzialmente elettricità nella rete la Confederazione versa un’indennità unica pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote nel singolo caso; i gestori degli impianti forniscono il relativo calcolo della redditività. Eventuali rafforzamenti della rete necessari all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.
5 Alla loro messa fuori servizio definitiva, gli impianti sono smantellati completamente e la situazione iniziale è ripristinata.
6 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso.
Art. 71b Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (produzione di elettricità supplementare mediante impianti idroelettrici ad accumulazione)
1 All’ampliamento della centrale idroelettrica ad accumulazione di cui al capoverso 2 si applicano le condizioni seguenti:
a. la sua necessità è comprovata;
b. non sottostà all’obbligo di pianificazione;
c. l’interesse alla sua realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali.
2 Nell’ambito del progetto del Grimsel (Comune di Guttannen [BE]), che prevede l’innalzamento di 23 metri della diga e lo spostamento della strada del passo, il capoverso 1 si applica a tutte le misure necessarie alla realizzazione del progetto e allo sfruttamento razionale della forza idrica all’interno della centrale.
3 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso.
Art. 75a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (obbligo di sfruttamento dell’energia solare per gli edifici)
I Cantoni emanano le disposizioni relative alle eccezioni di cui all’articolo 45a capoverso 2 entro il 1° gennaio 2023. Le domande presentate prima di tale data non sottostanno all’obbligo di cui all’articolo 45a capoverso 1.
II
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 1° ottobre 20226 con effetto sino al 31 dicembre 2025.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022 La presidente: Irène Kälin | Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022 Il presidente: Thomas Hefti |