AS 2022 545
Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
I
La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:
Allegato 1, n. 3bis
Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:
3bis. l’articolo 15e della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici;
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20223.
2 Ha effetto sino al 30 aprile 2023.
30 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |