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AS 2022 545

Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1, n. 3bis

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

  1. 3bis. l’articolo 15e della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici;

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20223.

2 Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

30 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr