Lexipedia

AS 2022 546

Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1, n. 7 e 8

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque;

  2. l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20224.

2 Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

30 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr