AS 2022 546
Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
I
La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:
Allegato 1, n. 7 e 8
Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:
gli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque;
l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20224.
2 Ha effetto sino al 30 aprile 2023.
30 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |