Lexipedia

AS 2022 548

Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera c e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo

Considerata la situazione di grave penuria imminente a livello di approvvigionamento elettrico, la presente ordinanza mira a obbligare i gestori di determinate centrali idroelettriche ad aumentare la propria produzione di energia elettrica.

Art. 2 Aumento della produzione di energia elettrica attraverso una riduzione dei deflussi residuali

I gestori di centrali idroelettriche in cui sono stati aumentati i deflussi residuali sulla base degli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) sono tenuti, nella misura in cui sia tecnicamente realizzabile, ad aumentare la propria produzione di energia elettrica nel rispetto del deflusso residuale minimo di cui all’articolo 31 capoverso 1 LPAc.

Per le centrali idroelettriche di frontiera, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) chiede preliminarmente il consenso dell’autorità straniera.

I Cantoni e l’UFE non devono modificare le concessioni.

I gestori delle centrali idroelettriche che possono prelevare una minore quantità d’acqua a causa della riduzione dei deflussi residuali di una centrale idroelettrica situata a monte non hanno diritto a un indennizzo per la minore produzione.

Art. 3 Disposizioni non applicabili

Ai fini dell’aumento della produzione di energia elettrica attraverso una riduzione dei deflussi residuali non sono applicabili le disposizioni seguenti:

  • a. articoli 31 capoverso 2 e 33 LPAc3;

  • b. articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 21 giugno 19914 sulla pesca.

Art. 4 Esecuzione

I Cantoni sorvegliano l’attuazione delle misure sul proprio territorio. L’UFE è responsabile delle centrali idroelettriche di frontiera.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 20225.

Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

30 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr