AS 2022 550
Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 ottobre 20061 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3, parte introduttiva
2 Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore della commessa. Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra il valore della commessa del contratto d’esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o delle prestazioni estere.
3 L’ASRE può accordare l’assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 20 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l’articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l’articolo 6 LARE. A tal fine l’ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |