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AS 2022 550

Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 ottobre 20061 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3, parte introduttiva

2 Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore della commessa. Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra il valore della commessa del contratto d’esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o delle prestazioni estere.

3 L’ASRE può accordare l’assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 20 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l’articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l’articolo 6 LARE. A tal fine l’ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr