AS 2022 563
Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti
di origine vegetale e animale (OAOVA),
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:
Art. 13c Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2022
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 26 settembre 2022 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 14 aprile 2023 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
1 L’allegato 2 è modificato2.
2 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2022.
26 settembre 2022 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)
Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui
N. 2 tabella
Le voci seguenti sono aggiunte in ordine alfabetico:
1 | 2 |
|---|---|
Sostanza attiva | Osservazioni |
Bacillus amyloliquefaciens susp. Planatarum strain D747 | |
Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 |