AS 2022 565
Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 115 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,
ordina:
I
L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 118b Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2022
Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2022 possono essere importate fino al 1° novembre 2022 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi:
a. olio di palma proveniente dal Ghana;
b. miscele di additivi alimentari contenenti farina di semi di carrube o gomma di guar provenienti dall’India; e
c. miscele di additivi alimentari contenenti farina di semi di carrube provenienti dalla Malaysia o dalla Turchia.
II
L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2022.
26 settembre 2022 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
(art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)
Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37−43
N. 1
Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17932. Sono esclusi da questa frequenza dei controlli i seguenti prodotti provenienti dal Vietnam: foglie di coriandolo, basilico e basilico sacro, menta, prezzemolo, gombo (okra) e peperoni del genere Capsicum. La frequenza dei controlli è del 20 per cento.