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AS 2022 573

Ordinanza del DFF
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta
(Ordinanza sulle spese professionali)
(Ordinanza sulle spese professionali)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

1 A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre fino all’importo massimo di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD.

II

L’appendice è modificata come segue:

N. 2

2. Deduzione per l’uso di un veicolo privato

Fr.

Deduzione per l’uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 lett. b)

  • – bicicletta,

    ciclomotore e moto­cicletta con targa di controllo su fondo giallo

all’anno

700.–

  • – motocicletta con targa di controllo su fondo bianco

il km

–.40

  • – automobile

il km

–.70

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 settembre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Mauer

Ordinanza del DFF<br />sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta<br />(Ordinanza sulle spese professionali) | Lexipedia | Lexipedia