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AS 2022 574

Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’11 aprile 20181 sull’imposta alla fonte è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 settembre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

Allegato

(art. 1 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 20)

Tariffe dell’imposta alla fonte

N. 2

  1. L’imposta alla fonte sui proventi compensativi cui si applica il tariffario G è fissata come segue:

franchi

  • fino a 18 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

0.00
0.80;

  • fino a 36 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

144.00
2.40 in più;

  • fino a 60 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

720.00
4.30 in più;

  • fino a 90 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

2 010.00
7.60 in più;

  • fino a 120 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

4 290.00
10.50 in più;

  • fino a 180 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

10 590.00
13.00 in più;

  • fino a 792 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

90 150.00
11.50 in più.

N. 3

  • 3.

    a.

    Per le persone sole l’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l’articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

  • – per un importo fino a

25 000 franchi

0,00 %

  • – per un importo superiore a 25 000 e fino a

50 000 franchi

0,35 %

  • – per un importo superiore a 50 000 e fino a

75 000 franchi

0,60 %

  • – per un importo superiore a 75 000 e fino a

100 000 franchi

1,30 %

  • – per un importo superiore a 100 000 e fino a

125 000 franchi

1,70 %

  • – per un importo superiore a 125 000 e fino a

150 000 franchi

2,00 %

  • – per un importo superiore a 150 000 e fino a

750 000 franchi

2,60 %

  • – per un importo superiore a

750 000 franchi

2,30 %

  • b.

    Per le persone coniugate l’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l’articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

  • – per un importo fino a

25 000 franchi

0,00 %

  • – per un importo superiore a 25 000 e fino a

50 000 franchi

0,20 %

  • – per un importo superiore a 50 000 e fino a

75 000 franchi

0,50 %

  • – per un importo superiore a 75 000 e fino a

100 000 franchi

0,85 %

  • – per un importo superiore a 100 000 e fino a

125 000 franchi

1,20 %

  • – per un importo superiore a 125 000 e fino a

150 000 franchi

1,90 %

  • – per un importo superiore a 150 000 e fino a

900 000 franchi

2,60 %

  • – per un importo superiore a

900 000 franchi

2,30 %