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AS 2022 59

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Revoca della quarantena dei contatti e dell’obbligo di telelavoro)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 3: Provvedimenti concernenti l’isolamento

Art. 7 e 8 Abrogati

Art. 9, rubrica Abrogato

Art. 25 cpv. 3, 4 lett. a e 5 3 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (so- stituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l’uso della mascherina all’aperto. 4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vacci- nazione, guarigione o test alle seguenti condizioni: a. la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune;

1 RS 818.101.26

2022-0264 RU 2022 59

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 59

5 Abrogato

Art. 32b Disposizione transitoria della modifica del 2 febbraio 2022 Le quarantene in corso all’entrata in vigore della modifica del 2 febbraio 2022 sono revocate al momento dell’entrata in vigore di tale modifica.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202

Allegato 6 n. 1.1.1 lett. b e c nonché 1.4.1 lett. b e c Abrogati

2. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20203

1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità, se adempiono le se- guenti condizioni: a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 op- pure 40 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di una chiusura temporanea ordinata all’istituto, segnatamente alla scuola dell’infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI. 2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della cu- stodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è stato chiuso. 2bis Abrogato

2 RS 818.101.24 3 RS 830.31 4 RS 818.101

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 59

Art. 3 cpv. 1, 2 e 4 1 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a, il diritto nasce il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all’istituto.

2 Abrogato

4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a, capoverso 3 o 3bis, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2022 alle ore 00.005.

2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 Pubblicazione urgente del 2 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 59

Allegato 2

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2» (art. 6 cpv. 5 e 6 e 29)

Titolo

Prescrizioni relative all’esenzione degli ospiti vaccinati o guariti di istituti medico-sociali dall’obbligo della mascherina

N. 1.1, frase introduttiva

1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5 let-

tera a le persone che sono state vaccinate con un vaccino:

N. 1.3 e 2.2 Abrogati

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