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AS 2022 590

Decisione n. 1/2021 del comitato congiunto UE-PTC che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito

Preambolo

Testo originale

Il comitato congiunto UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito («convenzione»), il comitato congiunto istituito dalla convenzione deve adottare, mediante decisione, modifiche delle appendici della convenzione.

(2) L’articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione2 («regolamento di esecuzione»), relativo alla richiesta di trasferimento del recupero dell’obbligazione doganale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/13943. Pertanto, l’articolo 50 dell’appendice I della convenzione, che riprende l’articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3) L’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione, relativo alla procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione4 ed è applicato dal 30 giugno 2020. Mediante il regolamento di esecuzione (EU) 2020/893, la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo di cui a tale allegato è stata prorogata al fine di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e di ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice I, articolo 79, e l’appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l’allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, del regolamento di esecuzione. Tale modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2020 per concedere pari condizioni ai garanti ai sensi della normativa doganale dell’Unione e della convenzione.

(4) I formulari per gli impegni del garante figurano negli allegati C1, C2, C4, C5 e C6, dell’appendice III della convenzione. Tali formulari, tra l’altro, elencano gli Stati membri dell’Unione europea e le altre parti contraenti della convenzione. La decisione n. 2/2018 del comitato congiunto UE-PTC5 ha soppresso i riferimenti al Regno Unito in quanto Stato membro dell’Unione europea e ha inserito il riferimento al Regno Unito quale paese di transito comune a decorrere dalla data in cui l’adesione del Regno Unito alla convenzione quale parte contraente distinta diventa effettiva. Tuttavia, in conseguenza dell’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord che forma parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica6 («protocollo»), per le operazioni di transito unionale l’Irlanda del Nord dovrebbe essere elencata in modo da indicare che qualsiasi garanzia valida negli Stati membri dell’Unione europea deve essere valida anche in Irlanda del Nord.

(5) A seguito dell’applicazione del protocollo e in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7, è stato introdotto un nuovo codice «XI» ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2020/14708 per operare una distinzione fra il Regno Unito e l’Irlanda del Nord. È opportuno modificare di conseguenza l’uso dei codici paese di cui all’appendice III, allegati A2 e B1, della convenzione.

(6) Al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo codice «XI», tutte le indicazioni contenute nella convenzione relative all’uso dei codici paese dovrebbero fare riferimento all’appendice III, allegato A2 o B1, della convenzione.

(7) La decisione n. 2/2018 è entrata in vigore il 1º gennaio 2021, e la decisione n. 1/2019 del comitato congiunto UE-PTC9 è entrata in vigore, il 4 dicembre 2019. La decisione n. 1/2019 ha introdotto la nuova denominazione ufficiale «Repubblica di Macedonia del Nord» nei formulari per gli impegni del garante di cui agli allegati C1, C2, C4, C5 e C6, dell’appendice III della convenzione, mentre la decisione n. 2/2018 ha reintrodotto inavvertitamente la vecchia denominazione ufficiale «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» negli allegati C1, C2 e C4. Pertanto la nuova denominazione ufficiale «Repubblica di Macedonia del Nord» dovrebbe essere reinserita nei formulari per gli impegni del garante di cui agli allegati C1, C2 e C4.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

ha adottato la presente decisione:

Art. 1

(1) L’appendice I della convenzione è modificata conformemente all’allegato A della presente decisione.

(2) L’appendice III della convenzione è modificata conformemente all’allegato B della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

I punti 2 e 3 dell’allegato A si applicano a decorrere dal 30 giugno 2020.

I punti da 1 a 4 dell’allegato B si applicano a decorrere dal giorno in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione quale parte contraente distinta.

Fatto a Belgrado, il 1° giugno 2021

Per il comitato congiunto:

Il presidente, B. Radujko

Convenzione del 20 maggio 1987relativa ad un regime comune di transitoDecisione n. 1/2021 del comitato congiunto UE-PTC PTC = Paese di transito comune: s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione. che modifica detta convenzioneApprovata il 1° giugno 2021Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2021