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AS 2022 599

Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 22 novembre 20161 concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo tedesco

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa:

III

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.

17 ottobre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

(art. 1 cpv. 1)

Metodo di calcolo degli importi secondo la LFIF

1. Gli importi nell’anno t sono calcolati come segue:

It = VI x Indice LFIFt

Legenda:

  • VI: valore iniziale corrispondente a 2582,90 milioni di franchi secondo l’articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale (Cost.)2 e a 348,13 milioni secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost., calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 1 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20193;

  • Indice LFIFt: stato dell’indice secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFIF nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.

2. L’indice LFIFt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:

  • a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:

  • Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del prodotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.

  • b. Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:

  • La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicem­bre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.

(art. 1 cpv. 2)

Metodo di calcolo degli importi secondo la Lferr

1. Il conferimento nell’anno t è calcolato come segue:

It = VI x Indice Lferrt

Legenda:

  • VI: valore iniziale corrispondente a 544,50 milioni di franchi secondo l’articolo 57 capoverso 1 Lferr, calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 2 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20194;

  • Indice LFIFt: stato dell’indice secondo l’articolo 57 capoverso 1bis Lferr nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.

2. L’indice Lferrt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:

  • a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:

  • Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) del prodotto interno lordo reale, non rettificati, pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.

  • b. Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:

  • La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicem­bre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.