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AS 2022 60

AS 2022 60

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

1 I Cantoni e il medico capo dell’esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di gua- rigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera a siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione prima- ria presso un emittente di cui all’articolo 6: a. per una vaccinazione ricevuta in Svizzera o una guarigione avvenuta in Sviz- zera attestabile mediante un’analisi di biologia molecolare; b. per una vaccinazione ricevuta all’estero o una guarigione avvenuta all’estero attestabile mediante un’analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:

1. cittadini svizzeri,

2. stranieri autorizzati a entrare in Svizzera secondo l’articolo 4 dell’ordi-

nanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 e che rendono verosimile che stanno pianificando di entrare in Svizzera o si trovano già in Svizzera. 1bis I Cantoni provvedono affinché siano elaborate le richieste di emissione di un cer- tificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b per le persone che hanno ricevuto una decisione di isolamento sulla base di un test rapido

2022-0293 RU 2022 60

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 60

per il SARS-CoV-2 per uso professionale di cui all’articolo 24a capoverso 1 dell’or- dinanza 3 COVID-19.

Art. 8 cpv. 1 1 Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo- verso 1 lettera a nell’ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono per- mettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d’in- formazione di cui all’articolo 60 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.

Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a 2 Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 di cui al capoverso 1 lettera a per una guarigione avvenuta all’estero deve comprendere la seguente documenta- zione: a. attestazione di un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:

1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,

2. data e ora del prelievo del campione,

3. nome e indirizzo del centro di test o dell’istituzione che ha effettuato il

test;

II La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2022 alle ore 00.004.

2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 818.101 4 Pubblicazione urgente del 2 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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