| | 1. per individuare o prevenire reati secondo l’art. 1 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), in particolare per: – corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli – evitare indagini parallele – esaminare l’attendibilità di persone interrogate – esaminare la reputazione di informatori – effettuare analisi della situazione e della minaccia ai sensi dell’art. 2 lett. c LUC,
2. per gestire l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, ossia per: – verificare e analizzare le comunicazioni ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD) – evitare indagini parallele,
3. per trasmettere informazioni alle autorità seguenti, se tali dati sono necessari all’estero per individuare o prevenire reati: – a Interpol – a Europol, in applicazione dell’art. 355a CP – a servizi di polizia esteri, nell’ambito della cooperazione bilaterale di polizia – ad autorità estere di perseguimento penale, in applicazione dell’art. 7 LSIS,
4. per pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e per preparare decisioni di espulsione secondo l’art. 121 cpv. 2 Cost., 5. per valutare i rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per persone da proteggere ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), 6. per effettuare i controlli della rete di sistemi d’informazione di cui all’art. 9 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), 7. per esaminare se sono adempiute le condizioni per la cancellazione di profili del DNA secondo gli art. 16–19 della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA e di dati segnaletici secondo l’art. 354 CP, 8. per esaminare l’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni ai sensi della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e per valutare i rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per la persona da proteggere, 9. per trasmettere informazioni a uffici SIRENE esteri, se tali dati sono necessari per localizzare gli autori di reati o coordinare e attuare misure di respingimento disposte nei confronti di stranieri; |
| | 1. per prevenire reati secondo l’art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tale prevenzione sia di sua competenza, in particolare per: – corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli – evitare indagini parallele – esaminare l’attendibilità di persone interrogate – esaminare la reputazione di informatori,
2. per trasmettere a Europol informazioni ai sensi dell’art. 355a CP, se tali dati sono necessari all’estero per prevenire reati, 3. per esaminare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStrI e per preparare decisioni di espulsione secondo l’art. 121 cpv. 2 Cost., 4. per trasmettere informazioni ad autorità di sicurezza estere nell’ambito di richieste di nullaosta (richieste di clearing); i dati la cui trasmissione non è nell’interesse della persona in questione possono essere trasmessi soltanto con il suo consenso esplicito; |
| | per prevenire reati secondo l’art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tale prevenzione sia di loro competenza, in particolare per: – corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli – evitare indagini parallele – esaminare l’attendibilità di persone interrogate – esaminare la reputazione di informatori;
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| | 1. per individuare o prevenire reati, in particolare per: – corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli – evitare indagini parallele – esaminare l’attendibilità di persone interrogate – esaminare la reputazione di informatori – proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l’ambiente di rischio,
2. per interpretare i dati delle banche dati di polizia; |
| | per effettuare i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI; |
| | 1. per svolgere le procedure di naturalizzazione a livello federale, compreso l’annullamento di naturalizzazioni, 2. per prendere le decisioni secondo la LStrI per le quali sono necessari dati penali, 3. per prendere le decisioni secondo la legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi) per le quali sono necessari dati penali; |
| | per svolgere le procedure di naturalizzazione a livello cantonale, compreso l’annullamento di naturalizzazioni; |
| | per prendere le decisioni secondo la LStrI per le quali sono necessari dati penali; |
| | 1. per esaminare una decisione di non reclutamento, un’ammissione al reclutamento, un’esclusione dall’esercito, una riammissione nell’esercito, una degradazione o l’idoneità a una promozione o a una nomina secondo la legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), 2. per esaminare i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo la LM; |
| | per esaminare le condizioni per il reclutamento, la nomina, la promozione, la degradazione, l’esclusione e la riammissione di agenti di polizia e aspiranti agenti di polizia; |
| | per rilasciare e revocare le autorizzazioni alle persone che forniscono prestazioni di sicurezza private e per autorizzare l’esercizio dell’attività di impresa di sicurezza; |
| | per effettuare controlli riguardo alle persone responsabili di un’impresa ai sensi dell’art. 2 LPSP o alle persone che forniscono prestazioni di sicurezza private all’estero; |
| | per trattare i dati conformemente alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat), in particolare per: |
| | per esaminare se sono adempiute le condizioni per la cancellazione di profili del DNA secondo gli art. 16–19 della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA e di dati segnaletici secondo l’art. 354 CP; |
| | 1. per pronunciare l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile secondo la legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC), 2. per verificare la reputazione di una persona in vista di determinati impieghi secondo la LSC. |