AS 2022 605
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI
1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 980 franchi annui.
2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 980 e 24 500 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi | Contributo annuo (AVS+AI) Franchi | Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi | |
|---|---|---|---|
fino a | 590 000 | 980 | – |
a partire da | 590 000 | 1 090.80 | 101 |
a partire da | 1 740 000 | 3 413.80 | 151.50 |
a partire da | 8 740 000 | 24 500 | – |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |