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AS 2022 605

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per lAVS/AI

1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 980 franchi annui.

2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 980 e 24 500 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20

Franchi

Contributo annuo (AVS+AI)

Franchi

Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20

Franchi

fino a

590 000

980

a partire da

590 000

1 090.80

101

a partire da

1 740 000

3 413.80

151.50

a partire da

8 740 000

24 500

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr