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AS 2022 606

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis

1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa

Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa

di almeno fr.

ma inferiore a fr.

9 800

17 500

0,752

17 500

21 300

0,769

21 300

23 800

0,786

23 800

26 300

0,804

26 300

28 800

0,821

28 800

31 300

0,838

31 300

33 800

0,873

33 800

36 300

0,907

36 300

38 800

0,942

38 800

41 300

0,977

41 300

43 800

1,011

43 800

46 300

1,046

46 300

48 800

1,098

48 800

51 300

1,149

51 300

53 800

1,201

53 800

56 300

1,253

56 300

58 800

1,305

2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 68 a 3400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza

1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 34.30 franchi all’ora.

2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 51.50 franchi all’ora.

3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte.

4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr