AS 2022 606
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis
1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa | Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa | |
|---|---|---|
di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
9 800 | 17 500 | 0,752 |
17 500 | 21 300 | 0,769 |
21 300 | 23 800 | 0,786 |
23 800 | 26 300 | 0,804 |
26 300 | 28 800 | 0,821 |
28 800 | 31 300 | 0,838 |
31 300 | 33 800 | 0,873 |
33 800 | 36 300 | 0,907 |
36 300 | 38 800 | 0,942 |
38 800 | 41 300 | 0,977 |
41 300 | 43 800 | 1,011 |
43 800 | 46 300 | 1,046 |
46 300 | 48 800 | 1,098 |
48 800 | 51 300 | 1,149 |
51 300 | 53 800 | 1,201 |
53 800 | 56 300 | 1,253 |
56 300 | 58 800 | 1,305 |
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 68 a 3400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza
1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 34.30 franchi all’ora.
2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 51.50 franchi all’ora.
3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte.
4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis |