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AS 2022 610

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1

1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa

Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa

di almeno fr.

ma inferiore a fr.

9800

17 500

0,269

17 500

21 300

0,275

21 300

23 800

0,281

23 800

26 300

0,287

26 300

28 800

0,293

28 800

31 300

0,299

31 300

33 800

0,312

33 800

36 300

0,324

36 300

38 800

0,336

38 800

41 300

0,349

41 300

43 800

0,361

43 800

46 300

0,373

46 300

48 800

0,392

48 800

51 300

0,410

51 300

53 800

0,429

53 800

56 300

0,448

56 300

58 800

0,466

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr