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AS 2022 611

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 giugno 20211 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

3 L’importo forfettario ammonta a 3060 franchi all’anno.

Art. 37 cpv. 1

1 Il diritto alle prestazioni transitorie va fatto valere presentando il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS2 è applicabile per analogia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr