AS 2022 611
Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 giugno 20211 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3
3 L’importo forfettario ammonta a 3060 franchi all’anno.
Art. 37 cpv. 1
1 Il diritto alle prestazioni transitorie va fatto valere presentando il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS2 è applicabile per analogia.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |