AS 2022 616
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 11 Perizia medica
1 Il DFF designa i medici che le unità amministrative possono incaricare di effettuare perizie mediche.
2 I medici forniscono consulenza alle unità amministrative all’occorrenza, in particolare nel caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia e infortunio, di reintegrazione e di integrazione professionale.
Art. 15 cpv. 2 e 5
2 Il colloquio serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi.
5 Il collaboratore fornisce annualmente riscontri al proprio superiore sul modo in cui gestisce l’unità.
Art. 44 capoverso 2 lett. ebis
2 La compensazione del rincaro è versata su:
ebis. le indennità per impieghi nel quadro di piani di servizio fissi;
Art. 56a cpv. 3
3 Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso 2 l’impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di 12 mesi consecutivi, allo scadere dei periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 gli è versato il 90 per cento dello stipendio per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo.
Art. 60a cpv. 4
4 I genitori e i partner registrati hanno diritto nella loro funzione a un aumento unico del tasso di occupazione pari all’insieme delle riduzioni effettuate in virtù del capoverso 1, tuttavia del 20 per cento al massimo. La domanda deve essere presentata nei tre anni dopo che l’ultima riduzione del tasso di occupazione secondo il capoverso 1 è divenuta effettiva e al più tardi tre mesi prima della prevista entrata in vigore della modifica del contratto concernente l’aumento del tasso di occupazione.
Art. 64a cpv. 3 e 4
3 Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all’estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all’estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.
4 Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.
Art. 78 cpv. 4 – 4ter
4 Le persone che, durante il periodo in cui ricevono un’indennità di cui ai capoversi 1–2bis, iniziano un nuovo rapporto di lavoro o mandato presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers devono restituire la parte di indennità corrispondente alla durata della sovrapposizione del periodo dell’indennità e di quello del nuovo rapporto di lavoro o mandato. Le persone interessate comunicano immediatamente al datore di lavoro precedente la conclusione di un nuovo contratto di lavoro o mandato.
4bis L’indennità da rimborsare secondo il capoverso 4 si riduce nella misura della differenza tra l’indennità versata e il reddito stabilito nel nuovo contratto di lavoro o mandato, sempre che il nuovo reddito sia inferiore all’indennità di partenza.
4ter Ex cpv. 4bis
Art. 88d, rimando parentetico
(Art. 17a e 31 cpv. 5 LPers)
Art. 116i
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
19 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |