AS 2022 618
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3
3 Per ogni ora di lavoro notturno ordinata tra le ore 20 e le ore 6 oppure il sabato dalle ore 18 è versata un’indennità di 6.76 franchi.
Art. 13 cpv. 1 e 2
1 L’indennità per il servizio di picchetto per gli impiegati assegnati alla 20a classe di stipendio o alle classi inferiori ammonta a 6.76 franchi all’ora. L’indennità per gli impiegati dalla 21a classe di stipendio in poi ammonta a 7.90 franchi all’ora.
2 Invece dell’indennità secondo il capoverso 1 il servizio competente può assegnare una compensazione oraria pari al 10 per cento del tempo di lavoro e un’indennità pari a 1.34 franchi.
Art. 15 cpv. 1
1 È possibile versare un’indennità di 5.09 franchi per ogni impiego nel quadro di piani di servizio fissi.
Art. 34 cpv. 2
2 Il congedo sabbatico può essere concesso agli impiegati a partire dalla 18a classe. In casi giustificati il congedo sabbatico può essere concesso anche a impiegati assegnati a una classe inferiore.
Art. 37 Interruzione delle vacanze
(art. 67 OPers)
Le vacanze si ritengono interrotte:
a. se l’impiegato è richiamato per motivi aziendali;
b. in caso di infortuno o malattia se l’impiegato è inabile al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi.
Art. 40 cpv. 3 lett. a
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
a. matrimonio, compreso il matrimonio civile: 1 giorno lavorativo;
Art. 61 cpv. 4
4 Se è prescritta una cura o un soggiorno di convalescenza l’impiegato deve presentare una domanda scritta al servizio competente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
20 ottobre 2022 | Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer |