AS 2022 622
Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 agosto 20051 sul trasporto aereo è modificata come segue:
Titolo
Concerne solamente il testo tedesco
Ingresso
visti gli articoli 6a e 75 della legge federale del 21 dicembre 19482
sulla navigazione aerea;
in applicazione della Convenzione del 28 maggio 19993 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal)4,
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Ufficio» è sostituito da «UFAC».
Art. 1 cpv. 3 lett. a
3 Essa non si applica:
a. ai trasporti disciplinati dalla legislazione sul servizio postale, da accordi internazionali sul servizio postale o da accordi speciali conclusi fra La Posta svizzera e le imprese di trasporto aereo, ad eccezione dei trasporti di merci pericolose di cui all’articolo 16, compresa la formazione in tale ambito (artt. 16b e 16c);
Art. 4 cpv. 1
1 Le condizioni di trasporto delle imprese svizzere di trasporto aereo titolari di una concessione sono soggette all’approvazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
Art. 7 cpv. 2 e 3 frase introduttiva
2 Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero.
3 Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che:
Art. 8 cpv. 5
5 La responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Art. 9 cpv. 2 primo periodo
2 La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare.
Art. 10 cpv. 2
2 La responsabilità del vettore è limitata:
a. alla somma di 5346 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di passeggeri;
b. alla somma di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna a destinazione;
c. alla somma di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritardo nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Art. 11 cpv. 2
2 Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo complessivo superiore a 128 821 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l’importo complessivo.
Art. 16 cpv. 1
1 Per il trasporto aereo di merci pericolose su voli interni e internazionali sono direttamente applicabili le norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale recate nell’allegato 18 alla Convenzione del 7 dicembre 19445 relativa all’aviazione civile internazionale (Annesso 18 ICAO), nonché le prescrizioni tecniche pertinenti (Technical Instructions – T.I.)6. Sono fatte salve le deroghe notificate secondo l’articolo 38 di tale Convenzione.
Art. 16a
Abrogato
Art. 16b Programmi di addestramento e obbligo di approvazione
1 Il datore di lavoro del personale incaricato di attività volte a garantire la conformità del trasporto di merci pericolose ai requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1 deve definire un programma di addestramento e tenerlo aggiornato.
2 Il programma di addestramento deve comprendere i seguenti elementi:
a. risultati dell’analisi del bisogno formativo;
b. piano di addestramento;
c. piano di valutazione;
d. piano di misure per il monitoraggio dell’efficacia.
3 I programmi di addestramento delle seguenti imprese sono subordinati all’approvazione dell’UFAC:
a. imprese soggette all’obbligo di approvazione ai sensi delle norme ORO.GEN.110 e NCO.GEN.140 del regolamento (UE) n. 965/20127;
b. Designated Postal Operators (DPO) secondo Part 1, Chapter 4.7.2 delle T.I. dell’Annesso 18 ICAO.
Art. 16c Attestati di qualifica richiesti agli istruttori e agli esaminatori
1 Gli istruttori e gli esaminatori devono poter fornire attestati di qualifica per i seguenti ambiti:
a. conoscenze specialistiche: attestato delle conoscenze specialistiche acquisite in materia di merci pericolose, almeno negli ambiti che sono oggetto della formazione o degli esami;
b. esperienza professionale: attestato dell’esperienza maturata in una funzione direttamente correlata al trasporto di merci pericolose in un ambito aziendale oggetto della formazione o degli esami.
2 Gli istruttori devono inoltre sodsfare le seguenti condizioni:
a. dimostrare di possedere conoscenze di didattica e metodologia;
b. durata dell’esperienza professionale maturata: almeno 6 mesi negli ultimi cinque anni precedenti il primo corso di formazione da svolgere, ad eccezione degli istruttori che hanno lavorato già tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per un’impresa con sede o filiale in Svizzera e i cui corsi di formazione riguardano lo stesso ambito aziendale in cui hanno lavorato.
3 Le qualifiche sono valide per la seguente durata:
a. qualifiche di cui al capoverso 1 lettera a e al capoverso 2 lettera a: 24 mesi;
b. qualifiche di cui al capoverso 1 lettera b: nessun limite temporale, a condizione che l’interruzione dell’attività non superi i cinque anni consecutivi.
4 Per una prorog della validità delle qualifiche devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. per le qualifiche di cui al capoverso 1 lettera a:
negli ultimi 24 mesi l’istruttore ha partecipato a un corso di formazione ricorrente o ha condotto almeno un corso di formazione negli ambiti che sono oggetto della formazione da fornire,
negli ultimi 24 mesi l’esaminatore ha partecipato a un corso di formazione ricorrente o ha condotto almeno una valutazione negli ambiti che sono oggetto della valutazione da fornire;
b. per le qualifiche di cui al capoverso 2 lettera a: negli ultimi 24 mesi l’istruttore ha fornito almeno una formazione.
5 In presenza di circostanze particolari l’UFAC può concedere in singoli casi e per un periodo di tempo limitato deroghe ai requisiti di cui ai capoversi 3 e 4.
6 Il datore di lavoro del personale di cui all’articolo 16b capoverso 1 è responsabile del rispetto dei requisiti di qualifica di cui ai capoversi 1–4 da parte degli istruttori e degli esaminatori.
Art. 16d Obbligo di dichiarazione e controllo della dichiarazione
1 Le imprese con sede o filiale in Svizzera indicate come mittenti nella documentazione di trasporto delle merci pericolose di cui alla Part 5, Chapter 4 delle T.I. dell’Annesso 18 ICAO devono disporre di una dichiarazione.
2 La dichiarazione deve essere presentata all’UFAC da una persona dell’impresa con diritto di firma e deve contenere le seguenti informazioni:
a. dati dell’impresa;
b. numero di identificazione dell’impresa (numero IDI), come riportato nel registro IDI dell’Ufficio federale di statistica;
c. contatti;
d. informazioni sulle classi di merci pericolose da trasportare;
e. dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
f. consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati; e
g. dati sulla persona con diritto di firma.
3 Le imprese soggette all’obbligo di dichiarazione sono tenute ad aggiornare le informazioni di cui all’articolo 16d capoverso 2.
4 L’UFAC invita regolarmente le imprese che hanno presentato una dichiarazione a confermare i dati forniti. In mancanza di conferma, la validità della dichiarazione decade automaticamente entro un periodo di tempo comunicato dall’UFAC.
5 Se non è disponibile alcuna dichiarazione, il punto di accettazione merci deve respingere la spedizione di merci pericolose provenienti da imprese soggette all’obbligo di dichiarazione di cui al capoverso 1 al momento della procedura di accettazione merci, conformemente alla Part 7, Chapter 1 delle T.I. dell’Annesso 18 ICAO.
Art. 16e Acquisizione, trattamento e utilizzo dei dati
1 Per adempiere al proprio dovere di sorveglianza, l’UFAC tratta i dati ricevuti ai sensi dell’articolo 16d capoverso 2, in particolare ai fini di:
a. identificazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza;
b. controllo della dichiarazione ai sensi dell’articolo 16d capoverso 1.
2 L’UFAC può trasmettere ai punti di accettazione merci autorizzati i dati necessari per il controllo della dichiarazione.
3 Ai fini del controllo della dichiarazione, il punto di accettazione merci autorizzato può consultare ulteriori dati sulla base di quelli ricevuti in conformità al capoverso 2.
II
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 14 novembre 19738 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 106 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3
1 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
a. dispone delle seguenti garanzie:
a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli,
a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e
Art. 132a cpv. 1
1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 chilogrammi, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero.
III
1 Con riserva del capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’articolo 16d capoversi 1–4 entra in vigore il 1° aprile 2023 e l’articolo 16d capoverso 5 entra in vigore il 1° novembre 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |