AS 2022 623
Ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile»
Preambolo
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAS del 17 ottobre 20181 concernente il progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile» è modificata come segue:
Art. 2, frase introduttiva
Con il progetto pilota si intendono sviluppare e concretizzare i modelli seguenti:
Art. 3 cpv. 1 lett. a
1 Sono ammessi a partecipare al progetto pilota i bambini assicurati secondo la legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI):
a. per i quali un medico specialista in psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza oppure un medico specialista in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza con specializzazione in neuropediatria o in pediatria dello sviluppo ha emesso una diagnosi di autismo infantile secondo il codice F84.0 della classificazione ICD-10, versione 20163, senza comorbidità per le quali sia controindicato un intervento precoce intensivo; e
Art. 5 cpv. 2
2 Una richiesta di proroga della durata di partecipazione deve essere motivata da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza oppure da un medico specialista in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza con specializzazione in neuropediatria o in pediatria dello sviluppo.
Art. 7 cpv. 3 lett. d e dbis, 4 lett. b ed e, 5 e 6
3 Il riconoscimento è accordato se il fornitore di prestazioni offre un metodo d’intervento precoce intensivo che:
d. ha un’intensità di almeno 15 ore alla settimana, che può tuttavia essere inferiore in caso di proroga secondo l’articolo 4 capoverso 2;
dbis. prevede una durata della terapia di due anni;
4 Il fornitore di prestazioni deve inoltre adempiere le condizioni seguenti:
b. essere diretto da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza oppure da un medico specialista in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza con specializzazione in neuropediatria o in pediatria dello sviluppo oppure prevedere che un medico con una specializzazione in tali discipline segua i provvedimenti sanitari svolti dal fornitore di prestazioni;
e. avere un organico composto almeno al 20 per cento da personale medico e al 30 per cento da personale pedagogico-terapeutico;
5 Il riconoscimento è accordato anche ai fornitori di prestazioni che hanno concluso con il Cantone di ubicazione una convenzione sullo svolgimento dell’intervento precoce intensivo, se le condizioni di cui ai capoversi 3 e 4 sono adempiute.
6 Per la determinazione dell’intensità della terapia non sono computate le ore di terapia fornite dai detentori dell’autorità parentale.
Art. 9 cpv. 4
4 L’UFAS può disdire la convenzione con un fornitore di prestazioni in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi, se lo sviluppo e la concretizzazione dei modelli di cui all’articolo 2 non sono più realistici.
Art. 15
Abrogato
Art. 15a Disposizioni transitorie della modifica del 20 ottobre 2022
1 I fornitori di prestazioni riconosciuti che hanno concluso con l’UFAS una convenzione secondo l’articolo 8 tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 devono concludere con il medesimo una nuova convenzione. La convenzione può prevedere che non sia necessario adempiere determinate condizioni di cui all’articolo 7 o che per l’adempimento di queste condizioni si applichi un periodo transitorio.
2 I bambini che all’entrata in vigore della modifica del 20 ottobre 2022 erano già in cura presso un centro per l’autismo con cui l’UFAS aveva concluso prima di tale entrata in vigore una convenzione sullo svolgimento dell’intervento precoce intensivo possono continuare il trattamento se il centro conclude con l’UFAS una nuova convenzione. L’importo forfettario per singolo caso è versato proporzionalmente per la durata residua del trattamento.
3 I bambini che all’entrata in vigore della modifica del 20 ottobre 2022 erano già in cura presso un centro per l’autismo che in quel momento non aveva ancora concluso una convenzione con l’UFAS possono partecipare al progetto pilota se il centro viene riconosciuto dall’UFAS e conclude una convenzione con esso. Il trattamento può proseguire nell’ambito del progetto pilota se i detentori dell’autorità parentale presentano una richiesta in tal senso. L’importo forfettario per singolo caso è versato proporzionalmente per la durata residua del trattamento.
Art. 16 cpv. 2
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2026.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
20 ottobre 2022 | Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Stéphane Rossini |