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AS 2022 63

Protocollo comune relativo all’applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Protocollo comune relativo all’applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi

Concluso a Vienna il 21 settembre 19881 Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 7 gennaio 2022 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 2022

Traduzione Le Parti contraenti, vista la Convenzione di Vienna del 21 maggio 19633 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari; vista la Convenzione di Parigi del 29 luglio 19604 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982; considerando che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi sono analoghe sotto il profilo del contenuto e che attualmente nessuno Stato è Parte contraente delle due Convenzioni; convinte che l’adesione a una Convenzione delle Parti contraenti dell’altra Conven- zione potrebbe sollevare difficoltà per quanto concerne l’applicazione simultanea delle due Convenzioni a un incidente nucleare; desiderose di stabilire un collegamento tra la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi mediante la reciproca estensione del beneficio del regime speciale di respon- sabilità civile in materia di danni nucleari istituito da ciascuna Convenzione e deside- rose di eliminare i conflitti risultanti dall’applicazione simultanea delle due Conven- zioni a un incidente nucleare, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.732.441 1 In occasione della Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Conven- zione di Vienna, tenutasi presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna il 21 settembre 1988. 2 RU 2022 42

3 Non pubblicata nella RU.

4 RS 0.732.44

2021-1314 RU 2022 63

Applicazione della Convenzione di Vienna e della RU 2022 63

Art. I Nel presente Protocollo: a) per «Convenzione di Vienna» s’intende la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, nonché ogni emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo; b) per «Convenzione di Parigi» s’intende la Convenzione di Parigi del 29 luglio

1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, nonché ogni

emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo.

Art. II Ai fini del presente Protocollo: a) l’esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte con- traente della Convenzione di Vienna è responsabile conformemente a tale Convenzione dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Parigi che del presente Protocollo; b) l’esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte con- traente della Convenzione di Parigi è responsabile conformemente a tale Con- venzione dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Vienna che del presente Protocollo.

Art. III (1) A un incidente nucleare si applica esclusivamente la Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi. (2) In caso di incidente nucleare in un impianto nucleare, si applica la Convenzione della quale è Parte contraente lo Stato in cui è situato tale impianto. (3) In caso di incidente nucleare fuori da un impianto nucleare in occasione del tra- sporto di sostanze nucleari, si applica la Convenzione della quale è Parte contraente lo Stato nel quale è situato l’impianto nucleare il cui esercente è responsabile secondo l’articolo II paragrafo 1 lettere a–b della Convenzione di Vienna oppure secondo l’ar- ticolo 4 paragrafi (a) e (b) della Convenzione di Parigi.

Art. IV (1) Gli articoli I–XV della Convenzione di Vienna si applicano alle Parti contraenti del presente Protocollo, che sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi, allo stesso modo in cui si applicano tra le Parti contraenti della Convenzione di Vienna. (2) Gli articoli 1–14 della Convenzione di Parigi si applicano alle Parti contraenti del presente Protocollo, che sono Parti contraenti della Convenzione di Vienna, allo stesso modo in cui si applicano tra le Parti contraenti della Convenzione di Parigi.

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Art. V Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi, oppure che hanno aderito all’una o all’altra, dal 21 settembre 1988 fino alla data della sua entrata in vigore, presso la sede dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

Art. VI (1) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono ammessi soltanto se pre- sentati da Parti contraenti della Convenzione di Vienna oppure della Convenzione di Parigi. Ognuna di queste Parti contraenti che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi. (2) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, che è così designato depositario del presente Protocollo.

Art. VII (1) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di almeno cinque Parti contraenti della Convenzione di Vienna e cinque Parti contraenti della Convenzione di Parigi. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo il deposito degli strumenti summenzionati, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. (2) Il presente Protocollo resta in vigore finché restano in vigore la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi.

Art. VIII (1) Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al depositario. (2) La denuncia ha effetto un anno dopo che è stata ricevuta dal depositario.

Art. IX (1) Ogni Parte contraente che cessa di essere Parte contraente della Convenzione di Vienna o della Convenzione di Parigi comunica al depositario la fine dell’applica- zione della Convenzione interessata per quanto la concerne nonché la data in cui tale fine ha effetto. (2) Il presente Protocollo non si applica più a una Parte contraente che ha posto fine all’applicazione della Convenzione di Vienna o della Convenzione di Parigi, dalla data in cui tale fine ha effetto.

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Art. X Il depositario notifica senza indugio alle Parti contraenti e agli Stati invitati alla Con- ferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna nonché al Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo- mici: a) ogni firma del presente Protocollo; b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione relativo al presente Protocollo; c) l’entrata in vigore del presente Protocollo; d) ogni denuncia; e) ogni informazione ricevuta conformemente all’articolo IX.

Art. XI Il testo originale del presente Protocollo, le cui versioni inglese, araba, cinese, spa- gnola, francese e russa fanno parimenti fede, è depositato presso il depositario, il quale ne trasmette copie certificate conformi alle Parti contraenti e agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonché al Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo comune.

Fatto a Vienna, il ventuno settembre millenovecentoottantotto.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 25 gennaio 20225 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Benin a 18 settembre 2019 A 18 dicembre 2019 Bulgaria a 24 agosto 1994 A 24 novembre 1994 Camerun a 28 ottobre 1991 27 aprile 1992 Cile a 23 novembre 1989 27 aprile 1992 Croazia a 10 maggio 1994 A 10 agosto 1994 Danimarca b c 26 maggio 1989 27 aprile 1992 Egitto a 10 agosto 1989 27 aprile 1992 Emirati Arabi Uniti a 29 agosto 2012 A 29 novembre 2012 Estonia a 9 maggio 1994 A 9 agosto 1994 Finlandia b 3 ottobre 1994 3 gennaio 1995 Francia* b 30 aprile 2014 30 luglio 2014 Germania b 13 giugno 2001 13 settembre 2001 Ghana a 30 luglio 2020 A 30 ottobre 2020 Grecia b 16 maggio 2001 16 agosto 2001 Italia b 31 luglio 1991 27 aprile 1992 Lettonia a 15 marzo 1995 A 15 giugno 1995 Lituania a 20 settembre 1993 A 20 dicembre 1993 Montenegro a 14 febbraio 2019 A 14 maggio 2019 Norvegia b 11 marzo 1991 27 aprile 1992 Paesi Bassi b d 1° agosto 1991 27 aprile 1992 Polonia a 23 gennaio 1990 A 27 aprile 1992 Repubblica Ceca a 24 marzo 1994 A 24 giugno 1994 Romania a 29 dicembre 1992 A 29 marzo 1993 Saint Vincent e Grenadine a 18 settembre 2001 A 18 dicembre 2001 Slovacchia a 7 marzo 1995 A 7 giugno 1995 Slovenia b 27 gennaio 1995 A 27 aprile 1995 Svezia b 27 gennaio 1992 27 aprile 1992 Svizzera* b 7 gennaio 2022 7 aprile 2022 Turchia b 26 marzo 2007 26 giugno 2007 Ucraina a 24 marzo 2000 A 24 giugno 2000 Ungheria a 26 marzo 1990 27 aprile 1992 Uruguay a 28 luglio 2009 A 28 ottobre 2009 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): www.oecd-nea.org/jcms/pl_29284/joint-protocol-relating-to- the-application-of-the-vienna-convention-and-the-paris-convention-joint-protocol- o richie- dere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati interna- zionali, 3003 Berna.

5 Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pub- blicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: www.fedlex.ad- min.ch/it/treaty.

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a Questo Stato è Parte contraente della Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari. b Questo Stato è Parte contraente della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gen- naio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004. c Il Protocollo non si applica alle Isole Faeröer. d Al Regno in Europa.

Svizzera Riserva All’atto della ratifica la Svizzera formula la riserva seguente: La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di incidente nucleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nucleare svizzero, che tale esercente risponda dei danni nucleari all’estero fino all’im- porto previsto dalla legislazione dello Stato interessato nei confronti della Svizzera al momento dell’incidente nucleare, per gli Stati che limitano l’importo della responsa- bilità dell’esercente e che sono Parti contraenti della Convenzione di Vienna e del Protocollo comune.

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