AS 2022 633
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv. 1
1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 380 franchi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
26 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |