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AS 2022 633

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 1

1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 380 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

26 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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