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AS 2022 635

Ordinanza sulle quantità non soggette ad autorizzazione e le concentrazioni per i precursori soggetti a restrizioni di accesso

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 maggio 20221 sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS),

ordina:

Art. 1 Quantità non soggette ad autorizzazione e concentrazioni

I seguenti precursori soggetti a restrizioni di accesso possono essere forniti, fino alla quantità e alla concentrazione indicate, senza autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale da negozi specializzati di cui all’articolo 2 capoverso 4 OPreS:

  • a. perossido di idrogeno, fino a un massimo di 25 ml per una concentrazione del 35 per cento;

  • b. nitrometano, fino a un massimo di 25 ml per una concentrazione del 100 per cento.

Se le concentrazioni sono più basse, la quantità non soggetta ad autorizzazione aumenta in modo proporzionale.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

15 settembre 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Karin Keller-Sutter