AS 2022 645
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 87 cpv. 1bis lett. h, 2bis–2quinquies
1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:
h. è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 LStrI e tale decisione si applica all’intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d’entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell’AFIS.
2bis Il rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h è effettuato esclusivamente al fine della loro trasmissione alla parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen. I dati sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.
2ter Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h:
a. la persona è di età inferiore ai 12 anni;
b. le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.
2quater Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.
2quinquies In caso di situazioni straordinarie, il DFGP è autorizzato a prevedere in un’ordinanza altre deroghe.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2022.
19 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |