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AS 2022 646

Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201,

decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4bis e 4ter

4bis Ai fini del controllo e per l’allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all’Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)3 e al Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM), nel sistema d’informazione sono registrati i dati seguenti:

  • a. le decisioni di cui all’articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le deci­sioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell’UE/AELS;

  • b. la pronuncia di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’ar-ticolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);

  • c. la sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;

  • d. la revoca della sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;

  • e. la rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell’articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;

  • f. nel caso di un’espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecu­zione della sanzione all’estero;

  • g. le relative fattispecie penali;

  • h. la partenza volontaria o coatta;

  • i. lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;

  • j. i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.

4ter I dati di cui al capoverso 4bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.5

2 L’articolo 3 capoverso 4bis lettere a, c, d, f nonché h–j entra in vigore il 22 novembre 2022.

3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

19 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 17 giugno 20166 sul casellario giudiziale è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1 lett. abis

1 I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:

  • abis. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;

Art. 62 cpv. 1 e 1bis

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stra­nieri:

  • a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);

  • b. i procedimenti penali pendenti (art. 24).

1bis Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

  • a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);

  • b. i procedimenti penali pendenti (art. 24);

  • c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) e il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria;

  • d. la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;

  • e. la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;

  • f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l’espulsione.