AS 2022 646
Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201,
decreta:
I
La legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4bis e 4ter
4bis Ai fini del controllo e per l’allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all’Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)3 e al Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM), nel sistema d’informazione sono registrati i dati seguenti:
a. le decisioni di cui all’articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell’UE/AELS;
b. la pronuncia di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’ar-ticolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);
c. la sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;
d. la revoca della sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;
e. la rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell’articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
f. nel caso di un’espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero;
g. le relative fattispecie penali;
h. la partenza volontaria o coatta;
i. lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
j. i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.
4ter I dati di cui al capoverso 4bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Il presidente: Andreas Aebi | Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Il presidente: Alex Kuprecht |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.5
2 L’articolo 3 capoverso 4bis lettere a, c, d, f nonché h–j entra in vigore il 22 novembre 2022.
3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
19 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Allegato
(cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 17 giugno 20166 sul casellario giudiziale è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 1 lett. abis
1 I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:
abis. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;
Art. 62 cpv. 1 e 1bis
1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:
a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
b. i procedimenti penali pendenti (art. 24).
1bis Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:
a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
b. i procedimenti penali pendenti (art. 24);
c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) e il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria;
d. la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;
e. la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;
f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l’espulsione.