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AS 2022 648

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell’Ufficio federale di giustizia

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza EGPAP del 23 settembre 20161 è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 11a capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP);
vista la legge del 18 dicembre 19984 sulla medicina della procreazione,

Art. 3a Registro dei donatori di sperma

1 Oltre ai campi d’applicazione menzionati nell’articolo 3, il sistema contiene anche il registro dei donatori di sperma secondo il capitolo 2 sezione 1 dell’ordinanza del 4 dicembre 20005 sulla medicina della procreazione, in cui sono conservati i dati dei donatori di sperma.

2 Il registro dei donatori di sperma sottostà alla legislazione sulla medicina della procreazione, concernente in particolare i diritti di accesso e trattamento, la conservazione dei dati e il rilascio di informazioni.

Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2022

I dati contenuti nel precedente registro dei donatori di sperma sono trasferiti nel sistema e successivamente eliminati dal precedente registro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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