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AS 2022 65

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 4 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 6 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificato come se- gue:

N. 1.1.1 lett. b 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi: b. per le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con:

1. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o pro-

babile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo,

2. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che

è asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della persona;

N. 1.4.1 lett. b

1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli anti-

geni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale sol- tanto nei seguenti casi: b. per le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con:

1 RS 818.101.24

2022-0360 RU 2022 65

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2022 65

1. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o pro-

babile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo,

2. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che

è asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della persona;

II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 3 febbraio 20222.

4 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 4 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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