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AS 2022 650

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 6 dicembre 20131 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri.

Art. 3a Competenza della SEM

In caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire per via informatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N‑SIS a partire da AFIS. L’interessato è informato sull’utilizzazione di questi dati conformemente all’articolo 14 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2022.

19 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr