AS 2022 651
Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20131 è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 355e del Codice penale (CP)2;
visto l’articolo 16 della legge federale del 13 giugno 20083
sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP),
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 1 cpv. 1 lett. i
1 La presente ordinanza disciplina:
i. la procedura di consultazione con altri uffici SIRENE.
Art. 2 lett. a, c, i–k, n–p
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. segnalazione: un insieme di dati relativi a persone o oggetti da memorizzare o già memorizzato nel sistema d’informazione di Schengen (SIS) per gli scopi previsti;
c. segnalazione in entrata: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato Schengen;
i. procedura di consultazione: lo scambio di informazioni con altri uffici SIRENE e altre autorità svizzere in merito a determinate segnalazioni;
j. immagine del viso: le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell’immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato;
k. fotografia: un’immagine digitale;
n. Stato Schengen: uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen4;
o. reati di terrorismo: i reati elencati nell’allegato 1a;
p. altri reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1b.
Art. 3 cpv. 1bis e 2
1bis Garantisce che i dati del SIS siano per quanto possibile disponibili per gli utenti.
2 Stabilisce, in conformità con gli articoli 10 e 45 del regolamento (UE) 2018/18615 nonché con gli articoli 10 e 60 del regolamento (UE) 2018/18626, in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 4 cpv. 6
6 Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 stabilisce:
a. i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, da SIMIC, dal sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE e dal sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) sono trasferiti in N-SIS per via automatizzata;
b. la trasmissione automatizzata dei dati provenienti da RIPOL, da SIMIC e da AFIS nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE, in particolare laddove sono costatate segnalazioni multiple.
Art. 5 cpv. 1, secondo periodo e 3
1 ... Esso attesta l’attività dell’ufficio SIRENE e amministra la documentazione e le pratiche che sono in relazione con le segnalazioni nonché con lo scambio di informazioni supplementari e di dati complementari.
3 I dati trattati nel sistema possono essere resi accessibili in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati dattiloscopici o ai profili del DNA.
Art. 6 lett. b e c
Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS:
b. le autorità cantonali di giustizia, le autorità preposte alle successioni ereditarie e le autorità di protezione dei minori e degli adulti, per quanto svolgano compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e LSIP;
c. le autorità competenti per l’esecuzione delle espulsioni secondo l’articolo 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19277 (autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione), per quanto svolgano compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c LSIP.
Art. 7 cpv. 1 lett. a n. 1, 5, 6, 8 e 9, f, fbis, fter, h, hbis, hter e i–l
1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati del SIS per mezzo di una procedura di richiamo:
a. presso fedpol:
i servizi competenti per la pronuncia di misure di allontanamento e di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI8,
i servizi competenti per le ricerche relative al luogo di dimora delle persone e il trattamento delle segnalazioni di documenti d’identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,
i servizi competenti per il trattamento dei dati segnalatici di natura biometrica,
l’Ufficio centrale armi:
– per verificare se il richiedente di un’autorizzazione al porto d’armi è ricercato ai fini dell’estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato, e
– per verificare se l’arma da fuoco in questione sia ricercata per sequestro o ai fini di prova in un procedimento penale,
il servizio competente per lo scambio internazionale d’informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive: per raccogliere e scambiare informazioni nel quadro di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti, ai fini della prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica o della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna;
f. i servizi competenti dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:
per esaminare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno o documenti di viaggio, per ordinare e verificare le decisioni ai fini della non ammissione e i divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni,
per confrontare sistematicamente e in modo automatizzato i dati dei passeggeri aerei precedentemente trasmessi dal sistema API con i dati del SIS allo scopo di migliorare il controllo alla frontiera e di lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e l’attraversamento illegale delle zone di transito internazionali degli aeroporti e per lottare contro la criminalità internazionale organizzata, il terrorismo, lo spionaggio e la preparazione del commercio illecito di armi e materiali radioattivi e dei trasferimenti di tecnologia illegali,
per identificare le persone che hanno presentato una domanda d’asilo,
per esaminare le domande di naturalizzazione;
fbis. i servizi competenti degli ambiti direzionali Immigrazione e integrazione nonché Asilo della SEM: per consultare le segnalazioni ai fini del rimpatrio iscritte nel SIS e per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni;
fter i servizi competenti dell’ambito direzionale Affari internazionali della SEM: per sostenere i Cantoni nei loro compiti riguardanti l’esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni;
h. i servizi del Servizio delle attività informative della Confederazione incaricati dell’esecuzione della legge federale del 25 settembre 20159 sulle attività informative (LAIn):
per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli conformemente ai compiti di tali servizi volti a salvaguardare la sicurezza interna,
per prevenire o individuare reati di terrorismo o altri reati gravi;
hbis le unità della SECO competenti per il rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di armi da fuoco:
per verificare se il richiedente di un’autorizzazione è ricercato ai fini dell’estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato,
per verificare se le armi da fuoco da esportare sono ricercate per sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
hter i servizi dell’Ufficio federale dell’aviazione civile competenti per il rilascio delle autorizzazioni di certificazione degli aeromobili: per verificare se gli aeromobili e i relativi motori presentati per la certificazione sono stati rubati o sono ricercati per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
i. le autorità cantonali e comunali della migrazione:
per esaminare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS,
per consultare le segnalazioni ai fini del rimpatrio iscritte nel SIS e per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni;
ibis le autorità cantonali e comunali: per verificare le domande di naturalizzazione;
j. gli uffici della circolazione stradale: per verificare se il veicolo loro presentato, il relativo documento o la targa sono stati rubati o altrimenti sottratti o se sono ricercati per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
k. gli uffici della navigazione: per verificare se il natante loro presentato o il relativo motore è stato rubato o altrimenti sottratto o se è ricercato per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
l. gli uffici cantonali delle armi:
per verificare se il richiedente di un’autorizzazione è ricercato ai fini dell’estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato, e
per verificare se l’arma da fuoco in questione è ricercata per sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale.
Art. 9 lett. abis, c, d, j, o e p
L’ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti:
abis. avvia le misure necessarie nel caso in cui la segnalazione di una persona o di un oggetto conduce a un riscontro positivo;
c. diffonde nel SIS tutte le segnalazioni di persone; sono eccettuate le segnalazioni della SEM e dei Cantoni ai fini del ritorno nonché della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi; questa deroga non si applica alle segnalazioni concernenti un’espulsione;
d. verifica le segnalazioni in uscita compresi i dati complementari, nonché le informazioni supplementari controllandone l’ammissibilità formale, l’esattezza, la completezza e l’attualità; sono eccettuate le segnalazioni della SEM e dei Cantoni ai fini del ritorno nonché della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi; questa deroga non si applica alle segnalazioni concernenti un’espulsione;
j. esegue le consultazioni necessarie nei sistemi d’informazione e riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari e i documenti motivanti le segnalazioni;
o. conformemente agli articoli 11–11b, completa le segnalazioni con i dati complementari o diversi che gli sono comunicati;
p. è competente per verificare la qualità dei dati registrati e informa l’autorità responsabile per la segnalazione qualora debba correggere o cancellare una segnalazione.
Art. 9a Consultazione dei sistemi d’informazione da parte dell’ufficio SIRENE
Per adempiere i propri compiti, l’ufficio SIRENE può, nell’ambito dei suoi diritti d’accesso, verificare con una consultazione se sono registrate informazioni su segnalazioni di persone o di oggetti risultanti da comunicazioni nazionali o internazionali nei seguenti sistemi d’informazione:
a. N-SIS;
b. RIPOL;
c. SIMIC;
d. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE;
e. VOSTRA;
f. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS);
g. sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS);
h. sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS); e
i. banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF).
Inserire dopo il titolo della sezione 1
Art. 9b Proporzionalità
1 Prima di inserire e prolungare una segnalazione, l’autorità segnalante verifica che la segnalazione sia proporzionale ai sensi degli articoli 21 dei regolamenti (UE) 2018/186210 e (UE) 2018/186111.
2 La proporzionalità è in linea di massima rispettata se la segnalazione avviene in relazione a un reato terroristico.
3 Per motivi inerenti alla sicurezza pubblica o interna si può eccezionalmente rinunciare alla registrazione di una segnalazione se è presumibile che possa ostacolare inchieste, indagini o un procedimento in corso.
Art. 9c Compatibilità delle segnalazioni
1 Prima di inserire una segnalazione l’autorità segnalante verifica se la persona o l’oggetto in questione sono già segnalati. La verifica di una persona è effettuata mediante i dati dattiloscopici, se sono disponibili.
2 Qualora vi sia già una segnalazione, l’ulteriore procedura è retta dall’articolo 23 paragrafi 2–4 del regolamento (UE) 2018/186212 e del regolamento (UE) 2018/186113, dall’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1861.
Art. 11 Dati
1 I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 3 capitolo 2.
2 Nelle segnalazioni di persone sono registrati i dati seguenti:
a. cognomi;
b. data di nascita;
c. motivo della segnalazione;
d. misura da adottare;
e. dati dattiloscopici e immagini del viso, sempreché disponibili.
3 I dati trattati nel sistema possono essere ricercati in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati o alle tracce dattiloscopici o ai profili del DNA.
4 Se si viene a conoscenza di dati complementari o diversi in merito a una segnalazione esistente, tali dati sono aggiunti alla segnalazione conformemente all’articolo 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/186214 e all’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/186115.
Art. 11a Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone
È obbligatorio registrare i dati supplementari seguenti:
a. per le segnalazioni ai fini dell’estradizione e le segnalazioni di persone ignote: il tipo di reato;
b. per le segnalazioni di persone bisognose di protezione:
l’autorità segnalante,
la decisione o la sentenza alla base della segnalazione,
la categorizzazione del tipo di caso;
c. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio:
un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,
il termine per la partenza volontaria, sempreché sia stato concesso,
l’indicazione se la decisione è connessa a un divieto d’entrata;
d. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno:
un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,
la categoria dei motivi della segnalazione.
Art. 11b Trattamento di profili del DNA, dati o tracce dattiloscopici, fotografie e immagini del viso
1 I profili del DNA, i dati e le tracce dattiloscopici, le fotografie e le immagini del viso possono essere registrati nel SIS soltanto se soddisfano le condizioni previste nelle decisioni di esecuzione (UE) 2020/216516 e (UE) 2021/3117.
2 Una consultazione basata esclusivamente sui dati dattiloscopici o sulle tracce dattiloscopiche è ammessa:
a. a scopo d’identificazione, se non è possibile accertare l’identità della persona in base ai dati d’identità;
b. se tali dati sono scoperti sul luogo di commissione di un reato terroristico o di un altro reato grave, sono molto probabilmente attribuibili all’autore del reato e la consultazione avviene simultaneamente in AFIS.
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva
1 L’ufficio SIRENE chiede all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o bisognosa di protezione oppure di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con:
Art. 14a Integrazione della segnalazione di una persona con un oggetto
1 Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata, la segnalazione può essere integrata con un’informazione supplementare su un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile o un documento ufficiale vergine, se sussiste un indizio chiaro di connessione tra la persona segnalata e l’oggetto.
2 La procedura di cui al capoverso 1 è possibile nel caso delle seguenti segnalazioni:
a. per l’arresto ai fini dell’estradizione;
b. in vista della partecipazione a un procedimento penale;
c. di persone scomparse o bisognose di protezione.
3 Una segnalazione di cui al capoverso 2 lettera a può essere integrata anche con un’arma da fuoco.
Art. 14b Connessione di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta,
di un controllo d’indagine o di un controllo mirato
Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata o localizzare un oggetto segnalato si può segnalare un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile, un’arma da fuoco, un documento ufficiale vergine oppure un documento d’identità smarrito o un mezzo di pagamento diverso dai contanti, se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 36 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/186218. La segnalazione dell’oggetto è associata alla segnalazione originaria della persona o dell’oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato.
Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e, i e j, 1bis, 2 e 3
1 Conformemente ai manuali SIRENE, l’ufficio SIRENE scambia con altri uffici SIRENE e con le autorità svizzere competenti, quanto prima possibile ma al massimo entro 12 ore dalla ricezione, le informazioni supplementari necessarie nell’ambito di una segnalazione:
e. Concerne soltanto il testo tedesco
i. nel quadro di procedure di consultazione:
prima del rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata a cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o del rimpatrio,
per verificare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno o il visto ai cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o del rimpatrio;
j. se sono disponibili dati complementari o modificati riguardanti una segnalazione di un altro Stato Schengen.
1bis L’ufficio SIRENE agisce immediatamente nei casi seguenti:
a. segnalazioni per reati di terrorismo;
b. segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione;
c. segnalazioni di persone bisognose di protezione;
d. segnalazioni contrassegnate come urgenti secondo l’articolo 33.
2 Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. Sono fatti salvi gli articoli 26 e 33 capoverso 2 lettera c.
3 Mediante lo scambio di informazioni supplementari, l’ufficio SIRENE informa Europol su riscontri positivi inerenti a segnalazioni concernenti reati di terrorismo. Non sono trasmesse le informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso o la sicurezza di una persona o che sarebbero in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato Schengen segnalante.
Art. 15a Ruolo della SEM
1 La SEM è il servizio di contatto dell’ufficio SIRENE per le questioni relative alla consultazione o allo scambio di informazioni supplementari concernenti le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.
2 Adotta le misure necessarie per mettere le informazioni a disposizione dell’ufficio SIRENE entro il termine previsto.
3 All’occorrenza, la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti.
4 In quanto servizio di contatto, può modificare o completare le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.
Art. 18 cpv. 5
Abrogato
Art. 19 cpv. 3
Abrogato
Titolo dopo il titolo del capitolo 6
Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio
Art. 19a Condizione
I cittadini di Stati terzi possono essere oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio soltanto in presenza della pertinente decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel N-SIS è ordinata dal giudice che ha disposto la misura.
Art. 19b Procedura di segnalazione
1 La SEM, le autorità cantonali della migrazione e le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria registrano nel SIMIC le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio e controllano se sono adempite le condizioni per una segnalazione nel SIS.
2 Tramite l’ufficio SIRENE, l’autorità segnalante consulta lo Stato Schengen interessato per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest’ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:
a. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
b. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.
3 Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen interessato.
4 fedpol registra in RIPOL le decisioni prese in virtù dell’articolo 68 capoverso 1 LStrI19.
5 La SEM, le autorità cantonali della migrazione, fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE riceva senza indugio, ma al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.
6 La SEM e fedpol possono trasmettere in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.
Art. 19c Misure
1 In caso di riscontro positivo alla frontiera esterna, la segnalazione è cancellata ed è attivata un’eventuale segnalazione ai fini della non ammissione. Se la segnalazione è stata diffusa da un altro Stato Schengen, l’ufficio SIRENE lo informa del riscontro positivo.
2 In caso di riscontro positivo in Svizzera, le autorità cui compete l’esecuzione della LStrI20 o dell’espulsione giudiziaria decidono nel caso concreto le misure da disporre, sempreché non si applichi la procedura di cui al capoverso 3.
3 Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196022 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere tutte le informazioni necessarie, in particolare i motivi alla base della segnalazione. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.
4 Se l’autorità svizzera esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione ai fini del rimpatrio.
Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione
1 Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio di cui all’articolo 19b capoverso 1 verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite.
2 Mettono a disposizione dell’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:
a. la sentenza o la decisione su cui si basa il rimpatrio e che lo estende allo spazio Schengen;
b. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e
c. le informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili.
3 Effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE.
4 Garantiscono la loro raggiungibilità.
Titolo prima dell’art. 20
Sezione 1a:
Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione
e del divieto di soggiorno
Art. 21 Procedura di segnalazione
1 La SEM e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono la registrazione della segnalazione dell’interessato nel SIMIC.
2 Tramite l’ufficio SIRENE, l’autorità segnalante consulta lo Stato Schengen interessato per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest’ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:
a. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
b. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.
3 Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen.
4 fedpol registra in RIPOL i divieti d’entrata disposti in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI23.
5 La SEM, fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE riceva senza indugio, ma al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.
6 La SEM e fedpol possono fornire in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.
Art. 22 cpv. 3 e 4
3 Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196025 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi alla base della segnalazione o ogni altra informazione pertinente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.
4 Se l’autorità esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione.
Art. 24 cpv. 5
5 In virtù dell’articolo 14a capoverso 2 lettera a la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti, se sussiste un indizio chiaro che gli oggetti sono collegati alla persona segnalata.
Art. 25a Occultamento della segnalazione
1 Per non pregiudicare un’operazione in corso, l’ufficio SIRENE può occultare una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione per al massimo 48 ore per conto di un’autorità con diritto d’accesso se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
a. l’obiettivo dell’operazione non può essere raggiunto con altre misure;
b. l’UFG ha concesso l’autorizzazione;
c. gli Stati Schengen coinvolti nell’operazione sono stati informati.
2 Se necessario per ragioni operative, il termine secondo il capoverso 1 può essere prolungato di ulteriori periodi di 48 ore previo consenso dell’UFG.
Art. 26 cpv. 1bis
1bis Tutti gli Stati Schengen coinvolti in un’operazione sono inoltre automaticamente informati, mediante lo scambio d’informazioni supplementari, qualora una segnalazione sia occultata secondo l’articolo 25a.
Titolo prima dell’articolo 28
Sezione 3:
Segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione
Art. 28, rubrica, nonché frase introduttiva e lett. a–c
Persone scomparse e persone bisognose di protezione
Possono essere segnalate:
a. le persone scomparse che devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce;
b. le persone scomparse di cui si deve accertare il luogo di dimora;
c. le persone alle quali deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela.
Art. 29 Condizioni
1 È consentito segnalare persone scomparse secondo l’articolo 28 lettera a soltanto se:
a. devono essere assolutamente internate per decisione di un’autorità competente; o
b. sono minorenni.
2 Le persone bisognose di protezione capaci di discernimento di cui all’articolo 28 lettera c possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se vi acconsentono o su ordine delle autorità cantonali di polizia.
3 L’autorità che registra una segnalazione relativa a persone di cui all’articolo 28 lettere a e c, all’atto della registrazione, trasmette all’ufficio SIRENE la documentazione dell’autorità segnalante motivante la segnalazione.
4 Le condizioni della segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione sono rette dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/186226.
5 Alla segnalazione di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1862 e di cui nella decisione di esecuzione (UE) 2021/3127.
6 Conformemente all’articolo 14a, la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona oggetto della segnalazione.
Art. 30 cpv. 1, 5 e 6
1 L’ufficio SIRENE comunica senza indugio allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona scomparsa o bisognosa di protezione e scambia con quest’ultimo eventuali informazioni supplementari in merito alle misure da adottare nei confronti delle persone di cui all’articolo 28 lettere a e c. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso.
5 Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi o bisognosi di protezione e impedire loro di proseguire il viaggio, se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto o se un’autorità competente lo ordina.
6 Se la persona scomparsa o bisognosa di protezione è minorenne, le misure sono adottate nel rispetto del suo interesse superiore e al più tardi entro 12 ore.
Art. 31 cpv. 3
3 Conformemente all’articolo 14a, la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona segnalata.
Titolo prima dell’art. 33
Sezione 5:
Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta,
di un controllo d’indagine o di un controllo mirato
Art. 33 Condizioni
1 Ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato possono essere segnalati persone, veicoli, rimorchi, roulotte, natanti, aeromobili, container, armi da fuoco, documenti ufficiali vergini, documenti d’identità e mezzi di pagamento diversi dai contanti.
2 La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perseguimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera e se:
a. sussistono indizi concreti che la persona interessata pianifichi o commetta un reato terroristico o un altro reato grave;
b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi;
c. sussistono indizi concreti che la persona interessata costituisca un pericolo grave oppure sia all’origine di gravi minacce per la sicurezza interna o esterna; o
d. le informazioni sono necessarie per eseguire una pena detentiva in seguito a un reato terroristico o a un altro reato grave.
3 L’ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnalazione ai sensi del capoverso 2 lettera c.
4 La segnalazione di oggetti di cui al capoverso 1 ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di un collegamento con reati di terrorismo o altri reati gravi oppure con gravi minacce di cui al capoverso 2.
5 Conformemente all’articolo 14b, la segnalazione può essere collegata con la segnalazione di oggetti se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 36 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/186228.
Art. 34 Misure
1 Le autorità competenti possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della segnalazione, tramite l’ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasione dei controlli di polizia:
a. il luogo, il momento e il motivo del controllo;
b. l’itinerario e la destinazione del viaggio;
c. gli accompagnatori o i passeggeri nel veicolo, nel natante o nell’aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;
d. qualsiasi identità e descrizione rivelate della persona che usa il documento ufficiale vergine o il documento di identità oggetto della segnalazione;
e. gli oggetti di cui all’articolo 33 capoverso 1 che sono stati trovati;
f. il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container usati;
g. gli oggetti e i documenti di viaggio trasportati;
h. le circostanze in cui la persona o gli oggetti di cui all’articolo 33 capoverso 1 sono stati trovati;
i. tutte le altre informazioni richieste dallo Stato Schengen autore della segnalazione, sempreché la trasmissione sia conforme all’articolo 7 capoverso 1 della legge del 28 settembre 201829 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.
2 Se la segnalazione di persone e oggetti è collegata a una segnalazione secondo l’articolo 14b, l’ufficio SIRENE può trasmettere allo Stato autore della segnalazione le informazioni di cui al capoverso 1.
3 Le competenze nell’ambito della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine e del controllo mirato sono rette dall’articolo 37 paragrafi 3–5 del regolamento (UE) 2018/186230.
4 Un’autorità può far trasmettere dati soltanto se dispone anch’essa della facoltà di procedere a una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato.
5 Se l’autorità è abilitata a procedere a un controllo d’indagine ma non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di un controllo d’indagine.
6 Se l’autorità è abilitata a procedere a una sorveglianza discreta ma non dispone della facoltà di procedere a controlli d’indagine, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di una sorveglianza discreta.
Titolo prima dell’art. 34a
Sezione 5a:
Segnalazione di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta
Art. 34a Condizioni
Ai fini dell’identificazione di persone sconosciute ricercate possono essere registrati nel SIS i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche completi o incompleti di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta se:
a. i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche sono stati trovati sul luogo di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
b. è molto probabile che appartengano all’autore del reato; e
c. non consentono l’identificazione in altri sistemi d’informazione nazionali o internazionali.
Art. 34b Misure
1 In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE contatta lo Stato Schengen autore della segnalazione per far verificare:
a. l’identità della persona;
b. se sussiste una concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche.
2 Se lo Stato Schengen autore della segnalazione conferma l’identità della persona o la concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche, l’ufficio SIRENE trasmette allo Stato richiedente:
a. le indicazioni sull’identità della persona; o
b. l’informazione che non vi sono indicazioni sull’identità della persona.
3 Se una persona oggetto di una segnalazione è stata identificata, lo Stato Schengen autore della segnalazione cancella la relativa segnalazione.
Art. 35 Condizioni
1 È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale:
a. i veicoli a motore, i natanti e i motori di natanti nonché gli aeromobili e i motori di aeromobili;
b. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali e i container;
c. le armi da fuoco;
d. i documenti ufficiali vergini autentici o falsificati;
e. i documenti d’identità autentici o falsificati, quali passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;
f. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore autentici o falsificati;
g. le banconote autentiche o falsificate (banconote registrate);
h. gli oggetti della tecnologia dell’informazione;
i. le parti identificabili dei veicoli a motore e delle apparecchiature industriali;
j. altri oggetti identificabili di grande valore.
2 Gli oggetti di cui alle lettere h ed i possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se necessario per la lotta alle forme gravi della criminalità transfrontaliera o al terrorismo.
Art. 39 cpv. 1
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 41 cpv. 2
2 Se in occasione della segnalazione di una persona o di un oggetto risulta che essa o esso è già oggetto di una segnalazione in uscita, l’ufficio SIRENE stabilisce, in base all’articolo 9c e ai manuali SIRENE, dopo aver consultato le autorità segnalanti, quale segnalazione ha la priorità.
Art. 42 cpv. 3 lett. b, c, e, f e h–j
3 Nel caso di persone la cui identità è stata usurpata, possono essere registrati e trattati soltanto i seguenti dati personali:
b. segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
c. data, luogo e Paese di nascita;
e. fotografie e immagini del viso;
f. impronte digitali e palmari;
h. tipi, numeri, Paesi di rilascio e date di rilascio dei documenti d’identità;
i. indirizzo;
j. cognomi del padre e della madre.
Art. 43 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone
1 Conformemente agli articoli 53 paragrafi 1–7 e 55 paragrafi 1–4 e 6 del regolamento (UE) 2018/186231, agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/186132 e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/186033, le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.
2 Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate non appena è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o è pervenuta una conferma del rimpatrio. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se la cancellazione ne risulta semplificata.
3 Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:
a. ai fini del rimpatrio oppure della non ammissione e del divieto di soggiorno: dopo tre anni;
b. per l’arresto ai fini dell’estradizione: dopo cinque anni;
c. di persone scomparse: dopo cinque anni;
d. di persone bisognose di protezione: dopo un anno;
e. in vista della partecipazione a un procedimento penale: dopo tre anni;
f. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
g. di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta: dopo tre anni.
4 L’ufficio SIRENE è informato automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.
5 L’ufficio SIRENE controlla, d’intesa con l’autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga della segnalazione.
6 La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni in uscita dal SIMIC programmata dal sistema.
7 Prima della cancellazione automatica della segnalazione, la SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione e, all’occorrenza, contatta l’autorità segnalante nel SIMIC.
8 Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario e proporzionale allo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
9 In caso di proroga i capoversi 1–7 si applicano per analogia.
10 Nel caso in cui l’ufficio SIRENE constata che una segnalazione ha raggiunto il suo scopo, la procedura è retta dall’articolo 53 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 39 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/1861.
Art. 44 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di oggetti,
delle integrazioni e dei collegamenti di segnalazioni
1 Le segnalazioni di oggetti sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.
2 Le segnalazioni di oggetti sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:
a. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
b. ai fini di sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale: dopo dieci anni;
c. di container ai fini di sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale: dopo cinque anni;
d. di oggetti della tecnologia dell’informazione: dopo un anno.
3 Le integrazioni a segnalazioni di persone e i collegamenti a segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono cancellati quando non sono più necessari. La cancellazione è effettuata automaticamente al più tardi al momento della cancellazione della segnalazione di persone entro i termini previsti dall’articolo 43 capoverso 3 lettere c–g.
4 Una segnalazione può essere prorogata conformemente all’articolo 54 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/186234 se ciò è necessario per il suo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
5 In caso di proroga i capoversi 1–4 si applicano per analogia.
6 Le ulteriori modalità della cancellazione di segnalazioni di oggetti sono rette dall’articolo 55 paragrafi 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/186135.
Art. 46a Comunicazione di dati a Stati terzi ai fini del rimpatrio
I dati rilevati nel SIS in riferimento a una segnalazione ai fini del rimpatrio e le informazioni supplementari ad essa collegate possono essere comunicati a Stati terzi se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/186036.
Art. 47 cpv. 1 e 2, primo periodo
1 Nell’ambito dei suoi compiti, Europol può accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS. Il trattamento delle informazioni ottenute tramite la consultazione del SIS è soggetto all’approvazione dell’autorità segnalante. Europol può chiedere ulteriori informazioni alla Svizzera, purché sia quest’ultima ad aver effettuato la segnalazione. Lo scambio di informazioni supplementari con Europol si svolge conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/186237 e al manuale SIRENE.
2 Nell’ambito dei loro compiti, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 28, 31, 34a e 35. ...
Art. 49 Statistica
1 L’ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonimizzate contenenti le indicazioni sul numero:
a. delle segnalazioni, delle modifiche e delle cancellazioni per categoria di segnalazione;
b. dei riscontri positivi per categoria di segnalazione;
c. degli accessi al SIS;
d. delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata;
e. delle segnalazioni cui sono stati aggiunti indicatori di validità;
f. delle segnalazioni che sono state occultate;
g. dei rimpatri avvenuti.
2 Sono allestite statistiche separate:
a. sul numero delle consultazioni da parte delle autorità di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a numero 8, hbis, hter, j–l, da cui deve risultare anche il numero dei riscontri positivi per categorie di segnalazione, nonché sullo scambio d’informazioni con Europol;
b. sullo scambio d’informazioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/186138 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/186039.
3 La SEM e l’ufficio N-SIS di fedpol forniscono all’ufficio SIRENE i dati necessari per allestire le statistiche.
4 Nell’ambito degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e conformemente ai regolamenti (UE) 2018/186240, 2018/1861 e 2018/1860, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell’UE.
Art. 51, rubrica e cpv. 1
Diritto di informazione in caso di segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno
1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 14 della legge federale del 19 giugno 199241 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 51a Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati
Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull’esercizio del diritto all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/186242, 54 del regolamento (UE) 2018/186143 e 19 del regolamento (UE) 2018/186044. Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.
Art. 53a Verbalizzazione
1 Ogni trattamento di dati nel N-SIS è verbalizzato. Sono verbalizzate le seguenti informazioni:
a. la cronologia della segnalazione;
b. la data e l’ora del trattamento dei dati;
c. i dati utilizzati per la consultazione;
d. le informazioni sui dati trattati; e
e. l’identificatore personale e univoco dell’autorità competente e della persona che tratta i dati.
2 I verbali sono conservati per tre anni. Le modalità sono rette dall’articolo 12 dei regolamenti (UE) 2018/186245 e (UE) 2018/186146.
Art. 55
Abrogato
II
1 L’allegato 1 è abrogato.
2 Gli allegati 1b, 2, 3 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2022.
19 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 2 lett. p)
Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI47
Decisione quadro 2002/584/GAI | Reati considerati dal diritto svizzero |
|---|---|
| Omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio, lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111–114, 116, 122 e 124 CP 48) |
| Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP) |
| Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP) |
| Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione, franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP) |
| Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP) |
| Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP). Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA50) Frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187 cpv. 1 LIFD51) Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID52) Crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 LICol53) Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC54) |
| Contraffazione di merci (art. 155 CP) Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM55) Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes56) Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA57) Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI58) |
| Estorsione (art. 156 CP) |
| Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP) |
| Ricettazione (art. 160 CP) |
| Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a e 182 cpv. 1, 2 e 4 CP) |
| Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio (art. 183–185 CP) |
| Minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP) |
| Violenza carnale (art. 189–191 CP) |
| Incendio intenzionale (art. 221 CP) |
| Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP) Inosservanza di provvedimenti di |
| Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP) |
| Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, |
| Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, documenti esteri, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253, 255 e 317 n. 1 CP) |
| Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260ter e 275ter CP) |
| Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm60) |
| Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258–260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP) Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn61) Disposizioni penali (art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate62) |
| Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bis CP) |
| Genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c–264j CP) |
| Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) |
| Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP) |
| Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, abis e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI63) |
| Disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport (art. 22 LPSpo64) Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr65) Delitti e crimini secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1–3 LATer66) |
| Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC67) |
| Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCel68) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM69) Delitti secondo la legge sui trapianti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge sui trapianti70) |
| Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2, 19bis, 20 e 21 LStup71) |
| Delitti secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb72) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc73) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP74) Disposizioni penali della legge sull’ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG75) Disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (art. 26 cpv. 2 LF-CITES76) |
(art. 5 cpv. 5)
Diritti d’accesso e di trattamento concernenti il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE
Livelli d’accesso
A =
consultare
B =
trattare
vuoto =
nessun diritto d’accesso
Abbreviazioni delle autorità
fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol e del settore ricerca di persone nonché Centrale operativa e di allarme
fedpol III Ufficio federale di polizia: ufficio SIRENE
fedpol IV Ufficio federale di polizia: servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
SEM Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione (*solo per documenti d’identificazione e permessi di soggiorno)
fedpol I | fedpol II | fedpol III | fedpol IV | UFG I | SEM | |
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Scopo della segnalazione | ||||||
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(art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)
1 Diritti d’accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS
Livelli d’accesso
A =
consultare
B =
trattare
vuoto =
nessun diritto d’accesso
Abbreviazioni delle autorità
fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol e Centrale operativa e di allarme
fedpol III Ufficio federale di polizia: ufficio SIRENE
fedpol IV Ufficio federale di polizia: servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
fedpol V Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale
fedpol VI Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità
fedpol VII Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL
fedpol VIII Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swisspol Index)
fedpol IX Ufficio federale di polizia: Servizio centrale Armi
fedpol X Ufficio federale di polizia: servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive
SIC Servizio delle attività informative della Confederazione
MPC Ministero pubblico della Confederazione
UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
UFG II Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori
SEM I Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 1
SEM II Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 2
SEM III Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione e ambito direzionale Asilo per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera fbis e ambito direzionale Affari internazionali per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera fter
SEM IV Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 3
SEM V Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 4
NAT Autorità cantonali e comunali cui compete l’esame delle domande di naturalizzazione
Cgcf Corpo delle guardie di confine
UDSC I Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: divisione principale Antifrode doganale
UDSC II Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: uffici doganali
UDSC III Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH)
UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile
SECO Segreteria di Stato dell’economia: settore Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti per i compiti ci cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera hbis
PoCa Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale
UCA Uffici cantonali delle armi per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera l
PolStr Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera i numeri 1 e 2
UCSN Uffici della circolazione stradale e navale per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera k
RSE Rappresentanze svizzere all’estero
Denominazione | Confederazione | Cantoni | Estero | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fedpol I | fedpol II* | fedpol III | fedpol IV | fedpol V | fedpol VI | fedpol VII | fedpol VIII* | fedpol IX | fedpol X | SIC | MPC | UFG I | UFG II | SEM I | SEM II | SEM III | SEM IV | SEM V | Cgcf | UDSC I | UDSC II | UDSC III | UFAC | SECO | PoCa | UCA | Pol Str | NAT | UCSN | RSE | |
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* questa possibilità di ricerca è limitata agli oggetti ai quali l’autorità ha accesso secondo la presente tabella |
2 Dati memorizzati nel SIS
2.1 Segnalazioni di persone
2.1.1 Persona
Avvertimento
Insieme di dati principale
Categoria d’identità
Numero e Paese di registrazione della persona
Cognomi
Nomi
Data di nascita
Sesso
Luogo e Paese di nascita
Nazionalità
Numero dell’identità
Cognomi alla nascita
Cognomi utilizzati precedentemente
Barba, baffi
Colore dei capelli
Tipo di capelli
Caratteristica fisica 1
Caratteristica fisica 2
Statura
Forma del viso
Colore degli occhi
Forma degli occhi
Colore della pelle
Tipo di pelle
Naso
Orecchie
Mento
Denti
Andatura
Impronte digitali, palmari e del profilo della mano
Fotografia e immagine del viso
Immagine/documento d’identità scansionati
Categoria di documento
Numero di documento 1 e 2
Data di rilascio
Autorità di rilascio
Paese di rilascio
Immagine del documento
2.1.2 Informazioni supplementari in caso di usurpazione di identità
Informazioni sulla segnalazione
Cognomi
Nomi
Cognomi alla nascita
Cognomi utilizzati precedentemente
Pseudonimi
Data di nascita
Luogo e Paese di nascita
Caratteristica fisica
Sesso
Nazionalità
Cognome del padre
Cognome della madre
Indirizzo
Impronte digitali, palmari e del profilo della mano
Fotografia e immagine del viso
Categoria di documento
Numero di documento 1 e 2
Data di rilascio
Autorità di rilascio
Paese di rilascio
2.1.3 Informazioni su dati binari
Numero del file
Tipo
Genere di file
Grandezza del file
Formato del file
Referenza nazionale
Data in cui è stato rilevato il file
Luogo in cui è stato rilevato il file
File più importante
Qualità per il processo di automazione
Caratteristica fisica
Data di rilevamento
2.1.4 Informazioni sulla ricerca
Motivo della segnalazione
Misura da adottare
Tipo di reato (obbligatorio solo per gli art. 26 e 40 del R SIS [UE] 2018/1862)
Autorità segnalante (obbligatorio solo per l’art. 32 par. 1 lett. c, d ed e del R SIS [UE] 2018/1862)
Decisione o sentenza (obbligatorio solo per gli art. 3, 24 e 32 par. 1 lett. c, d ed e del R SIS [UE] 2018/1862)
2.1.5 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
Partenza volontaria concessa
Data del termine per la partenza volontaria
Indicazione che precisa se l’esecuzione della decisione è stata sospesa o revocata
Divieto d’entrata, se del caso
Indicazione che precisa se la decisione riguarda un cittadino di uno Stato terzo che costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza nazionale.
2.1.6 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
Riferimento della decisione
Indicazione del familiare UE/avente diritto alla libera circolazione
2.1.7 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
Mandato d’arresto europeo
2.1.8 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
Tipo scomparsa
Profilo del DNA (solo per l’art. 32 par. 1 lett. a del R SIS [UE] 2018/1862)
2.1.9 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni
Nessun altro campo
2.1.10 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni
Nessun altro campo
2.1.11 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni ai fini
Informazioni da rilevare
2.2 Segnalazioni di oggetti
2.2.1 Documento vergine
Numero del documento
Categoria
Paese
Numero di serie (range)
Status del documento
2.2.2 Arma
Numero dell’arma
Categoria
Marca
Modello
Calibro
Altro numero 1 e altro numero 2
RFID set ID77
Numero del tag RFID
2.2.3 Documento d’identità
Numero del documento
Numero del documento 2
Categoria
Paese
Rilasciato a
Rilasciato il
Cognomi
Nomi
Data di nascita
Sesso
Numero e Paese di registrazione della persona
Furto/Perdita
Status del documento d’identità
2.2.4 Banconota
Numero della banconota
Numero della banconota 2
Numero fissato
Valuta
Valore nominale
Numero di serie (range)
Osservazione
2.2.5 Veicolo
Categoria
Marca
Modello
Paese
Colore
Anno di produzione
Targa
Numero d’identificazione (VIN) del veicolo
Altro numero 1 e altro numero 2
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento
2.2.6 Apparecchiatura industriale
Categoria
Marca
Modello
Paese
Colore
Numero di serie
Numero di flotta
Numero del motore
Altro numero 1 e altro numero 2
Capacità del motore
Marca del motore
Numero d’immatricolazione
RFID set ID
Numero del tag RFID
VIN
Avvertimento
2.2.7 Aeromobile
Categoria
Marca
Modello
Paese
Colore
Compagnia aerea
Numero di serie
Codice di registrazione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Codice di registrazione OACI)
Altro numero 1 e altro numero 2
Anno
Nome
Lunghezza (m)
Larghezza (m)
Numero di motori
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento
Attributi di un motore di aeromobile
2.2.8 Motore di aeromobile
Numero di serie
Marca
Modello
Altro numero 1 e altro numero 2
2.2.9 Natante
Categoria
Marca
Modello
Numero d’immatricolazione
N. di certificazione
Paese
Anno
Nome
Colore
Lunghezza (m)
Quantità di motori
Quantità di alberi
Numero di marca
Numero di scafo
Quantità di scafi
Materiale dello scafo
Numero della vela
Numero d’identificazione esterno
Altro numero 1 e altro numero 2
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento
Attributi di un motore di natante
2.2.10 Motore di natante
Numero di serie
Marca e numero di serie
Categoria
Marca
Tipo
Anno di produzione
Colore
Potenza del motore
Altro numero 1 e altro numero 2
RFID set ID
Numero del tag RFID
2.2.11 Container
Numero del Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (numero BIC)
Altri numeri
Altezza (m)
Larghezza (m)
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento
2.2.12 Targa
Targa
Paese
Furto/perdita
Status della targa
2.2.13 Mezzi di pagamento diversi dai contanti
International Securities Identification Number (numero ISIN)
Numero del conto
Numero di serie (range)
Valuta
Valore nominale
Categoria
Rilasciato da
Rilasciato il
Data di scadenza
Serie
Ufficio di pagamento
Codice d’identificazione bancaria (BIC, Bank Identifier Code)
Luogo di giurisdizione
Importo originario
Mercato valutario
Unit
Osservazione
Furto/perdita
2.2.14 Licenza di circolazione
Numero di licenza 1
Numero di licenza 2
Categoria
Paese
Rilasciata a
Rilasciata il
Cognomi
Nomi
Sesso
Data di nascita
Marca
Modello
Targa
VIN
Furto/Perdita
Status della licenza
2.2.15 Oggetto della tecnologia dell’informazione
Tipo
Marca
Modello
Numero di serie
Altro numero 1 e altro numero 2
2.2.16 Parti identificabili di veicoli a motore
Tipo
Marca
Numero d’identificazione del veicolo (VIN, Vehicle Identification Number)
Numero di serie
Colore
Altro numero 1 e altro numero 2
2.2.17 Parti identificabili di apparecchiature industriali
Tipo
Marca
Numero d’identificazione dell’apparecchiatura (VIN, Vehicle Identification Number)
Numero di serie
Colore
Altro numero 1 e altro numero 2
2.2.18 Oggetti identificabili di grande valore
Tipo
Marca
Modello
Numero di serie
Altro numero 1 e altro numero 2
Incisione
Materiale
Contrassegno di sicurezza
(art. 26 cpv. 2 e 3)
Informazioni supplementari relative alle segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione
1 Identità
Identità principale
Numero dell’identità
Cognomi
Nomi
Cognome alla nascita
Cognomi utilizzati precedentemente
Data di nascita
Luogo di nascita
Paese di nascita
Sesso
Nazionalità
Pseudonimo e dati connessi
Identità usurpate
Informazioni su come è stata scoperta l’identità
2 Ulteriori informazioni sull’identità
Luogo di domicilio / ultimo indirizzo conosciuto
Lingue parlate o comprese dalla persona
Descrizione della persona ricercata, comprese le caratteristiche fisiche inalterabili o altri dati biometrici
Fotografie
Impronte digitali
Impronte palmari e del profilo della mano
DNA
Altre informazioni sull’identità
Stato di rilascio del passaporto o del documento d’identità
Numero del documento d’identità
Data di rilascio
Luogo di rilascio
Autorità di rilascio
Data di scadenza
Cognome e nome del padre
Cognome e nome della madre
3 Informazioni sul mandato d’arresto/sulla sentenza
Mandato d’arresto, sentenza passata in giudicato ed esecutiva o documento dal medesimo effetto giuridico
Riferimento del dossier/numero del fascicolo/numero di riferimento
Data del mandato d’arresto
Denominazione dell’autorità/del tribunale che ha emesso il mandato o pronunciato la sentenza
Indirizzo
Data della sentenza o del documento dal medesimo effetto giuridico
Autorità/tribunale competente
Pena massima comminata
Pena inflitta
Pena rimanente da scontare
Misure
Durata della pena o della misura
Liberazione condizionale, successo del periodo di prova, revisione della sentenza penale
Sentenza contumaciale, informazioni sulla sentenza contumaciale, garanzie legali
4 Informazioni sui reati
Numero di reati e data di commissione
Data/periodo di commissione dei reati
Luoghi di commissione dei reati
Descrizione dei fatti
Grado di partecipazione (autore principale, coautore, complice, altro)
Disposizioni di legge applicabili
Qualificazione giuridica dei reati
Conseguenze del reato
5 Ulteriori informazioni
Altre circostanze pertinenti inerenti al caso
Informazioni sulla confisca di beni patrimoniali
Descrizione dei beni patrimoniali (compresa la loro ubicazione)
6 Informazioni specifiche sull’Autorità centrale (UFG)
Denominazione dell’Autorità centrale
Indirizzo/casella postale
Persona di contatto
Numero di telefono
Numero di fax
7 Allegati
Formato del file
Nome del file
Traduzione
8 Altre informazioni
Connessioni con altre segnalazioni
Avvisi di pericolo (persona armata, violenta, in fuga, a rischio di suicidio, pericolo per sicurezza pubblica, persona coinvolta in reati di terrorismo)