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AS 2022 658

Ordinanza
sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie
in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
e la Confederazione Svizzera
del 26 ottobre 2022

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia» è sostituita con «in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito».

Art. 1 cpv. 2 lett. d–ebis

2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

  • d. le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo 95a capoverso 1 della legge;

  • e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 20013 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati nell’articolo 95a capoverso 2 della legge;

  • ebis. le persone che risiedono in uno Stato con il quale sussiste un accordo di sicurezza sociale e che, in virtù di tale accordo, sono soggette all’assicurazione svizzera;

Art. 2 cpv. 1 lett. c ed e

1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

  • c. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone4 e del relativo allegato II, dell’Accordo AELS5 e del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato in ragione della loro attività lucrativa in tale Stato;

  • e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma:

    1. in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II hanno diritto a una rendita in uno Stato membro dell’Unione europea,

    2. in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K hanno diritto a una rendita islandese o norvegese,

    3. in virtù della Convenzione del 9 settembre 20216 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera (Convenzione con il Regno Unito) hanno diritto a una rendita britannica;

Art. 3 cpv. 1

1 A loro domanda vengono assoggettati all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis nonché i loro familiari, purché non esercitino all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.

Art. 7 cpv. 8

8 Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone7 e al relativo allegato II, all’Accordo AELS8, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K o ad altri accordi internazionali.

Art. 19 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

2 L’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 95a della legge o da convenzioni internazionali. Adempie segnatamente i compiti seguenti:

  • b. appronta entro il 31 maggio un rapporto all’attenzione dell’UFSP sull’esecu­zione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda, per la Norvegia, per il Regno Unito e per ogni singolo assicuratore svizzero.

Art. 36 cpv. 4

4 Le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e i trattamenti dispensati all’estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all’estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3 a 5), sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera e, nei casi di cui al capoverso 3, per un importo pari a quello in Svizzera. Per gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5, la rimunerazione è effettuata in base alle tariffe e ai prezzi valevoli nel loro ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Se ad assicurati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis vengono dispensate cure difformemente dalle regole dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni, i costi vengono assunti secondo le tariffe ed i prezzi praticati nel loro ultimo luogo di residenza o di lavoro; non potendosi determinare alcuno di questi luoghi, i costi saranno assunti secondo le tariffe ed i prezzi del Cantone di domicilio dell’assicuratore.

Art. 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale
in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero

Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia o nel Regno Unito e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’articolo 95a LAMal o a convenzioni internazionali si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore estero assume le rimunerazioni fatturate secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal.

Art. 91 cpv. 2

2 Per le persone di cui agli articoli 4 e 5 che non risiedono né in uno Stato membro dell’Unione europea, né in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che sono assicurate in Svizzera, l’assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.

Art. 103 cpv. 6

6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia o nel Regno Unito e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’articolo 95a della legge o a convenzioni internazionali, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l’aliquota percentuale. L’importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 92 franchi per gli adulti e a 33 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.

Art. 105m cpv. 1, frase introduttiva e 2

1 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Regno Unito permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, le seguenti disposizioni si applicano agli assicurati che vivono in uno di questi Stati e non pagano i premi e le partecipazioni ai costi scaduti:

2 Se il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Regno Unito non permette all’assicuratore svizzero di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, l’assicuratore invia all’assicurato che non paga i premi o le partecipazioni ai costi esigibili una diffida di pagamento preceduta almeno da un sollecito scritto, gli assegna un termine supplementare di 30 giorni e gli indica le conseguenze della mora. Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine stabilito, l’assicuratore può sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni. Esso deve nel contempo informare l’assicurato e l’istituzione di assistenza competente nel luogo di residenza del medesimo in merito alla sospensione. La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della diffida, nonché gli interessi di mora accumulati. Durante la sospensione dell’assunzione delle prestazioni, gli assicuratori possono compensare le prestazioni con i premi o le partecipazioni ai costi dovuti.

2. Ordinanza del 14 febbraio 20079 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 1 cpv. 2

2 La tessera d’assicurato non è rilasciata alle persone tenute ad assicurarsi secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis OAMal che possono fruire di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sul territorio svizzero unicamente per mezzo dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

3. Ordinanza del 19 ottobre 201610 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie

Art. 9 cpv. 2 lett. b

2 Nel calcolo dell’effettivo degli assicurati non sono presi in considerazione:

  • b. gli assicurati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis OAMal;

4. Ordinanza del 7 novembre 200711 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie

Art. 2 cpv. 4

4 Le persone tenute ad assicurarsi domiciliate in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio oppure nel Regno Unito non sono incluse nell’effettivo di cui al capoverso 3.

5. Ordinanza del 3 luglio 200112 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia

Titolo

Ordinanza
sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro
dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

(ORPMUE)

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza regola:

  • a. la riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per assicurati di modeste condizioni economiche residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e beneficiari di una rendita svizzera nonché per i loro familiari assicurati;

Art. 6 cpv. 2

2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) fissa ogni anno il fattore di conversione per ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea nonché per l’Islanda, la Norvegia e il Regno Unito basandosi sulle statistiche fornite da organizzazioni internazionali.

Art. 7 Premi medi

Al fine di stabilire il diritto a una riduzione dei premi, sono determinanti i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fissati ogni anno dal DFI per ogni Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda, la Norvegia e il Regno Unito applicabili ai beneficiari di rendite e ai i loro familiari assicurati.

Art. 17 cpv. 2

2 L’apposito modulo va compilato distinguendo i dati dei singoli Stati membri dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia e del Regno Unito e dei singoli assicuratori.

Art. 18 Esecuzione

Il DFI ha la facoltà di emanare disposizioni più dettagliate in merito all’esecuzione della presente ordinanza.

6. Ordinanza del 18 novembre 201513 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva

1 Un assicuratore può, in via eccezionale, essere esentato completamente o in parte dall’obbligo di offrire l’assicurazione sociale malattie anche a persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, se:

Art. 25 cpv. 3

3 I premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito coprono i costi che l’assicuratore deve sostenere per gli assicurati di questi Stati nel loro insieme, dedotta una parte dei redditi da capitale. Per fissare i premi per ciascuno Stato, l’assicuratore tiene conto delle differenze di costi tra i diversi Stati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

26 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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