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AS 2022 661

Ordinanza del DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP)

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ordina:

I

L’ordinanza del DFGP del 13 agosto 20151 concernente l’approvazione è modificata come segue:

Art. 1 Soggiorno con attività lucrativa

Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):

  • a. le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su:

    1. l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 19 LStrI,

    2. l’attività lucrativa di stranieri con diploma universitario svizzero se riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI),

    3. l’attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI),

    4. l’attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI),

    5. l’attività lucrativa dei membri dell’equipaggio di una nave della navigazione interna di un’impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI),

    6. la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 LStrI,

    7. l’attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26a LStrI,

    8. i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o

    9. i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI);

  • b. le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 2 lett. e

Abrogata

Art. 3 lett. d ed e

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

  • d. il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell’articolo 34 capoverso 3 LStrI, salvo se riguarda un professore;

  • e. Abrogata

Art. 4 lett. b

Sono sottoposte per approvazione alla SEM:

  • b. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera, in particolare in qualità di allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o beneficiario di un congedo sabbatico o di una borsa della Confederazione, se è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA);

Art. 6 lett. a ed e

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:

  • a. il permesso di dimora o di domicilio dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;

  • e. Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.

2 novembre 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Karin Keller-Sutter

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