AS 2022 661
Ordinanza del DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 13 agosto 20151 concernente l’approvazione è modificata come segue:
Art. 1 Soggiorno con attività lucrativa
Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):
a. le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su:
l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 19 LStrI,
l’attività lucrativa di stranieri con diploma universitario svizzero se riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI),
l’attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI),
l’attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI),
l’attività lucrativa dei membri dell’equipaggio di una nave della navigazione interna di un’impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI),
la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 LStrI,
l’attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26a LStrI,
i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o
i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI);
b. le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 2 lett. e
Abrogata
Art. 3 lett. d ed e
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
d. il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell’articolo 34 capoverso 3 LStrI, salvo se riguarda un professore;
e. Abrogata
Art. 4 lett. b
Sono sottoposte per approvazione alla SEM:
b. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera, in particolare in qualità di allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o beneficiario di un congedo sabbatico o di una borsa della Confederazione, se è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA);
Art. 6 lett. a ed e
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:
a. il permesso di dimora o di domicilio dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;
e. Abrogata
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.
2 novembre 2022 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter |