AS 2022 678
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19
del 4 giugno 20211,
ordina:
I
L’allegato 5 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021 è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.
11 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
N. 2.3
2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:
– Brasile
– Colombia
– Repubblica di Corea
– Ecuador
– Filippine
– Giordania
– Indonesia
– Libano
– Madagascar
– Oman
– Perù
– Tunisia