AS 2022 691
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visti gli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune,
ordina:
I
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2.1 è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
27 ottobre 2022 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, Simonetta Sommaruga |
(art. 3 cpv. 2)
Versione applicabile del RID
Si applicano le prescrizioni del RID 20232.