Lexipedia

AS 2022 691

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visti gli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune,

ordina:

I

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

27 ottobre 2022

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

(art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni del RID 20232.