AS 2022 696
Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia (OIFM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 novembre 20121 sull’Istituto federale di metrologia è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. c
1 Il METAS svolge i seguenti compiti conferitigli dietro compenso:
c. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; in particolare:
funge da laboratorio nazionale di riferimento secondo l’articolo 43 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari e l’articolo 60 dell’ordinanza del 27 maggio 20203 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), fatto salvo l’articolo 59 capoverso 2 OELDerr,
effettua analisi biologiche e chimiche nei settori della sicurezza alimentare e della nutrizione, segnatamente nell’ambito di studi di monitoraggio nazionali;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |