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AS 2022 696

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia (OIFM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 novembre 20121 sull’Istituto federale di metrologia è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. c

1 Il METAS svolge i seguenti compiti conferitigli dietro compenso:

  • c. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; in particolare:

    1. funge da laboratorio nazionale di riferimento secondo l’articolo 43 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari e l’articolo 60 dell’ordinanza del 27 maggio 20203 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), fatto salvo l’articolo 59 capoverso 2 OELDerr,

    2. effettua analisi biologiche e chimiche nei settori della sicurezza alimentare e della nutrizione, segnatamente nell’ambito di studi di monitoraggio nazionali;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr