Lexipedia

AS 2022 702

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC),

ordinano:

I

L’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20191 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

1 Gli allegati 1, 3, 4 e 8a sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

31 ottobre 2022

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

31 ottobre 2022

Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

(art. 2)

Organismi da quarantena

I numeri 1.3 e 1.6 sono sostituiti dalle versioni qui annesse:

1. Organismi da quarantena che non sono presenti in Svizzera

1.3 Insetti e acari

Organismo nocivo [codice OEPP]

Da trattare in via prioritaria

Autorità competente

1.3.1 Acleris spp.

  • a. Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

  • b. Acleris issikii Oku [ACLRIS]

  • c. Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

  • d. Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

  • e. Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

  • f. Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

  • g. Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

  • h. Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

  • i. Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

UFAG

1.3.2 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

UFAG

1.3.3 Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

UFAM

1.3.4 Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

UFAM

1.3.5 Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

UFAG

1.3.6 Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

UFAG

1.3.7 Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

UFAG

1.3.8 Andean potato weevil complex:

  • a. Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

  • b. Premnotrypes spp. [1PREMG]

  • c. Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

UFAG

1.3.9 Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

UFAM

1.3.10 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

UFAM

1.3.11 Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

UFAG

1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

UFAG

1.3.13 Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

UFAG

1.3.14 Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

UFAG

1.3.15 Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

UFAG

1.3.16 Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

UFAG

1.3.17 Apriona germari (Hope) [APRIGE]

UFAG

1.3.18 Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

UFAG

1.3.19 Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

UFAG

  • 1.3.20 Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

UFAM

  • 1.3.21 Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

UFAG

  • 1.3.22 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

UFAG

  • 1.3.23 Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non UE) [BEMITA], noto come vettore di virus

UFAG

  • 1.3.24 Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

UFAG

  • 1.3.25 Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

UFAG

  • 1.3.26 Choristoneura spp.:

  • a. Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

  • b. Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

  • c. Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

  • d. Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

  • e. Choristoneura occidentalis biennis Freeman

  • f. Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman

    [CHONOC]

  • g. Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

  • h. Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

  • i. Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

  • j. Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

  • k. Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

UFAM

  • 1.3.27 Cicadomorpha, notoriamente vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

  • a. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

  • b. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

  • c. Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

  • d. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

  • e. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

  • f. Bucephalogonia xanthopis (Berg)

  • g. Clasteroptera achatina Germar

  • h. Clasteroptera brunnea Ball

  • i. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

  • j. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

  • k. Cyphonia clavigera (Fabricius)

  • l. Dechacona missionum Berg

  • m. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

  • n. Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

  • o. Draeculacephala sp. [1DRAEG]

  • p. Ferrariana trivittata Signoret

  • q. Fingeriana dubia Cavichioli

  • r. Friscanus friscanus (Ball)

  • s. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

  • t. Graphocephala confluens Uhler

  • u. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

  • v. Helochara delta Oman

  • w. Homalodisca ignorata Melichar

  • x. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

  • y. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

  • z. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

  • aa. Macugonalia cavifrons (Stal)

  • ab. Macugonalia leucomelas (Walker)

UFAG

  • ac. Molomea consolida Schroder

  • ad. Neokolla hyeroglyphica (Say)

  • ae. Neokolla severini DeLong

  • af. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

  • ag. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

  • ah. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

  • ai. Oragua discoidula Osborn

  • aj. Pagaronia confusa Oman

  • ak. Pagaronia furcata Oman

  • al. Pagaronia trecedecempunctata Ball

  • am. Pagaronia triunata Ball

  • an. Parathona gratiosa (Blanchard)

    • ao. Plesiommata corniculata Young

  • ap. Plesiommata mollicella Fowler

  • aq. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

  • ar. Sibovia sagata (Signoret)

  • as. Sonesimia grossa (Signoret)

  • at. Tapajosa rubromarginata (Signoret)

  • au. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

  • av. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

  • aw. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

UFAG

  • 1.3.28 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

UFAG

  • 1.3.29 Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

UFAM

  • 1.3.30 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

UFAG

  • 1.3.31 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

UFAG

  • 1.3.32 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

UFAG

  • 1.3.33 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

UFAG

  • 1.3.34 Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

UFAG

  • 1.3.35 Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

UFAG

  • 1.3.36 Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

UFAM

  • 1.3.37 Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

UFAG

  • 1.3.38 Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

UFAG

  • 1.3.39 Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

UFAG

  • 1.3.40 Grapholita prunivora (Walsh ) [LASPPR]

UFAG

  • 1.3.41 Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

UFAG

  • 1.3.42 Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

UFAG

  • 1.3.43 Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

UFAG

  • 1.3.44 Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

UFAG

  • 1.3.45 Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

UFAG

  • 1.3.46 Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

UFAG

  • 1.3.47 Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

UFAG

  • 1.3.48 Margarodidae:

  • a.. Dimargarodes meridionalis Morrison

  • b. Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

  • c. Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

  • d. Eurhizococcus colombianus Jakubski

  • e. Margarodes capensis Giard [MARGCA]

  • f. Margarodes greeni Brain [MARGGR]

  • g. Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

  • h. Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

  • i. Margarodes vitis Reed [MARGVI]

  • j. Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

  • k. Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

UFAG

  • 1.3.49 Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

UFAM

  • 1.3.50 Monochamus spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]

UFAM

  • 1.3.51 Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

UFAG

  • 1.3.52 Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

.

UFAG

  • 1.3.53 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

UFAG

  • 1.3.54 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

UFAG

  • 1.3.55 Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

UFAG

  • 1.3.56 Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

UFAM

  • 1.3.57 Pissodes cibriani O’Brien

UFAM

  • 1.3.58 Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

UFAM

  • 1.3.59 Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

UFAM

  • 1.3.60 Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

UFAM

  • 1.3.61 Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

UFAM

  • 1.3.62 Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

UFAM

  • 1.3.63 Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

UFAM

  • 1.3.64 Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

UFAM

  • 1.3.65 Pissodes zitacuarense Sleeper

UFAM

  • 1.3.66 Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

UFAG

  • 1.3.67 Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

UFAM

  • 1.3.68 Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

UFAG

  • 1.3.69 Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

UFAM

  • 1.3.70 Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

UFAM

  • 1.3.71 Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

UFAG

  • 1.3.72 Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

UFAG

  • 1.3.73 Saperda candida Fabricius [SAPECN]

UFAG

  • 1.3.74 Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

UFAG

  • 1.3.75 Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

UFAG

  • 1.3.76 Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

UFAG

  • 1.3.77 Scolytinae spp. (specie non europee) [1SCOLF]

UFAM

  • 1.3.78 Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

UFAG

  • 1.3.79 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

UFAG

  • 1.3.80 Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

UFAG

  • 1.3.81 Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

UFAG

  • 1.3.82 Tephritidae:

  • a. Acidiella kagoshimensis (Miyake)

  • b. Acidoxantha bombacis de Meijere

  • c. Acroceratitis distincta (Zia)

  • d. Adrama spp. [1ADRAG]

  • e. Anastrepha spp. [1ANSTG]

  • f. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

  • g. Asimoneura pantomelas (Bezzi)

  • h. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

  • i. Bactrocera spp. [1BCTRG], tranne Bactrocera oleae

    (Gmelin) [DACUOL]

  • j. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

  • k. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

  • l. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

  • m. Bistrispinaria fortis (Speiser)

  • n. Bistrispinaria magniceps Bezzi

  • o. Callistomyia flavilabris Hering

  • p. Campiglossa albiceps (Loew)

  • q. Campiglossa californica (Novak)

  • r. Campiglossa duplex (Becker)

  • s. Campiglossa reticulata (Becker)

  • t. Campiglossa snowi (Hering)

  • u. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

  • v. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

  • w. Ceratitis spp. [1CERTG], tranne Ceratitis capitata

    (Wiedemann) [CERTCA]

  • x. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

  • y. Dacus spp. [1DACUG]

  • z. Dioxyna chilensis (Macquart)

  • aa. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

  • ab. Euleia separata (Becker)

  • ac. Euphranta camelliae Hardy

  • ad. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

  • ae. Euphranta cassia Hancock and Drew

  • af. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

  • ag. Euphranta oshimensis Sun et al.

  • ah. Eurosta solidaginis (Fitch)

  • ai. Eutreta spp. [1EUTTG]

  • aj. Gastrozona nigrifemur David & Hancock

  • ak. Goedenia stenoparia (Steyskal)

  • al. Gymnocarena spp.

  • am. Insizwa oblita Munro

  • an. Marriottella exquisita Munro

  • ao. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

  • ap. Neaspilota alba (Loew)

  • aq. Neaspilota reticulata Norrbom

  • ar. Paracantha trinotata (Foote)

  • as. Parastenopa limata (Coquillett)

  • at. Paratephritis fukaii Shiraki

  • au. Paratephritis takeuchii Ito

  • av. Paraterellia varipennis Coquillett

  • aw. Philophylla fossata (Fabricius)

  • ax. Procecidochares spp. [1PROIG]

  • ay. Ptilona confinis (Walker)

  • az. Ptilona persimilis Hendel

  • ba. Rhagoletis spp. [1RHAGG], ad eccezione di Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

  • bb. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

  • bc. Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

  • bd. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

  • be. Sphenella nigricornis Bezzi

  • bf. Strauzia [1STRAG] spp., ad eccezione di Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

  • bg. Taomyia marshalli Bezzi

  • bh. Tephritis leavittensis Blanc

  • bi. Tephritis luteipes Merz

  • bj. Tephritis ovatipennis Foote

  • bk. Tephritis pura (Loew)

  • bl. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

  • bm. Toxotrypana recurcauda Tigrero

  • bn. Trupanea bisetosa (Coquillett)

  • bo. Trupanea femoralis (Thomson)

  • bp. Trupanea wheeleri Curran

  • bq. Trypanocentra nigrithorax Malloch

  • br. Trypeta flaveola Coquillett

  • bs. Urophora christophi Loew

  • bt. Xanthaciura insecta (Loew)

  • bu. Zacerata asparagi Coquillett

  • bv. Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

  • bw. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

sì (soltanto ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO)

UFAG

  • 1.3.83 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

  • UFAG

  • 1.3.84 Thrips palmi Karny [THRIPL]

  • UFAG

  • 1.3.85 Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

  • UFAM

  • 1.3.86 Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

UFAG

  • 1.3.87 Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

UFAG

  • 1.3.88 Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

UFAG

1.6 Virus, viroidi e fitoplasmi

Organismo nocivo [codice OEPP]

Da trattare in via prioritaria

Autorità competente

  • 1.6.1 Beet curly top virus [BCTV00]

UFAG

  • 1.6.2 Begomovirus, esclusi:

  • Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX]

UFAG

  • 1.6.3 Black raspberry latent virus [TSVBL0]

UFAG

  • 1.6.4 Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain [PHYPAF]

UFAG

  • 1.6.5 Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

UFAG

  • 1.6.6 Citrus leprosis viruses

  • a. CiLV-C [CILVC0]

  • b. CiLV-C2 [CILVC2]

  • c. HGSV-2 [HGSV20]

  • d. Ceppo di Citrus di OFV [OFV000] (ceppo di Citrus)

  • e. CiLV-N sensu novo [CILV00]

  • f. Citrus chlorotic spot virus

UFAG

  • 1.6.7 Citrus tristeza virus (isolati non europei) [CTV000]

UFAG

  • 1.6.8 Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

UFAG

  • 1.6.9 Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

UFAG

  • 1.6.10 Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

UFAG

  • 1.6.11 Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

UFAG

  • 1.6.12 Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

  • a. Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sub

    group16SrIV-C

  • b. Candidatus Phytoplasma palmae – subgroups 16SrIV-A,

    16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

  • c. Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

  • d. Candidatus Phytoplasma palmicola-related strain

    16SrXXII-B

  • e. New Candidatus Phytoplasma causing palm lethal yello

    wing from 16SrIV group – ’Bogia coconut syndrome’

UFAG

  • 1.6.13 Satsuma dwarf virus [SDV000]

UFAG

  • 1.6.14 Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

UFAG

  • 1.6.15 Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

UFAG

  • 1.6.16 Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

UFAG

  • 1.6.17 Tobacco ringspot virus [TRSV00]

UFAG

  • 1.6.18 Tomato chocolate virus [TOCHV0]

UFAG

  • 1.6.19 Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

UFAG

  • 1.6.20 Tomato marchitez virus [TOANV0]

UFAG

  • 1.6.21 Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

UFAG

  • 1.6.22 Tomato ringspot virus [TORSV0]

UFAG

  • 1.6.23 Virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.:

  • a. American plum line pattern virus [APLPV0]

  • b. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

  • c. Apple necrotic mosaic virus

  • d. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

  • e. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

  • f. Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phyto plasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

  • g. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)

UFAG

  • h. Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al. [PHYPFR]

  • i. Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al. [PHYP07]

  • j. Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

  • k. Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

  • l. Candidatus Phytoplasma pyri-related strain

    (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

  • m. Candidatus Phytoplasma ziziphi (reference strain)

    Jung et al. [PHYPZI]

  • n. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

  • o. Cherry rosette virus

  • p. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

  • q. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

  • r. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

  • s. Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

  • t. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

  • u. Peach mosaic virus [PCMV00]

  • v. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

  • w. Raspberry latent virus [RPLV00]

  • x. Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

  • y. Strawberry chlorotic fleck-associated virus

  • z. Strawberry leaf curl virus

  • aa. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

  • ab. Temperate fruit decay-associated virus

  • 1.6.24 Virus, viroidi e fitoplasmi di Solanum tuberosum L.

    e di altre Solanum spp. formanti tuberi:

  • a. Andean potato latent virus [APLV00]

  • b. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

  • c. Andean potato mottle virus [APMOV0]

  • d. Candidatus Phytoplasma americanum

  • e. Candidatus Phytoplasma aurantifolia–related strains (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT‐SA; Rus‐343F; PPT‐GTO29, ‐GTO30, ‐SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

  • f. Candidatus Phytoplasma fragariae‐related strains

    (YN‐169, YN‐10G)

  • g. Candidatus Phytoplasma pruni‐related strains

    (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT‐COAHP, ‐GTOP)

  • h. Chilli leaf curl virus [CHILCU]

  • i. Potato black ringspot virus [PBRSV0]

  • j. Potato virus B [PVB000]

  • k. Potato virus H [PVH000]

UFAG

  • l. Potato virus P [PVP000]

  • m. Potato virus T [PVT000]

  • n. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

  • o. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

  • p. Potato yellow vein virus [PYVV00]

  • q. Potato yellowing virus [PYV000]

  • r. Tomato mosaic Havana virus [THV000]

  • s. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

  • t. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

  • u. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

  • v. isolati non UE di virus della patata S, X e Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] e [PLRV00]

(art. 4)

Vegetali specifici destinati alla piantagione che in caso d’infestazione da organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) non possono essere importati a scopo commerciale né messi in commercio

I numeri 4.1 e 4.2 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

4. Materiale di moltiplicazione destinato alla piantagione di piante ornamentali e altri vegetali destinati

4.1 Infestazione da batteri

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale il materiale di moltiplicazione può essere importato e messo in commercio

Tutte le categorie

  • 4.1.1 Erwinia amylovora

    (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

  • 4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Actinidia Lindl.

0 %

  • 4.1.3 Pseudomonas syringae

    pv. persicae (Prunier, Lui­ setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

  • 4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

  • 4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Prunus L.

0 %

  • 4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.7 Xanthomonas gardneri

    (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

4.2 Infestazione da funghi e oomiceti

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale il materiale di moltiplicazione può essere importato e messo in commercio

Tutte le categorie

  • 4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Castanea L.

0 %

  • 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pinus L.

0 %

  • 4.2.3 Dothistroma septosporum

    (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pinus L.

0 %

  • 4.2.4 Lecanosticta acicola

    (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pinus L.

0 %

  • 4.2.5 Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. escluso R. simsii L., Viburnum L.

0 %

  • 4.2.6 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Samen

Helianthus annuus L.

0 %

  • 4.2.7 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

  • 4.2.8 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Chrysanthemum L.

0 %

p

Il numero 5.1 è sostituito dalla versione seguente:

5. Materiale di moltiplicazione forestale destinato alla piantagione, ad eccezione delle sementi, per l’impiego

5.1 Infestazione da funghi e oomiceti

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale il materiale di moltiplicazione può essere importato e messo in commercio

  • 5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
Castanea sativa
Mill.

0 %

  • 5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
Pinus L.

0 %

  • 5.1.3 Dothistroma septosporum

    (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
Pinus
L.

0 %

  • 5.1.4 Lecanosticta acicola

    (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
Pinus
L.

0 %

  • 5.1.5 Phytophthora ramorum

    (isolati UE) Werres,

    De Cock & Man in ’t Veld

Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi
Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0%

I numeri 10.2 e 10.5 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

10. Materiale di moltiplicazione e materiale vegetale destinati alla piantagione di specie da frutto destinate

10.2 Infestazione da funghi e oomiceti

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale il materiale di moltiplicazione può essere importato e messo in commercio

Tutte le categorie

  • 10.2.1 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.2 Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.3 Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.4 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.2.5 Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

  • 10.2.6 Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.7 Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.8 Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.9 Godronia cassandrae (Topospora myrtilli anamorfo) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.10 Microsphaera grossulariae

    (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

  • 10.2.11 Mycosphaerella puncti­formis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.2.12 Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.13 Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.14 Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.15 Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

  • 10.2.16 Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

  • 10.2.17 Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

  • 10.2.18 Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.2.19 Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.2.20 Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

  • 10.2.21 Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.22 Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.2.23 Phytophthora ramorum

    (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0%

  • 10.2.24 Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

  • 10.2.25 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

  • 10.2.26 Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.27 Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

  • 10.2.28 Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.29 Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

  • 10.2.30 Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.31 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.32 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.5 Infestazione da virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale il materiale di moltiplicazione può essere importato e messo in commercio

Tutte le categorie

  • 10.5.1 Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

  • 10.5.2 Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.3 Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.4 Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

  • 10.5.5 Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.6 Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. e Pyrus L.

0 %

  • 10.5.7 Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.8 Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.9 Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.10 Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

  • 10.5.11 Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.12 Aucuba mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati

Ribes L.

0 %

  • 10.5.13 Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.14 Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

  • 10.5.15 Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.16 Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.17 Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.18 Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.19 Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.20 Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.21 Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.22 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.23 Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.24 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.25 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pyrus L.

0 %

  • 10.5.26 Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.27 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.28 Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.29 Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.30 Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.31 Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.32 Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.5.33 Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.34 Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.35 Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.36 Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.37 Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.38 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolati non UE)

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

  • 10.5.39 Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.40 Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.41 Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.42 Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.43 Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

  • 10.5.44 Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anula­tura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.45 Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

  • 10.5.46 Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.47 Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.48 Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.49 Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

  • 10.5.50 Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

  • 10.5.51 Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

  • 10.5.52 Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

  • 10.5.53 Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.54 Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.55 Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.56 Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.57 Plum pox virus (Sharka) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Nel caso di ibridi
di Prunus, se i materiali sono innestati su portainnesti, i portainnesti di altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus.

0 %

  • 10.5.58 Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.59 Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.60 Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.61 Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.62 Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.63 Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.64 Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.65 Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.66 Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.67 Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.68 Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

10.5.69 Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.70 Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.71 Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.72 Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.73 Tomato black ring virus [TBRV00]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

I numeri 12.2 e 12.3 sono inseriti nella lista:

12. Materiale di moltiplicazione e materiale vegetale destinati alla piantagione di Humulus lupulus, escluse le sementi

12.2 Infestazione da virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale le sementi possono essere importate e messe in commercio

Tutte le categorie

  • 12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi

Humulus lupulus L.

0 %

12.3 Infestazione da batteri

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Valore soglia dell’infestazione al di sotto del quale le sementi possono essere importate e messe in commercio

Tutte le categorie

  • 12.3.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

(art. 5 cpv. 1)

Misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) su vegetali specifici destinati alla piantagione

I numeri 4.1 e 4.2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse:

4. Materiale di moltiplicazione destinato alla piantagione di piante ornamentali e altri vegetali destinati alla piantagione a scopo ornamentale

[…]

4.1 Infestazione da batteri

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 4.1.1 Erwinia amylovora

    (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

  • a. I vegetali sono stati coltivati in aree notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; oppure

  • b. i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione sottoposto a controllo visivo in un periodo opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo e i vegetali che presentano sintomi d’infestazione dell’organismo nocivo come pure tutte le piante ospiti vicine sono state rimosse e immediatamente distrutte.

  • 4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Actinidia Lindl.

  • a. I vegetali sono stati prodotti in zone che l’autorità competente ha ricosciuto indenni da Pseudomonas syringae pv. actinidiae conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. i)

    non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae sui vegetali del sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

    • ii)

      sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae in non più dell’1 % dei vegetali del sito di produzione e tali vegetali sono stati estirpati e immediatamente distrutti assieme a eventuali vegetali sintomatici nelle immediate vicinanze, e una parte rappresentativa dei restanti vegetali asintomatici sono stati sottoposti a campionamento e a prove per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae e sono risultati esenti dall’organismo nocivo.

  • 4.1.3 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

  • a. I vegetali sono stati prodotti in aree notoriamente indenni da Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.; Gardan) Young, Dye & Wilkie; oppure

  • b. i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione risultato indenne da Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie in seguito a un controllo visivo durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e tutte le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state rimosse e immediatamente distrutte; oppure

  • c. non più del 2 % dei vegetali del lotto presentava sintomi nel corso di controlli visivi in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo e tali vegetali nonché tutte le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono stati rimossi e immediatamente distrutti.

  • 4.1.4 Spiroplasma citri Saglio

    et al. [SPIRCI]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

I vegetali derivano da piante madri che sono state sottoposte a un controllo visivo nel periodo più opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo e sono risultate indenni da Spiroplasma citri Saglio, e

  • a. sono stati prodotti in aree notoriamente indenni da Spiroplasma citri Saglio; oppure

  • b. il sito di produzione è risultato indenne da Spiroplasma citri Saglio durante l’ultimo ciclo vegetativo completo in seguito a un controllo visivo dei vegetali nel periodo più opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo; oppure

  • c. non più del 2 % dei vegetali presentava sintomi nel corso del controllo visivo, nel periodo opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo e tutti i vegetali infestati sono stati rimossi e immediatamente distrutti.

  • 4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Prunus L.

  • a. I vegetali sono stati prodotti in un’area notoriamente indenne da Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al; oppure

  • b. i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione risultato indenne da Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. durante l’ultimo ciclo vegetativo completo in seguito a un controllo visivo e tutte le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze e i vegetali vicini sono stati rimossi e immediatamente distrutti, a meno che l’analisi di un campione rappresentativo di piante sintomatiche abbia dimostrato che i sintomi non sono causati da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; oppure

  • c. non più del 2 % dei vegetali del lotto presentava sintomi nel corso di controlli visivi in periodi opportuni durante l’ultimo ciclo vegetativo e tali vegetali nonché tutte le piante sintomatiche sul sito di produzione e nelle immediate vicinanze, nonché i vegetali vicini sono stati rimossi e immediatamente distrutti, a meno che l’analisi di un campione rappresentativo di piante sintomatiche abbia dimostrato che i sintomi non sono causati da Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; oppure

  • d. nel caso di specie sempreverdi, i vegetali sono stati sottoposti a un controllo visivo prima dello spostamento e sono risultati indenni da sintomi di Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

  • 4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

  1. Sementi:

    • a. le sementi provengono da aree notoriamente indenni da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al; oppure

    • b. nessun sintomo di una malattia causata da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. è stato riscontrato nel corso di controlli visivi in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo dei vegetali sul sito di produzione; oppure

    • c. le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad analisi per il rilevamento di Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sulla base di un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo, e sono risultate indenni da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

  2. Vegetali, escluse le sementi:

    • a. le piante giovani sono state ottenute da sementi che adempiono le condizioni di cui al numero 1; e

    • b. le piante giovani sono state conservate in condizioni igieniche idonee per impedire un’infestazione.

  • 4.1.7 Xanthomonas gardneri

    (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

  1. Sementi:

    • a. le sementi provengono da aree notoriamente indenni da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.; oppure

    • b. nessun sintomo di una malattia causata da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. è stato riscontrato nel corso di controlli visivi in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo dei vegetali nel sito di produzione; oppure

    • c. le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad analisi per il rilevamento di Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. Sulla base di un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati, eventualmente dopo un trattamento adeguato, e sono risultate indenni da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

  2. Vegetali, escluse le sementi:

    • a. le piante giovani sono state ottenute da sementi che adempiono le condizioni di cui al numero 1; e

    • b. le piante giovani sono state conservate in condizioni igieniche idonee per impedire un’infestazione.

  • 4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

  1. Sementi:

    • a. le sementi provengono da aree notoriamente indenni da Xanthomonas perforans Jones et al.; oppure

    • b. nessun sintomo di una malattia causata da Xanthomonas perforans Jones et al. è stato riscontrato nel corso di controlli visivi in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo dei vegetali nel sito di produzione; oppure

    • c. le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad analisi per il rilevamento di Xanthomonas perforans Jones et al. sulla base di un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati, eventualmente in seguito a un trattamento adeguato, e sono risultate indenni da Xanthomonas perforans Jones et al.

  2. Vegetali, escluse le sementi:

    • a. le piante giovani sono state ottenute da sementi che adempiono le condizioni di cui al numero 1; e

    • b. le piante giovani sono state conservate in condizioni igieniche idonee per impedire un’infestazione.

  • 4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

  1. Sementi:

    • a. le sementi provengono da aree notoriamente indenni da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.; oppure

    • b. nessun sintomo di una malattia causata da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. è stato riscontrato nel corso dei controlli visivi in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo dei vegetali nel sito di produzione; oppure

    • c. le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad analisi per il rilevamento di Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sulla base di un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati, eventualmente dopo un trattamento adeguato, e sono risultate indenni da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

  2. Vegetali, escluse le sementi:

    • a. le piante giovani sono state ottenute da sementi che adempiono le condizioni di cui al numero 1; e

    • b. le piante giovani sono state conservate in condizioni igieniche idonee per impedire un’infestazione.

4.2 Infestazione da funghi e oomiceti

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Castanea L.

  • a. I vegetali sono stati prodotti in aree notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; oppure

  • b. nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato riscontrato nel sito di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo dei vegetali; oppure

  • c. i vegetali con sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono stati rimossi e i vegetali rimanenti sono stati controllati a intervalli di una settimana e non sono stati riscontrati sintomi nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento.

4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pinus L.

  • a. I vegetali provengono da aree notoriamente indenni da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet e Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow; oppure

  • b. nessun sintomo di ruggine del pino causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow è stato riscontrato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo dei vegetali; oppure

  • c. sono stati applicati trattamenti adeguati contro la ruggine del pino causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow e prima dello spostamento i vegetali sono stati controllati e sono risultati indenni da sintomi di ruggine del pino.

4.2.3 Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., esclusi R. simsii L., Viburnum L.

  • a. I vegetali sono stati prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sui vegetali ospiti del sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

  • c. i.

    i vegetali che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente;

    • e

    • ii. per tutti i vegetali ospiti situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti gli altri vegetali del lotto contaminato:

    • – entro tre mesi dall’individuazione dei vegetali sintomatici non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali vegetali nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) e

    • – in seguito a tale periodo di tre mesi:

      • – non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum

        (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure

      • – un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE);

    • e

    • iii. per tutti gli altri vegetali del sito di produzione:

      • – non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure

      • – un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).

  • 4.2.4 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sementi

Helianthus annuus L.

  • a. Le sementi provengono da aree notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni; oppure

  • b. nessun sintomo di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni è stato riscontrato nel sito di produzione delle sementi nel corso di almeno 2 ispezioni in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo; oppure

  • c. i.

    il sito di produzione delle sementi è stato sottoposto ad almeno 2 ispezioni in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo, e

  • ii.

    non più del 5 % dei vegetali presentava sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni nel corso di tali ispezioni e dopo l’ispezione tutti i vegetali con sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni sono stati rimossi e immediatamente distrutti, e

  • iii.

    nel corso dell’ispezione finale non sono stati riscontrati vegetali con sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni; oppure

  • d. i.

    il sito di produzione delle sementi è stato sottoposto ad almeno 2 ispezioni in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo, e

  • ii.

    tutti i vegetali con sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni dopo l’ispezione sono stati rimossi e immediatamente distrutti, e

  • iii.

    nel corso dell’ispezione finale non sono stati riscontrati vegetali con sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni e un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato analizzato ed è risultato indenne da Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni; oppure

  • e. le sementi sono state sottoposte a un trattamento adeguato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

  • 4.2.5 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

  • a. I vegetali sono stati prodotti in aree notoriamente indenni da Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; oppure

  • b. i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione che è risultato indenne da Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo in seguito ad almeno 2 controlli visivi in periodi opportuni durante tale ciclo vegetativo e tutte le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state rimosse e immediatamente distrutte; oppure

  • c. non più del 2 % dei vegetali del lotto presentava sintomi nel corso di almeno 2 controlli visivi in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo e tali vegetali nonché tutte le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono stati rimossi e immediatamente distrutti.

  • 4.2.6 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Chrysanthemum L.

  • a. I vegetali derivano da piante madri che sono state controllate almeno una volta al mese nel corso dei 3 mesi precedenti e non sono stati riscontrati sintomi nel sito di produzione; oppure

  • b. le piante madri con sintomi e i vegetali in un raggio di 1 m sono stati rimossi e distrutti, i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento fisico o chimico adeguato e prima dello spostamento sono stati controllati e sono risultati indenni da sintomi.

Il numero 4.3.3 è sostituito dalla versione seguente:

4.3 Infestazione da insetti e acari

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Vegetali di Palmae destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi e specie:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

  • a. I vegetali, durante l’intero ciclo vitale, sono stati coltivati in un’area che l’organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. i vegetali, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono stati coltivati in un sito in Svizzera o all’interno dell’Unione europea soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito in Svizzera o all’interno dell’Unione europea in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo;

  • c. i vegetali sono stati sottoposti a controlli visivi almeno una volta ogni 4 mesi e sono risultati indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Il numero 4.5.3 è sostituito dalla versione seguente:

4.5 Infestazione da virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pyrus L.

  • a. I vegetali derivano da piante madri che sono state sottoposte a un controllo visivo e sono risultate indenni dai sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; e

  • b. i.

    i vegetali sono stati prodotti in zone che l’autorità competente ha ricosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani-tarie; oppure

    • ii.

      i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione che è risultato indenne dall’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo completo in seguito a un controllo visivo e tutti i vegetali con sintomi nelle immediate vicinanze sono stati rimossi e immediatamente distrutti; oppure

  • c. i vegetali del sito di produzione ed eventuali vegetali nelle immediate vicinanze che hanno presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni visive in periodi opportuni durante gli ultimi tre periodi vegetativi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Il numero 5 è sostituito dalla versione qui seguente:

5. Materiale di moltiplicazione forestale, escluse le sementi, destinato alla piantagione per l’impiego nella foresta

L’organo ufficiale responsabile o l’azienda sotto la sorveglianza ufficiale dell’organo ufficiale responsabile effettua ispezioni e prende altre misure al fine di garantire che siano adempiute le condizioni relative ai rispettivi ORNQ e ai vegetali destinati alla piantagione:

5.1 Infestazione da funghi e oomiceti

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Castanea sativa Mill.

  • a. I materiali forestali da riproduzione sono originari di zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. non sono stati osservati sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nel sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

  • c. i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono stati estirpati e i materiali rimanenti sono stati ispezionati a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento di tali materiali.

  • 5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola

    (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

Pinus L.

  • a. I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet e Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. nessun sintomo di ruggine del pino, causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, è stato osservato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

  • c. nel sito di produzione sono stati applicati trattamenti idonei contro la ruggine del pino causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, e prima dello spostamento i materiali forestali di moltiplicazione sono stati ispezionati visivamente e sono risultati esenti da sintomi di ruggine del pino.

  • 5.1.3 Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

  • a. I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

  • c. i.

    i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente;

    • e

    • ii.

      per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato:

      • – entro tre mesi dall’individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati condotti trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) e

      • – in seguito a tale periodo di tre mesi:

      • – non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure

      • – un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE);

    • e

    • iii. per tutti gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione:

  • – non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum

    (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure

  • – un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltipli­cazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).

Il numero 6.2.2 è sostituito dalla versione seguente:

6. Sementi di ortaggi

6.2 Infestazione da insetti e acari

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Misure

  • 6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

  • a. Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a un controllo visivo nel periodo più opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e

  • b. le sementi sono risultate indenni da Bruchus pisorum (Linnaeus).

Il numero 7.1 è sostituito dalla versione seguente:

7. Patate da semina

7.1 L’organo ufficiale responsabile o l’azienda sotto la sorveglianza ufficiale dell’organo ufficiale responsabile effettua ispezioni e prende altre misure al fine di garantire che siano adempiute le condizioni relative ai rispettivi ORNQ e ai vegetali destinati alla piantagione menzionati nel presente numero.

Organismi nocivi o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 7.1.1 Indizi di virosi

Solanum tuberosum L.

Durante ispezioni ufficiali della discendenza diretta il numero di piante sintomatiche non deve superare la percentuale indicata nell’allegato 3.

  • 7.1.2 Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

  • a. Tuberi-seme di pre-base: le ispezioni ufficiali dimostrano che derivano da piante madri indenni da Dickeya Samson et al. spp. e Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

  • b. Tutte le categorie: il popolamento di moltiplicazione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali in campo dall’organo ufficiale responsabile.

  • 7.1.3 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

  • a. Tuberi-seme di pre-base: le ispezioni ufficiali dimostrano che derivano da piante madri indenni da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

  • b. Tutte le categorie:

    • i.

      i vegetali sono stati prodotti in aree notoriamente indenni da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. tenendo conto della possibile presenza dei vettori;

    • oppure

    • ii.

      nel corso delle ispezioni in campo effettuate dall’organo ufficiale responsabile sulle superfici di moltiplicazione non sono stati riscontrati sintomi di Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

  • 7.1.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

  • a. Tuberi-seme di pre-base: le ispezioni ufficiali dimostrano che derivano da piante madri indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

  • b. Tutte le categorie:

    • i.

      nessun sintomo di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. è stato riscontrato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo sulla superficie di moltiplicazione;

    • oppure

    • ii.

      tutti i vegetali sulla superficie di moltiplicazione che presentavano sintomi sono stati rimossi, con i loro tuberi, e distrutti e per tutti i popolamenti in cui sono stati riscontrati sintomi nelle colture in crescita, sono state effettuate analisi ufficiali sui tuberi dopo il raccolto, per ciascun lotto, al fine di confermare che sono indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

  • 7.1.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

L’organo ufficiale responsabile ha sottoposto i lotti a un’ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato 3.

  • 7.1.6 Rizottoniosi causata da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

L’organo ufficiale responsabile ha sottoposto i lotti a un’ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato 3.

  • 7.1.7 Scabbia pulverulenta

    della patata causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

L’organo ufficiale responsabile ha sottoposto i lotti a un’ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato 3.

  • 7.1.8 Sintomi di mosaico causati da virus

  • e

  • sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

  • a. Tuberi-seme di pre-base: derivano da piante madri indenni da Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y e Potato leaf roll virus.

    Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità è verificata mediante analisi ufficiali oppure mediante analisi sotto sorveglianza ufficiale sulla pianta madre.

    Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità è verificata mediante analisi ufficiali oppure mediante analisi sotto sorveglianza ufficiale sul materiale clonale.

  • b. Tutte le categorie: il popolamento di motliplicazione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali in campo dall’organo ufficiale responsabile.

  • 7.1.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

  • a. Materiale clonale: le analisi ufficiali o le analisi sotto sorveglianza ufficiale hanno dimostrato che tale materiale deriva da piante madri indenni da Potato spindle tuber viroid.

  • b. Tuberi-seme di pre-base e di base:

    non sono stati riscontrati sintomi di Potato spindle tuber viroid; oppure

    per ciascun lotto sono state effettuate analisi ufficiali sui tuberi dopo il raccolto e i tuberi sono risultati indenni da Potato spindle tuber viroid.

  • c. Tuberi-seme certificati: il controllo visivo ufficiale ha dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo e in caso di comparsa di sintomi dell’organismo nocivo sono effettuate analisi.

  • 7.1.10 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

  • L’organo ufficiale responsabile ha sottoposto i lotti a un’ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato 3, a meno che il lotto non sia stato prodotto da vegetali conformi all’allegato 4 numero 7.1.3 lettera b.i.

Il numero 12 è sostituito dalla versione seguente:

12. Materiale di moltiplicazione e materiale vegetale destinati alla piantagione di Humulus lupulus,

L’organo ufficiale responsabile o l’azienda sotto la sorveglianza ufficiale dell’organo ufficiale responsabile effettua ispezioni e prende altre misure al fine di garantire che siano adempiute condizioni relative ai rispettivi ORNQ e ai vegetali destinati alla piantagione menzionati nella tabella seguente:

12.1 Infestazione da funghi e oomiceti

Organismo nocivo

Specie vegetale

Misure

  • 12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

  • a. I vegetali destinati alla piantagione derivano da piante madri che sono state sottoposte a un controllo visivo nel periodo più opportuno e sono risultate indenni da sintomi di Verticillium dahliae; e

  • b. i.

    i vegetali destinati alla piantagione sono stati prodotti in un luogo di produzione notoriamente indenne da Verticillium dahliae; oppure

    • ii.

      i vegetali destinati alla piantagione sono stati isolati dalle colture di produzione di Humulus lupulus; e

      • – il sito di produzione è risultato indenne da Verticillium dahliae nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo in seguito a un controllo visivo del fogliame in periodi opportuni; e

      • – le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno 4 anni tra la scoperta di Verticillium dahliae e la successiva coltivazione.

  • 12.1.2 Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

  • a. I vegetali destinati alla piantagione derivano da piante madri che sono state sottoposte a un controllo visivo nel periodo più opportuno e sono risultate indenni da sintomi di Verticillium nonalfalfae; e

  • b. i.

    i vegetali destinati alla piantagione sono stati prodotti in un luogo di produzione notoriamente indenne da Verticillium nonalfalfae; oppure

    • ii. i

      vegetali destinati alla piantagione sono stati isolati dalle colture di produzione di Humulus lupulus; e

      • – il sito di produzione è risultato indenne da Verticillium nonalfalfae nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo in seguito a un controllo visivo del fogliame in periodi opportuni; e

      • – le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno 4 anni tra la scoperta di Verticillium nonalfalfae e la successiva coltivazione.

p

12.2 Infestazione da virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

  • a. I vegetali sono stati prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Citrus bark cracking viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. i.

    il luogo di produzione è risultato indenne da Citrus bark cracking viroid nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva dei vegetali nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e, al fine di prevenire la trasmissione meccanica, sono state applicate adeguate misure igieniche nel luogo di produzione; e

    • ii.

      i vegetali destinati alla piantagione provengono da piante madri che sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid; e

      • – nel caso di piante madri che sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono state sottoposte a ispezione visiva, campionamento e prove su base annuale nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di Citrus bark cracking viroid, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di cinque anni; oppure

      • – nel caso di piante madri che non sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid nel corso degli ultimi cinque periodi vegetativi completi in seguito a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo; e

      • – un campione rappresentativo di piante madri è stato esaminato nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo nel corso degli ultimi dodici mesi ed è risultato esente da Citrus bark cracking viroid; e

      • – le piante madri sono state isolate dai vegetali di Humulus lupulus L. coltivate in luoghi di produzione limitrofi situati ad almeno 20 metri di distanza; e

    • iii.

      nel caso di produzione di vegetali destinati alla piantagione con radici destinate allo spostamento, il sito di produzione utilizzato per l’attecchimento:

      • – è stato isolato dalle colture di produzione di Humulus lupulus L. situate ad almeno 20 metri di distanza; oppure

      • – è stato dotato di protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid.

Numero 13

13. Materiale di moltiplicazione e materiale vegetale destinati alla piantagione di specie da frutto destinate alla produzione di frutta di Actinidia Lindl., ad eccezione delle sementi

L’organo ufficiale responsabile o l’azienda sotto la sorveglianza ufficiale dell’organo ufficiale responsabile effettua ispezioni e prende altre misure al fine di garantire che siano adempiute le condizioni relative ai rispettivi ORNQ e ai vegetali destinati alla piantagione di cui alla tabella seguente

Organismo nocivo o sintomi

Specie vegetale

Condizioni

  • 13.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

  • a. Il materiale di moltiplicazione delle specie da frutto e le specie da frutto sono stati prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Pseudomonas syringae pv. actinidiae conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

  • b. il materiale di moltiplicazione delle specie da frutto e le specie da frutto sono stati sottoposti a ispezione visiva due volte all’anno e sono risultati esenti da Pseudomonas syringae pv. actinidiae; e

  • c. i.

    nel caso delle piante madri che sono state tenute in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di Pseudomonas syringae pv. actinidiae, una parte rappresentativa delle piante madri è stata sottoposta a campionamento e prove ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di Pseudomonas syringae pv. actinidiae al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni; oppure

  • ii.

    nel caso delle piante madri che non sono state tenute nelle summenzionate strutture, una parte rappresentativa di piante madri è stata sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Pseudomonas syringae pv. actinidiae, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni;

    • e

  • d. i.

    nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle specie da frutto che sono stati tenuti nelle suddette strutture non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su tali materiali di moltiplicazione e specie da frutto del sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

    • ii.

      nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle specie da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su tali materiali di moltiplicazione e specie da frutto del sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo e tali materiali di moltiplicazione e specie da frutto sono stati sottoposti a campionamento e prove casuali per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae prima della commercializzazione e sono risultati esenti dall’organismo nocivo in questione; oppure

    • iii.

      nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle specie da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su non più dell’1 % dei materiali di moltiplicazione e delle specie da frutto del sito di produzione, e tali materiali di moltiplicazione e specie da frutto, nonché eventuali materiali di moltiplicazione e specie da frutto sintomatici nelle immediate vicinanze sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e una parte rappresentativa dei restanti materiali di moltiplicazione e delle rimanenti specie da frutto asintomatici sono stati sottoposti a campionamento e a prove per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae e sono risultati esenti dall’organismo nocivo in questione.

(art. 7 cpv. 1)

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata

Nella seguente tabella l’Irlanda del Nord non è considerata uno Stato terzo. Quando il Paese terzo è il Regno Unito, sono inclusi solo Inghilterra, Galles e Scozia.

Merce

Voce di tariffa doganale2

Stati terzi da cui è vietata l’importazione

  1. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Chamae­cyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.10

ex 0602.20

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

  1. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

  1. Vegetali di Populus L.,

    con foglie, esclusi i frutti

    e le sementi

ex 0602.10

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Canada, Messico e Stati Uniti d’America

Merce

Voce di tariffa doganale

Stati terzi da cui è vietata l’importazione

  • 3.1 Corteccia di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Vietnam

  1. Corteccia di Castanea Mill., separata dal tronco

ex 1404.90

ex 4401.4900

Tutti gli Stati terzi

  1. Corteccia di Quercus L.,

    ad eccezione di Quercus suber L., separata dal tronco

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Messico

  1. Corteccia di Acer saccharum Marsh., separata dal tronco

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Canada, Messico e Stati Uniti d’America

  1. Corteccia di Populus L., separata dal tronco

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Tutti gli Stati del continente americano

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., esclusi i vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

  1. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi,

    e di Fragaria L., destinati alla piantagione, escluse

    le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e gli Stati continentali degli Stati Uniti d’America, escluse le Hawaii

  1. Vegetali di Vitis L.,

    esclusi i frutti

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Tutti gli Stati terzi

  1. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti

    e le sementi

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0602.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Tutti gli Stati terzi

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Photinia Ldl., ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

ex 0602.10

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Stati Uniti d’America

  1. Vegetali di Phoenix spp., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.90

Algeria, Marocco

  1. Vegetali destinati alla piantagione della famiglia Poaceae, esclusi i vegetali

    di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Cala­magrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., escluse le sementi

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Isole Canarie, Isole Färöer, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

  1. Tuberi della specie Solanum tuberosum L., patate da semina

0701.1000

Tutti gli Stati terzi

  1. Vegetali destinati alla piantagione di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, esclusi i tuberi di Solanum tuberosum L. menzionati al numero 15

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

  1. Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai numeri 15 e 16

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di:

a Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;

b. Stati che corrispondono a quanto segue:

i. tra questi rientrano:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia e Ucraina,

ii. adempiono una delle seguenti condizioni:

1. l’UFAG ha riconosciuto tali Stati come indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., oppure

2. l’UFAG ha riconosciuto equivalenti le disposizioni legali dello Stato da cui è importata la merce per la lotta al Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;

oppure

c. Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Regno Unito e Serbia, se entro il 30 aprile di ogni anno inoltrano all’UFAG i risultati dell’indagine dell’anno precedente i quali confermano che Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. non è presente nei loro territori.

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Solanaceae, esclusi le sementi e i

    vegetali di cui ai punti 15,

    16 e 17

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Canarie, Egitto, Isole Färöer, Georgia, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nord­caucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

  1. Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche

ex 2530.9090

ex 3824.9999

Tutti gli Stati terzi

  1. Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente da sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. non utilizzato in precedenza per la coltiva­zione di vegetali né per fini agricoli

ex 2530.1000

ex 25309090

ex 2703.0000

ex 3101.0000

ex 3824.9999

Tutti gli Stati terzi

  1. Vegetali di Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

(art. 7 cpv. 2)

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario

Nella seguente tabella l’Irlanda del Nord non è considerata uno Stato terzo. Quando il Paese terzo è il Regno Unito, sono inclusi solo Inghilterra, Galles e Scozia.

Merce

Voce di tariffa doganale3 e rispettiva descrizione della merce

Paese di origine o di spedizione
da cui l’importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario

  • 1. Tutti i vegetali

  • I frutti delle seguenti specie possono essere importati senza certificato fitosanitario:

  • Ananas comosus (L.) Merrill (voce di tariffa doganale ex 0804.3000)

  • Cocos nucifera L. (voce di tariffa doganale ex 0801.1200 ed ex 0801.1900)

  • Durio zibethinus Murray (voce di tariffa doganale ex 0810.6000)

  • Musa L. (voce di tariffa doganale ex 0803.1010 ed ex 0803.9010)

  • Phoenix dactylifera L. (voce di tariffa dognale ex 0804.1000)

--

Tutti gli Stati terzi

  1. Macchine, apparecchi e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali

Macchine, apparecchi e congegni per l’agricoltura, l’orticoltura o la silvicoltura, per la preparazione o la coltivazione del terreno, già utilizzati; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi – già utilizzati:

Aratri:

ex 8432.1000

Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici:

Tutti gli Stati terzi

Merce

Voce di tariffa doganale e rispettiva descrizione della merce

Paese di origine o di spedizione
da cui l’importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

Spanditori di letame e distributori di concimi:

ex 8432.4100

ex 8432.4200

Altre macchine, apparecchi e congegni:

ex 8432.8000

Parti:

ex 8432.9000

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 – già utilizzati:

– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici:

ex 8433.4000

– Mietitrici-trebbiatrici:

ex 8433.5100

– Macchine per la raccolta di radici o tuberi:

ex 8433.5300

Altre macchine, apparecchi e congegni per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici; incubatrici e allevatrici per l’avicoltura – già utilizzati:

  • – Macchine, apparecchi e congegni per la silvicoltura:

ex 8436.8000

Trattori (diversi dai trattori della voce 8709) – già utilizzati:

Trattori stradali per semirimorchi:

ex 8701.2100

ex 8701.2900

Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stradali o dai trattori a cingoli:

  • – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote:

ex 8701.91

ex 8701.92

ex 8701.93

ex 8701.94

ex 8701.95

  1. Substrato colturale, aderente o associato ai vegetali, destinato a mantenere la vitalità dei vegetali

Tutti gli Stati terzi

  1. Semi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Frumento e frumento segalato, escluse le sementi da semina:

1001.19

1001.99

Segale, escluse le sementi
da semina:

1002.90

Triticale, escluse le sementi
da semina:

1008.6020

1008.6031

1008.6039

1008.6041

1008.6049

1008.6050

1008.6090

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti d’America e Sudafrica

  1. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Pinopsida)

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404.90

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4900

Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, , Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

  1. Corteccia, separata dal tronco, di Acer saccharum Marsh, Populus L. e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.

Prodotti vegetali di corteccia separata dal tronco, non nominati né compresi altrove:

ex 4401.4900

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine
o in forme simili; legname
in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami
di legno, anche agglomerati
in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4900

Tutti gli Stati terzi

  1. Corteccia, separata dal tronco, di Chionanthus virginicus L, Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404.90

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4900

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica popolare democratica di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina

  1. Corteccia, separata dal tronco, di Betula L.

Prodotti vegetali di corteccia di betulla (Betula spp.), non nominati né compresi altrove:

ex 1404.90

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4900

Canada e Stati Uniti d’America

  1. Corteccia, separata dal tronco, di Acer macro­phyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. e Taxus brevifolia Nutt.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404.90

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno,
non agglomerati:

ex 4401.4900

Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Vietnam

  • 10. Legname, che:

  • a. è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2 lettera e OSalV;

  • b. è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno; e

  • c. rientra nella rispettiva voce di tariffa doganale e corrisponde a una delle descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale:

  • Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione della voce di tariffa doganale 4416.0000, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine
o in forme simili; legname
in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno,
né squadrato

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di quercia (Quercus spp.):

4403.9100

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato
per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di quercia (Quercus spp.):

4407.9110

4407.9190

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Canada, Stati Uniti d’America e Vietnam

  • Platanus L., compreso il

    legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– Non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– Non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– Non di conifere:

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Albania, Armenia, Stati Uniti d’America e Turchia

  • Populus L., compreso il

    legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– Non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– Non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– Non di conifere:

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403.9700

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

  • Acer saccharum Marsh., compreso il legname che

    non ha conservato la super­ficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– Non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– Non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– Non di conifere:

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di acero (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Canada e Stati Uniti
d’America

  • – Conifere (Pinopsida),

    compreso il legname

    che non ha conservato

    la superficie rotonda

    naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– di conifere

4401.1100

Legname in piccole placche o in particelle:

– di conifere

4401.2100

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di conifere:

4403.1100

Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

di conifere, escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di pino (Pinus spp.):

ex 4403.2100

ex 4403.2200

– di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

ex 4403.2300

ex 4403.2400

– altro, di conifere:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Di conifere:

ex 4404.1000

Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

4406.1100

Altre:

4406.9100

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

Di conifere:

– di pino (Pinus spp.):

4407.1110

4407.1190

– di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

4407.1210

4407.1290

– S-P-F (peccio (Picea spp.), pino (Pinus spp.) e abete (Abies spp.)):

4407.1310

4407.1390

– Hem-fir (tsuga occidentale (Tsuga heterophylla) e abete (Abies spp.)):

4407.1410

4407.1490

– altro, di conifere:

4407.1910

4407.1990

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

Di conifere:

4408.1000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– Di conifere:

ex 4409.1000

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russia e Turchia e tutti gli altri Stati terzi esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina

  • Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di frassino (Fraxinus spp.):

4407.9510

4407.9590

– Altro:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratifi­cato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

Non di conifere, altro:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina

  • Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.12

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di betulla (Betula spp.):

4403.9600

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di betulla (Betula spp.):

4407.9610

4407.9690

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Canada e Stati Uniti d’America

  • Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusa segatura o trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

– Avanzi e cascami di legno
(diversi dalla segatura):

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.12

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Canada e Stati Uniti d’America

  • Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.12

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1290

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di ciliegio (Prunus spp.):

4407.9410

4407.9490

– Altro:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

Non di conifere

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti d’America, Vietnam o qualsiasi Stato terzo in cui Aromia bungii è notoriamente presente

  • Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere:

ex 4403.12

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato

con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di faggio (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– di betulla (Betula spp.):

4403.9500

4403.9600

– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403.9700

Tutti gli Stati terzi in cui Anoplophora glabripennis è notoriamente presente

– di altro:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

ex 4406.1200

Altre:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di faggio (Fagus spp.):

4407.9210

4407.9290

– di acero (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– di frassino (Fraxinus spp.):

4407.9510

4407.9590

– di betulla (Betula spp.):

4407.9610

4407.9690

– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

– di altro:

4407.9910

4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensato o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

  • Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– di conifere

ex 4401.1100

– non di conifere

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– di conifere

ex 4401.2100

– non di conifere

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di conifere

ex 4403.1100

– non di conifere

ex 4403.1290

Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– altro, di conifere

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– altro, non di conifere:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Di conifere:

ex 4404.1000

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

– di conifere

ex 4406.1100

– non di conifere

ex 4406.1200

Altre:

– di conifere

ex 4406.9100

– non di conifere:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

Di conifere:

ex 4407.1910

ex 4407.1990

– di acero (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– di altro:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

Di conifere:

ex 4408.1000

Altri:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Vietnam

  • Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. e Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere:

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere:

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– di faggio (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– di pioppo (Populus spp.):

4403.9700

– altro:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate:

– non di conifere

ex 4406.1200

altre:

– non di conifere:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):

– di faggio (Fagus spp.):

4407.9210

4407.9290

– di ciliegio (Prunus spp.):

– piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9410

– altro:

ex 4407.9490

– di pioppo (Populus spp.):

– piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9710

– altro:

ex 4407. 9790

– altro:

– piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9910

– altro:

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

– altro:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

Non di conifere:

– altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

– altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/ Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

  • Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura e trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– di quercia (Quercus spp.):

4403.9100

– di betulla (Betula spp.):

4403.9600

– di pioppo (Populus spp.):

4403.9700

– altro (eccetto Quercus, Betula, Populus):

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

Non impregnate:

– non di conifere

ex 4406.1200

Altro:

– non di conifere:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

Altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):

– di quercia (Quercus spp.):

4407.9110

4407.9190

– di acero (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– di ciliegio (Prunus spp.):

4407.9410

4407.9490

– di frassino (Fraxinus spp.):

4407.9510

4407.9590

– di betulla (Betula spp.):

4407.9610

4407.9690

– di pioppo (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

– altro:

– piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9910

– altro:

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

  • – Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di quercia (Quercus spp.):

4403.9100

– altro:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate:

– non di conifere

ex 4406.1200

altre:

– non di conifere:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

di quercia (Quercus spp.):

– levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9110

– altro:

ex 4407.9190

Altro:

– piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9910

– altro:

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

– altro:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– non di conifere:

– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam

  • – Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A. Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R. Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– non di conifere

ex 4401.1200

Legname in piccole placche o in particelle:

– non di conifere

ex 4401.2200

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato

Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– non di conifere

ex 4403.1290

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– di quercia (Quercus spp.):

4403.9100

– di faggio (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– di pioppo (Populus spp.):

4403.9700

– di eucalipto (Eucalyptus spp.):

4403.9800

– altro:

ex 4403.9900

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

Non di conifere:

ex 4404.2000

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate:

– non di conifere

ex 4406.1200

– altro:

– non di conifere:

ex 4406.9200

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di quercia (Quercus spp.):

4407.9110

4407.9190

– di faggio (Fagus spp.):

4407.9210

4407.9290

– di acero (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– di pioppo (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

– altro:

– piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407.9910

– altro:

ex 4407.9980

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

– altro:

ex 4408.9000

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409.2900

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416.0000

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406.1000

Tutti gli Stati terzi

(art. 7 cpv. 3)

Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l’importazione da determinati Stati terzi

Nella seguente tabella l’Irlanda del Nord non è considerata uno Stato terzo. Quando il Paese terzo è il Regno Unito, sono inclusi solo Inghilterra, Galles e Scozia.

Merci

Voce di tariffa doganale4

Origine

Condizioni specifiche

  1. Substrato colturale, aderente o associato ai vegetali, destinato a mantenere la vitalità dei vegetali, ad eccezione del mezzo sterile di vegetali in vitro

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. il substrato colturale, al momento della piantagione dei vegetali associati:

    • i. non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli,

    • oppure

    • ii. era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli,

    • oppure

    • iii. era stato sottoposto ad efficace fumigazione o trattamento termico per garantire l’assenza di organismi nocivi, operazioni menzionate nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    • oppure

    • iv. era stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di organismi nocivi, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

    • e

Merci

Voce di tariffa doganale

Origine

Condizioni specifiche

  • b. dal momento della piantagione:

    • i. sono state prese adeguate misure per garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena, comprese almeno le misure seguenti:

      • – isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione,

      • – misure di igiene,

      • – utilizzo di acqua indenne da organismi nocivi da quarantena;

    • oppure

    • ii. nelle 2 settimane precedenti l’esportazione il substrato colturale compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua indenne da organismi nocivi da quarantena. Il reimpianto può essere eseguito in un substrato colturale che adempie le condizioni di cui alla lettera a. Sono mantenute condizioni adeguate per preservare l’indennità dagli organismi nocivi da quarantena, di cui alla lettera b.

  1. Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali

ex 8432.1000

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

ex 8432.4100

ex 8432.4200

ex 8432.8000

ex 8432.9000

ex 8433.4000

ex 8433.5100

ex 8433.5300

ex 8436.8000

ex 8701.2100

ex 8701.2200

ex 8701.2300

ex 8701.2400

ex 8701.2900

ex 8701.9110

ex 8701.9190

ex 8701.9210

ex 8701.9290

ex 8701.9310

ex 8701.9390

ex 8701.9410

ex 8701.9490

ex 8701.9510

ex 8701.9590

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e privi di terra e frammenti di vegetali.

  • 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, esclusi cormi, rizomi, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale

ex 0601

0602

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono stati coltivati in vivai registrati e controllati dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine;

  • e

  • b. sono stati ispezionati in periodi opportuni e prima dell’esportazione.

  1. Vegetali destinati alla piantagione con radici, coltivati all’aperto

ex 0601

ex 0602

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et. al. e da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival;

  • e

  • b. i vegetali provengono da un sito di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens e da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

  1. Vegetali destinati alla piantagione, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale

0602

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

  • a. provengono da un’area che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. provengono da un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny in seguito ad controlli ufficiali eseguite almeno mensilmente nei 3 mesi precedenti l’esportazione;

  • oppure

  • c. immediatamente prima dell’esportazione, sono stati sottoposti a un trattamento idoneo contro Thrips palmi Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari, sono stati sottoposti a controllo ufficiale e sono risultati indenni da Thrips palmi Karny.

  • 4.1 Vegetali destinati alla piantagione con radici, esclusi i vegetali in coltura tissutale

ex 0601.2020

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono originari di un Paese che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell’impianto:

    • i. non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli;

      oppure

    • ii. era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli;

      oppure

    • iii. è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico per garantire l’assenza di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario;

      oppure

    • iv. è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario; e

      in tutti i casi di cui ai punti da i. a iv. era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e, dal momento dell’impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che i vegetali rimanessero esenti da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti:

    • – isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione e

    • – misure di igiene;

  • oppure

  • d. i. provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

    e

ii. subito prima dell’esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

  • 4.2 Vegetali destinati alla piantagione con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità dei vegetali, esclusi i vegetali in coltura tissutale e le piante acquatiche

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

    • i. che è stato sottoposto a un’ispezione annuale e ad almeno un’ispezione mensile nei tre mesi precedenti l’esportazione per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutti i vegetali, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono i vegetali;

      e

    • ii. che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l’assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;

      e

    • iii. immediatamente prima dell’esportazione i vegetali e il substrato colturale sono stati sottoposti a un’ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman;

      e

    • iv. i vegetali:

    • – sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da impedire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione;

      oppure

    • – sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Popillia japonica Newman, e i vegetali:

    • i. sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da impedire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il sito di produzione;

      oppure

    • ii. sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman;

  • oppure

  • d. sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico approvato dall’UFAG o dalla Commissione Europea per garantire che i vegetali fossero esenti da Popillia japonica Newman.

  1. Vegetali destinati alla piantagione annuali e biennali, escluse Poaceae e sementi

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono stati coltivati in vivaio;

  • b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;

  • c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;

  • d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e

  • e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali orga­nismi.

  1. Vegetali destinati alla piantagione, della famiglia Poaceae di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., escluse le sementi

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono stati coltivati in vivaio;

  • b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;

  • c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;

  • d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e

  • e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

  1. Vegetali destinati alla piantagione, esclusi vegetali in riposo vegetativo, vegetali in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.

    • – Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti sono:

    • – Begomovirus eccetto: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

    • – Cowpea mild mottle virus,

    • – Lettuce infectious yellows virus,

    • – Melon yellowing-associated virus,

    • – Squash vein yellowing virus,

    • – Sweet potato chlorotic stunt virus,

    • – Sweet potato mild mottle virus,

    • – Tomato mild mottle virus

ex 0602

Tutti gli Stati terzi in cui sono notoriamente presenti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti

  • a. in cui Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena non sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali durante il ciclo vegetativo completo.

  • b. in cui Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali durante il ciclo vegetativo completo, e:

  • a. che i vegetali provengono da aree notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena;

  • oppure

  • b. il sito di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti in seguito a controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni per rilevare l’organismo nocivo;

  • oppure

  • c. i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto a eradicare Bemisia tabaci Genn. e degli altri vettori degli organismi nocivi da quarantena e sono risultati indenni da entrambi prima dell’esportazione.

  1. Vegetali destinati alla piantagione, di specie erbacee, esclusi bulbi, cormi, vegetali della famiglia Poaceae, rizomi, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale

ex 0602.10

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi nei quali Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) sono notoriamente presenti

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) in seguito a controlli ufficiali eseguiti almeno mensilmente nei 3 mesi precedenti l’esportazione;

  • oppure

  • c. immediatamente prima dell’esportazione i vegetali hanno subito un trattamento idoneo contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa

    (Malloch), sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e sono risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).

Il trattamento indicato alla lettera c è menzionato nel certificato fitosanitario.

  1. Vegetali erbacei perenni destinati alla piantagione, escluse le sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (eccetto Dianthus L.), Compositae (escluso Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (esclusa Fragaria L.)

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nord­occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono stati coltivati in vivaio;

  • b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;

  • c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;

  • d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e

  • e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

  1. Alberi e arbusti destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono puliti (vale a dire privi di frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti;

  • b. sono stati coltivati in vivaio;

  • c. sono stati sottoposti a controlli in periodi opportuni e prima dell’esportazione e sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

  1. Alberi e arbusti a foglia caduca destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.4000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

  1. Ortaggi a radice e tubercoli, esclusi tuberi di Solanum tuberosum L.

0706.10

0706.9011

0706.9018

0706.9019

0706.9021

0706.9028

0706.9029

0706.9030

0706.9031

0706.9039

0706.9050

0706.9051

0706.9059

0706.9060

0706.9061

0706.9069

0706.9090

ex 0709.9999

ex 0714.1000

ex 0714.2010

ex 0714.2090

ex 0714.3010

ex 0714.3090

ex 0714.4010

ex 0714.4090

ex 0714.5010

ex 0714.5090

ex 0714.9020

ex 0714.9090

ex 0910.1100

ex 0910.3000

ex 0910.9900

ex 1212.9110

ex 1212.9190

ex 1212.9410

ex 1212.9490

ex 1212.9920

ex 1212.9990

ex 1214.9011

ex 1214.9019

ex 1214.9090

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

  1. Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, destinati alla piantagione, esclusi tuberi di Solanum tuberosum L.

0601.1010

0601.1090

0601.2010

0601.2020

0601.2091

0601.2099

ex 0910.1100

ex 0910.2000

ex 0910.3000

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che l’invio o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che l’invio o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi provengono da:

  • a. un Paese in cui Tecia solanivora (Povolný) non è notoriamente presente;

  • oppure

  • b. un’area indenne da Tecia solanivora (Povolný), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i tuberi provengono da Paesi notoriamente indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al.;

  • oppure

  • b. nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell’UFAG per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tutti gli Stati terzi in cui Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i tuberi provengono da aree notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (tutte le razze, eccetto la razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival è stato riscontrato sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze per un periodo adeguato;

  • oppure

  • b. nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell’UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

0701.1010

0701.1090

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi provengono da un sito notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e da Globodera pallida (Stone) Behrens.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

0701.1010

0701.1090

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i tuberi provengono da aree in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sono notoriamente assenti;

  • oppure

  • b. nelle aree in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. o Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è notoriamente presente, i tuberi provengono da un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. Celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. o ritenuto dall’UFAG indenne dai suddetti organismi nocivi in seguito a misure prese al fine di eradicare Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

0701.1010

0701.1090

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi:

  • a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen sulla base di un’indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva dei vegetali ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione;

  • oppure

  • d. dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen.

  1. Tuberi di Solanum tuberosum L., esclusi quelli destinati alla piantagione

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi provengono da aree in cui Ralstonia
solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.
e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sono notoriamente assenti.

  • 21.1 Vegetali destinati alla piantagione di Cucurbitaceae Juss. e Solanaceae Juss., esclusi bulbi, cormi, rizomi, pollini, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale

ex 0602.1090

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Ceratothripoides claratris (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell’esportazione ad almeno un’ispezione per rilevare la presenza di Ceratothripoides claratris (Shumsher).

  • 21.2 Vegetali destinati alla piantagione di Allium cepa L., Asparagus L., Cynara scolymus L., Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L., e Tagetes L., esclusi bulbi, cormi, vegetali in coltura tissutale, rizomi, pollini, sementi e tuberi.

ex 0602.1090

ex 0602.2039

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2089

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati per un periodo di almeno due mesi precedente l’esportazione, o nel caso dei vegetali di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l’esportazione.

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9030

ex 0602.9050

ex 0602.9070

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosola­nacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. o Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali provengono da aree risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum

    Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.;

  • oppure

  • b. nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

  1. Vegetali di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da:

  • a. un Paese riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese

    di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Beta vulgaris L., escluse le sementi

ex 0602.9011

ex 0602.9019

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus è stato riscontrato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

  • 24.1 Vegetali destinati alla piantagione di Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. e Rubus L., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

  1. Vegetali di Chrysanthemum L., Dianthus L.

    e Pelargonium l’Hérit.

    ex Ait., escluse le

    sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

0603.12

0603.14

ex 0603.1931

ex 0603.9038

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali provengono da un’area indenne da Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. nessun indizio di Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius) è stato riscontrato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

  • oppure

  • c. i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo, atto a proteggerli dagli organismi nocivi rilevanti.

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Chrysanthemum L. e Solanum lycopersicum L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale:

  • a. in un Paese indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus;

  • oppure

  • b. in un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • c. in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus e ciò è stato confermato da controlli ufficiali e, se del caso, analisi.

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Pelargonium L’Herit. ex Ait., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi in cui Tomato ringspot virus è notoriamente presente:

  • a. in cui Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso e Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Tomato ringspot virus non sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni

    da Tomato ringspot virus;

  • oppure

  • b. derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri risultate indenni da Tomato ringspot virus nell’ambito di un sistema ufficialmente approvato di analisi virologiche.

  • b. in cui Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso e Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Toma­to ringspot virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni

    da Tomato ringspot virus nella terra o nei vegetali;

  • oppure

  • b. derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri risultate indenni

    da Tomato ringspot virus nell’ambito di un sistema ufficialmente approvato

    di analisi virologiche.

  1. Fiori recisi di Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

0603.12

0603.14

0603.19

0709.40

ex 0709.9999

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

  • a. provengono da un Paese riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a controlli ufficiali e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).

  1. Fiori recisi di Orchidaceae

0603.13

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

  • a. provengono da un Paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a controlli ufficiali e risultati indenni da Thrips palmi Karny.

  • 29.1 Fiori recisi di Orchidaceae

0603.13

Thailand

  • Amtliche Feststellung, dass die Schnittblumen:

  • a. an einem Erzeugungsort erzeugt wurden, der auf der Grundlage von amtlichen Kontrollen, die in den drei Monaten vor der Ausfuhr mindestens monatlich durchgeführt wurden, als frei von Thrips palmi Karny befunden wurde;

  • oder

  • b. einer geeigneten Begasung unterzogen wurden, um sicherzustellen, dass sie frei von Thrips palmi Karny sind, und die Einzelheiten der Behandlung sind im Pflanzengesundheitszeugnis angegeben.

0603.13

Thailand

  • Amtliche Feststellung, dass die Schnittblumen:

  • a. an einem Erzeugungsort erzeugt wurden, der auf der Grundlage von amtlichen Kontrollen, die in den drei Monaten vor der Ausfuhr mindestens monatlich durchgeführt wurden, als frei von Thrips palmi Karny befunden wurde;

  • oder

  • b. einer geeigneten Begasung unterzogen wurden, um sicherzustellen, dass sie frei von Thrips palmi Karny sind, und die Einzelheiten der Behandlung sind im Pflanzengesundheitszeugnis angegeben.

Tailandia

  • Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

  • a. sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l’esportazione;

  • oppure

  • b. sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da Thrips palmi Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.

  1. Vegetali destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, escluse le sementi

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono

    stati coltivati, tenuti e curati per almeno 2 anni consecutivi prima della spedi­zione in vivai registrati e soggetti a un sistema di controllo sorvegliato ufficialmente;

  • b. i vegetali nei vivai di cui alla lettera a:

    • i. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a:

      • – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm

        da terra;

      • – sono stati sottoposti a trattamenti idonei per garantire l’assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»;

      • – sono stati sottoposti a controlli ufficiali almeno 6 volte all’anno a intervalli opportuni per individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena conformemente al diritto sulla salute dei vegetali, e tali controlli sono stati effettuati anche su vegetali nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a, almeno mediante controllo visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante controllo visivo di tutte le parti del vegetale al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 vegetali di un determinato genere se il numero di vegetali di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % dei vegetali se gli esemplari di quel genere sono più di 3 000;

      • – in seguito ai suddetti controlli sono risultati indenni dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti di cui al precedente punto, i vegetali infestati sono stati rimossi e i restanti vegetali, ove opportuno, sono stati efficacemente trattati, sono stati tenuti per un periodo di tempo adeguato e controllati per garantire che fossero indenni da tali organismi nocivi;

      • – sono stati piantati in un substrato colturale artificiale che non è stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico idoneo e sono risultati indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena;

      • – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena e, nelle 2 settimane precedenti la spedizione, sono stati:

      • – scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservati a radice nuda, oppure

      • – scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantati in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i, quinto punto, oppure

      • – sottoposti a trattamenti idonei, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»;

    • ii. sono stati imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario, per consentire l’identificazione delle partite.

  • 30.1 Vegetali destinati alla piantagione di Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Rosa L., esclusi sementi, pollini e vegetali in coltura tissutale

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

    • i. che è stato sottoposto, nell’anno precedente l’esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni;

      e

    • ii. i cui vegetali sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione;

  • oppure

  • c. che sono stati sottoposti a un trattamento efficace volto a garantire che i vegetali siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultati esenti da tale organismo prima dell’esportazione.

  1. Vegetali di conifere (Pinopsida), esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.20

0604.2021

0604.2029

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper.

  1. Vegetali di conifere (Pinopsida), esclusi i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).

  • 32.1 Vegetali destinati alla piantagione di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W. Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F. Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C. DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C. R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer, esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;

  • oppure

  • b. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • c. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. sono stati coltivati:

    • i. in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell’esportazione;

      oppure

    • ii. in un sito di produzione risultato indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall’utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo, tali vegetali devono essere immediatamente estirpati e distrutti;

      e

      immediatamente prima dell’esportazione, le partite dei vegetali sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

  • 32.2 Vegetali destinati alla piantagione di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw e Xylosma G.Forst., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602.1090

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, azakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto;

  • oppure

  • b. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Apriona germari (Hope), istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie

    e

    • i. che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona germari (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;

      e

    • ii. che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l’assenza di Apriona germari (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;

      e

    • iii. i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo;

  • oppure

e. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Apriona germari (Hope),
e
sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

  • 32.3 Vegetali destinati alla piantagione di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, azakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto;

  • oppure

  • b. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie

    e

    • i. che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona rugicollis Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;

      e

    • ii. che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l’assenza di Apriona rugicollis Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;

      e

    • iii. i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

  • oppure

  • e. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Apriona rugicollis Chevrolat e sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

  • 32.4 Vegetali destinati alla piantagione di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., Morus L., Populus L. e Salix L., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar/ Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto;

  • oppure

  • b. sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Apriona cinerea Chevrolat, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie

    e

    • i. che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona cinerea Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;

      e

    • ii. che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l’assenza di Apriona cinerea Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;

      e

    • iii. i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo;

  • oppure

e. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Apriona cinerea Chevrolat,
e
sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

  • 32.5 Vegetali di Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L., tranne Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. e Viburnum L., esclusi frutti, pollini e sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.3000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.19

Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Vietnam

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, istituite dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. non sono stati osservati indizi di Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld su eventuali vegetali sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,

    e

    un campione rappresentativo dei vegetali è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld durante tali ispezioni.

  • 32.6 Vegetali destinati alla piantagione di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. o Ulmus L., esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline o sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Trirachys sartus Solsky, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui i vegetali sono stati coltivati:

    • i.

      in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Trirachys sartus Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione;

      oppure

    • ii. in un sito di produzione soggetto all’applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuate in periodi dell’anno opportuni per rilevare l’organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l’assenza di Trirachys sartus Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali,

      e immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti a un’ispezione per rilevare la presenza di Trirachys sartus Solsky, in particolare sul fusto dei vegetali, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Trirachys sartus Solsky.

  • 32.7 Vegetali destinati alla piantagione di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) e Quercus L., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Massicus raddei (Blessig), istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui i vegetali sono stati coltivati:

    • i.

      in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Massicus raddei (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione;

      oppure

    • ii. in un sito di produzione soggetto all’applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuate in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l’assenza di Massicus raddei (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali,

      e immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti a un’ispezione per rilevare la presenza di Massicus raddei (Blessig), in particolare sul fusto dei vegetali, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Massicus raddei (Blessig).

  1. Vegetali di Castanea Mill. E Quercus L., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp, esclusi Cronartium gentianeum, Cronartium pini e Cronartium ribicola, è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

  1. Vegetali di Quercus L., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da aree notoriamente indenni
da Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. Nov.

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Corylus L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da:

  • a. un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali

    del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller in seguito a controlli ufficiali eseguiti nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio degli ultimi 3 cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

36. Vegetali di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davi­diana Planch. E Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

1404.90

Bielorussia, Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine, nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; il nome dell’area è menzionato nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

37. Vegetali destinati alla piantagione di Juglans L. e Pterocarya Kunth, escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:

  • a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. provengono da un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in

    un raggio di almeno 5 km, in cui, nel corso di controlli ufficiali effettuati nei 2 anni precedenti l’esportazione, non sono stati riscontrati sintomi di Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat né del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, né la presenza del vettore; i vegetali destinati alla piantagione sono stati controllati immediatamente prima dell’esportazione

    e sono stati manipolati e confezionati in modo da prevenire un’infestazione

    una volta lasciato il luogo di produzione;

  • oppure

  • c. provengono da un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e i vegetali destinati alla piantagione sono stati controllati immediatamente prima dell’esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo da prevenire un’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

38. Vegetali di Betula L., esclusi i frutti e
le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un Paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

39. Vegetali destinati alla piantagione di Platanus L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Albania, Armenia, Stati Uniti d’America e Turchia

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani

    (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Cerato­cystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

  • i. registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,

    • e

    • ii. sottoposto annualmente a controlli ufficiali per rilevare eventuali sintomi di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuati nei periodi dell’anno più opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

    • e

    • iii. un campione rappresentativo dei vegetali è stato sottoposto ad analisi per rilevare l’eventuale presenza di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. &

      T. C. Harr., in periodi dell’anno opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo.

40. Vegetali destinati alla piantagione di Populus L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

41. Vegetali di Populus L., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tutti gli Stati del continente americano

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

42. Vegetali destinati alla piantagione, esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Saperda candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno 2 anni prima dell’esportazione o, nel caso di vegetali di età inferiore ai 2 anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

    • i. registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,

    • e

    • ii. sottoposto annualmente a 2 controlli ufficiali per rilevare eventuali indizi di Saperda candida Fabricius, effettuati nei periodi più opportuni dell’anno per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

    • e

    • iii. in cui i vegetali sono stati coltivati:

      • – in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Saperda candida Fabricius,

      • oppure

      • – in un sito di produzione soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi idonei e circondato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 500 m, dove l’assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da controlli ufficiali effettuati ogni anno in periodi opportuni,

    • e

    • iv. immediatamente prima dell’esportazione, i vegetali sono stati sottoposti

      a un controllo minuzioso per rilevare l’eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, controllo comprendente, ove opportuno, un campionatura distruttiva.

43. Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i vegetali in coltura tissu­tale e le sementi, di Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L.

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada, Messico e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati:

  • a. per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Grapholita packardi Zeller, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

    • i. registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,

    • e

    • ii. sottoposto a controlli annuali per rilevare eventuali indizi di Grapholita packardi Zeller, effettuati in periodi dell’anno opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

e

iii. in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi idonei e in cui l’assenza di Grapholita packardi Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate annualmente in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

  • oppure

  • c. in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Grapholita packardi Zeller.

44. Vegetali destinati alla piantagione di Crataegus L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi in cui Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegeta­tivo completo.

45. Vegetali destinati alla piantagione di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2029

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi in cui virus, viroidi e fitoplasmi di cui all’allegato 1 numero 1.6.23 o Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. sono notoriamente presenti sui vegetali dei generi in questione

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di una malattia causata da virus, viroidi e fitoplasmi di cui all’allegato 1 numero 1.6.23 e da Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

46. Vegetali destinati alla piantagione di Malus Mill., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2071

ex 0602.2081

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi in cui Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali:

    • i. hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di

      certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta

      da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad analisi

      ufficiali per individuare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus

      e Tomato ringspot virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati

      o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi,

    • oppure

    • ii. provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale per individuare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tale analisi, dai suddetti organismi nocivi;

  • b. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di una malattia causata da Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

47. Vegetali destinati alla piantagione di Prunus L., escluse le sementi nel caso di cui alla lettera b

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1209.9999

  • a. Tutti gli Stati terzi in cui il Tomato ringspot virus è notoriamente presente

  • b. Tutti gli Stati terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali:

    • i. hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad almeno un’analisi ufficiale per individuare la presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi,

    • oppure

    • ii. provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale riguardante gli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi da quarantena;

  • b. dall’inizio dei 3 ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di una malattia causata dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

48. Vegetali destinati alla piantagione di Rubus L., escluse le sementi nel caso di cui alla lettera b

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1202.9999

  • a. Tutti gli Stati terzi in cui Tomato ringspot virus e Black raspberry latent virus sono notoriamente presenti,

  • b. Tutti gli Stati terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti

  • a. I vegetali sono indenni da afidi e da loro uova;

  • b. dichiarazione ufficiale che:

    • i. i vegetali:

      • – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad almeno un’analisi ufficiale per individuare la presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi da quarantena,

      • oppure

      • – provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale riguardante gli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi da quarantena;

    • ii. dall’inizio degli ultimi 3 cicli vegetativi completi nessun sintomo di una malattia causata dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

49. Vegetali destinati alla piantagione di Fragaria L., escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

Tutti gli Stati terzi in cui Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali, esclusi quelli generati da semi:

    • i. hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad analisi ufficiali per il rilevamento di, almeno, Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, da Strawberry witches’ broom phytoplasma,

    • oppure

    • ii. provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale riguardante almeno Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, da Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al.;

  • b. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di una malattia causata da Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

50. Vegetali destinati alla piantagione di Fragaria L., eccetto le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un’area notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e da Anthonomus bisignifer Schenkling.

51. Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. F., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. E Vepris Comm., esclusi i frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1209.3000

ex 1209.9991

ex 1209.9999

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un Paese riconosciuto indenne da Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus, agenti causali di Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

52. Vegetali di Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. F., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali provengono da un Paese notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio;

  • oppure

  • b. i vegetali provengono da un’area indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • c. i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,

  • e

  • in cui i vegetali sono stati coltivati durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

  • e

  • in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono stati effettuati 2 controlli ufficiali in periodi opportuni e non sono stati riscontrati indizi di Trioza erytreae Del Guercio,

  • e

  • prima dello spostamento sono manipolati e confezionati in modo da prevenire un’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

53. Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. F., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da:

  • a. un Paese notoriamente indenne da Diaphorina citri Kuway;

  • oppure

  • b. un’area indenne da Diaphorina citri Kuway, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

54. Vegetali di Microcitrus Swingle, Naringi Adans. E Swinglea Merr., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0602.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da:

  • a. un Paese riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

55. Vegetali destinati alla piantagione di Palmae, escluse le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i vegetali provengono da un’area notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

  • oppure

  • b. nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato riscontrato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto a rimuovere i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infestazione dagli organismi nocivi, e che i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo atto a eradicare Myndus crudus Van Duzee;

  • c. nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali derivano da materiale che adempie le condizioni di cui alle lettere a o b.

56. Vegetali destinati alla piantagione di Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. E Vallisneria sp. esclusi i pollini e le sementi

ex 0602.1000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte ad analisi riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi adeguati per la rilevazione degli organismi nocivi e che, in seguito a tali analisi, sono risultate indenni dai nematodi.

57. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tutti gli Stati terzi

I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l’imballaggio reca un adeguato marchio di origine.

58. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. i frutti provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • d. il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. E Xanthomonas citri pv. Citri (Hasse) Constantin et al.,

  • e

  • i frutti sono stati sottoposti a un trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nel certificato fitosanitario, e il metodo di trattamento è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato,

  • e

  • i controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • e. nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i controlli ufficiali effettuati prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • e

  • il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. E Xanthomonas citri pv. Citri (Hasse) Constantin et al.,

  • e

  • lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione dei frutti avvengono secondo condizioni approvate dall’UFAG o dalla Commissione Europea,

  • e

  • i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta recante un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

59. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area riconosciuta indenne da Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. non è stato riscontrato alcun sintomo di Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, e nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un’adeguata ispezione ufficiale, sintomi di detto organismo nocivo.

60. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. E relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. i frutti provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

  • e

  • i frutti sono risultati indenni da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un controllo ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali;

  • oppure

  • d. i frutti provengono da un sito di produzione sottoposto a trattamenti e pratiche agricole appropriate per contrastare Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

  • e

  • sono stati effettuati controlli ufficiali nel sito di produzione durante il ciclo vegetativo dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo e nei frutti non è stato riscontrato alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

  • e

  • i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati indenni da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un controllo ufficiale precedente l’esportazione, effettuato su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • e. nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i frutti sono risultati indenni da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell’esportazione nel corso di un controllo ufficiale effettuato su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

  • e

  • una dichiarazione che i frutti provengono da un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati per contrastare Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, eseguiti nel periodo dell’anno opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

  • e

  • lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione dei frutti avvengono secondo condizioni approvate dall’UFAG o dalla Commissione Europea,

  • e

  • i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta recante un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

61. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. e Prunus L.

ex 0804.5000

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

0809.10

0809.21

0809.29

0809.3010

0809.3020

0809.40

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organiz­zazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. nessun indizio della presenza di Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato riscontrato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di controlli ufficiali effettuati almeno una volta al mese nei 3 mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un’adeguata ispezione ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea , in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

62. Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus limon (L.) Osbeck. E Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

0809.3010

0809.3020

ex 0810.9098

Tutti gli Stati del continente africano, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Mauritius e Israele

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un Paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

  • e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

  • e sono stati effettuati controlli ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, compreso un controllo visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

  • oppure

  • d. sono stati sottoposti a un trattamento a freddo efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un altro trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle analisi documentali della sua efficacia, è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea , in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

63. Frutti di Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L.

0808.10

0808.30

0809.10

0809.21

0809.29

0809.30

0809.40

0810.40

Canada, Messico e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller, compreso un controllo su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • c. sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Grapholita packardi Zeller, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

64. Frutti di Malus Mill. E Pyrus L.

0808.10

0808.30

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un Paese riconosciuto indenne da Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuati, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, compreso un controllo visivo di un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

65. Frutti di Malus Mill. E Pyrus L.

0808.10

0808.30

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un Paese riconosciuto indenne da Anthonomus quadrigibbus Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anthonomus quadrigibbus Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuati, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Anthonomus quadrigibbus Say, compreso un controllo visivo su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Anthonomus quadrigibbus Say, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

66. Frutti di Malus Mill.

0808.10

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un Paese riconosciuto indenne da Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuati, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo per individuare la presenza dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh), compreso un controllo visivo su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo o da tali organismi nocivi,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh), menzionato nel certificato, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

67. Frutti di Solanaceae

0702.00

0709.30

0709.60

ex 0709.9999

Australia, Nuova Zelanda e tutti gli Stati del continente americano

Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da:

  • a. un Paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese

    di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. un luogo di produzione in cui sono effettuati, anche nelle immediate

    vicinanze, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza

    di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei 3 mesi precedenti l’esportazione

    e sottoposto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati controllati prima

    dell’esporta­zione,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a controlli e indagini ufficiali effettuati nei 3 mesi precedenti l’esportazione,

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

68. Frutti di Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

0702.00

0709.30

ex 0709.6011

ex 0709.6012

ex 0709.6090

ex 0709.9999

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da:

  • a. un Paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono stati effettuati controlli ufficiali per individuare la presenza di tale organismo nocivo nel luogo di produzione, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Neoleucinodes elegantalis (Guenée), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazionale per

    la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) in base a controlli e indagini ufficiali effettuati nei 3 mesi precedenti l’esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

68.1 Frutti di Capsicum L. e Solanum lycopersicum L.

0702.00

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0709.9999

Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da Prodiplosis longifila Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • c. sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Prodiplosis longifila Gagné, che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l’esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Prodiplosis longifila Gagné e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

69. Frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

0702.00

0709.30

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da:

  • a. un Paese riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • c. un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) in base a controlli e indagini ufficiali effettuati nei 3 mesi precedenti l’esportazione, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

70. Frutti di Solanum melongena L.

0709.30

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

  • a. provengono da un Paese indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • c. immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny.

71. Frutti di Momordica L.

ex 0709.9999

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da:

  • a. un Paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

72. Frutti di Capsicum L.

0709.60

Belize, Costa Rica, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Polinesia francese, Portorico, Repubblica dominicana e Stati Uniti d’America, Stati in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da:

  • a. un’area indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anthonomus eugenii Cano conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anthonomus eugenii Cano in seguito a controlli ufficiali effettuati almeno mensilmente nei 2 mesi precedenti l’esportazione, nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.

72.1 Frutti di Capsicum L. e Solanum L.

0702.00

0709.30

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0709.9999

Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. nessun indizio della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel),

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Bactrocera latifrons (Hendel), e

    l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

72.2 Frutti di Annona L. e Carica papaya L.

ex 0810.9092

0807.2000

Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel),

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

72.3 Frutti di Psidium guajava L.

ex 0804.5000

Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i frutti sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • c. nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders),

  • e

  • nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;

  • oppure

  • d. i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

73. Sementi di Zea mays L.

1005.1000

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. le sementi sono originarie di un Paese riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. le sementi provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74. Sementi dei generi Triticum L., Secale L.
e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001.1100

1001.9100

1002.1000

1008.6010

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti d’America e Sudafrica, in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che le sementi provengono da un’area in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente assente. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine».

75. Semi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm.
ex A. Camus

1001.19

1001.99

1002.90

ex 1008.60

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti d’America e Sudafrica, in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. i semi provengono da un’area notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome dell’area o delle aree è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»;

  • oppure

  • b. nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e sono stati prelevati campioni rappresentativi dei semi sia al momento della raccolta sia prima della spedizione, sono stati sottoposti ad analisi e sono risultati indenni da Tilletia indica Mitra; le suddette informazioni sono menzionate nel certificato fitosanitario alla rubrica «Nome del prodotto» con la dicitura «sottoposti ad analisi e risultati indenni da Tilletia indica Mitra».

76. Legname di conifere (Pinopsida), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • – legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove sia provato che il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7–8 giorni,

  • ma compreso quello che non ha conservato

    la superficie rotonda naturale

ex 4401.1100

ex 4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

4407.11

4407.12

4407.13

4407.14

ex 4407.1910

ex 4407.1990

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Cina, Giappone, Kanada, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

  • a. un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario,

  • e

  • dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l’infestazione da parte di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore;

  • oppure

  • b. un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione;

  • oppure

  • c. un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%);

  • oppure

  • d. un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.

77. Legname di conifere (Pinopsida) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica

Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

  • a. un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario,

  • e

  • dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore;

  • oppure

  • b. un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nei certificati fitosanitari menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • c. un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, e a essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.

78. Legname di Thuja L. e Taxus L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1100

ex 4403.1100

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

ex 4407.1910

ex 4407.1990

ex 4408.1000

ex. 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è scortecciato;

  • oppure

  • b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • e. è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).

79. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sosten­gono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello

    che non ha conservato la superficie rotonda naturale

4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1110

4407.1190

4407.1210

4407.1290

4407.1310

4407.1390

4407.1410

4407.1490

4407.1910

4407.1990

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russia
e Turchia

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da aree notoriamente indenni da:

    • i. Monochamus spp. (popolazioni non europee),

    • ii. Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper,

    • iii. Scolytinae spp. (specie non europee),

    • e indicate nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»;

    • oppure

  • b. è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm;

  • oppure

  • c. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • e. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • f. è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).

80. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1110

4407.1190

4407.1210

4407.1290

4407.1310

4407.1390

4407.1410

4407.1490

4407.1910

4407.1990

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

  • – Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Kazahstan, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina,

  • – Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm;

  • oppure

  • b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno

    del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.»

    o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname

    o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%);

  • oppure

  • e. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT»

    sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.

81. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da conifere (Pinopsida)

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina,

ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da aree notoriamente indenni da Monochamus spp. (popolazioni non europee), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytinae spp. (non-europee).

  • L’area è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo d’origine»;

  • oppure

  • b. è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • e. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario.

82. Corteccia di conifere
(Pinopsida) separata dal tronco

ex 1404.9000

ex 4401.4900

Tutti gli Stati terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

  • a. è stata sottoposta a un’idonea fumigazione utilizzando un fumigante approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • b. è stata sottoposta a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia, indicato nel certificato fitosanitario;

  • e

  • c. dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

83. Legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosani­tarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da un’area indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

84. Corteccia separata dal tronco e legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali

ex 1404.90

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:

  • a. proviene da un’area indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. sono stati sottoposti a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia o del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.

85. Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di:

  • – legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura,

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spaliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione

ex 4401.1200

ex 4403.1290

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9310

4407.9390

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

  1. Legname di Acer saccharum Marsh. Destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura

ex 4403.12

4407.9310

4407.9390

ex 4408.90

Canada e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname proviene da aree notoriamente indenni da Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. De Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

  • 87. Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., escluso in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401.1200

ex 4403.1290

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9510

4407.9590

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. il legname è originario di un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; l’area è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;

  • oppure

  • b. la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali;

  • oppure

  • c. il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assor­bimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

88. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

ex 4404.2000

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; l’area è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

89. Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; l’area è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.

90. Legname di Quercus L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

  • – fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento

    di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spaliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosani­tarie della Svizzera

    o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9100

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda;

  • oppure

  • b. è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %;

  • oppure

  • c. è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua;

  • oppure

  • d. se segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

91. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Quercus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

  • oppure

  • b. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario.

92. Legname di Betula L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosani­tarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401.1200

ex 4403.12

4403.9600

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9610

4407.9690

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada e Stati Uniti d’America, Stati in cui Agrilus anxius Gory è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali;

  • oppure

  • b. il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

93. Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami di legno ottenuti completamente o in parte da Betula L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che il legname proviene da un Paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

94. Corteccia e oggetti di corteccia di Betula L.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada e Stati Uniti d’America, Stati in cui Agrilus anxius Gory è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.

95. Legname di Platanus L., escluso:

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname

    in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Platanus L.

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Albania, Armenia, Stati Uniti d’America e Turchia

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

96. Legname di Populus L., eccetto legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosani­tarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello

    che non ha conservato

    la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9700

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9710

4407.9790

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

0

Tutti gli Stati del continente americano

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è scortecciato;

  • oppure

  • b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

97. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da:

  • a. Acer saccharum Marsh.,

  • b. Populus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • a. Canada e Stati Uniti d’America

  • b. Tutti gli Stati del continente americano

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;

  • oppure

  • b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.

98 Legname di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosani­tarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da un’area indenne da Saperda candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplemen­tare»;

  • oppure

  • b. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un trattamento con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, menzionato nel certificato fitosanitario.

99. Legname in forma di piccole placche, ottenuto completamente o in parte da Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Canada e Stati Uniti d’America

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.

100. Legname di Prunus L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la super­ficie rotonda naturale

x 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9410

4407.9490

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da un’area indenne da Aromia bungii (Falderman), istituita dall’or­ganizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un trattamento con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, menzionato nel certificato fitosanitario.

101. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Prunus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. proviene da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Aromia bungii (Faldermann) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

  • oppure

  • b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.

  • 102. Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W. Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F. Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C. DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C. R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer,

    escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9100

4403.9300

4403.9700

4403.9800

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

4407.92

4407.9310

4407.9390

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tutti gli Stati terzi

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l’assenza di Euwallacea fornicatus sensu lato nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

  • 103. Legname di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Citrus L., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw e Xylosma G.Forst., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9310

4407.9390

4407.9410

4407.9490

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore;

  • oppure

  • d. è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

  1. Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Citrus spp., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw e Xylosma G.Forst.

ex 4401.2100

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

  • 105. Legname di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9300

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9210

4407.9290

4407.9310

4407.9390

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;

  • oppure

  • d. è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore;

  • oppure

  • e. è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

  1. Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

  • 107. Legname di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica (Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L., eccetto legname in forma di:

  • – piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9310

4407.9390

4407.9410

4407.9490

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

  1. Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica ( Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • d. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

  • 109. Legname di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. o Ulmus L., escluso il legname in forma di:

  • – piccole placche, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9100

4403.9500

4403.9600

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

4407.9310

4407.9390

4407.9410

4407.9490

4407.9510

4407.9590

4407.9610

4407.9690

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

  • Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore;

  • oppure

  • d. è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

  1. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. o Ulmus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

  • 111. Legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt, escluso il legname in forma di:

  • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1100

ex 4401.1200

ex 4401.2100

ex 4401.2200

ex 4401.4900

ex 4403.1100

ex 4403.1290

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

4407.9310

4407.9390

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. non è stato scortecciato e:

    • i. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

    • oppure

    • ii. il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

    • oppure

    • iii. il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua;

  • oppure

  • c. nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

  • 112. Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L., escluso il legname in forma di:

  • – Piccole placche, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,

  • – Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401.1200

ex 4401.4900

ex 4403.1290

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;

  • oppure

  • c. è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore;

  • oppure

  • d. è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

  1. Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da Castanea Mill., Castaniopsis (D. Don) Spach e Quercus L.

4401.2200

Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

  • a. è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;

  • oppure

  • b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;

  • oppure

  • c. è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

(art. 8 e 15)

Sementi e altre merci la cui importazione dall’UE e la messa in commercio sono consentite a condizione che siano scortate da un passaporto fitosanitario

  1. Vegetali, ad eccezione di frutti e semi, di Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L.

  2. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

  3. Legname, che adempie le seguenti condizioni:

    • a. è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2 lettera e OSalV;

    • b. è stato ottenuto completamente o in parte da Juglans L., Platanus L. e Pterocarya Kunth, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;

    • c. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:

Voce di tariffa doganale5

Descrizione

4401.12

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401.22

Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle

ex 4401.4900

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

4403.1290

Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell’alburno, o squadrato

ex 4403.99

Legname non di conifere (eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)) grezzo, anche scortecciato o privato dell’alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404.20

Pali spaccati, non di conifere; pioli e picchetti di legno non di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407.99

Legname non di conifere (eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

  1. Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originario di un’area situata a una distanza inferiore a 100 km dall’area più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, escluso il legname in forma di:

    • – piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

    • – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera, come il legname della spedizione,

    • – ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.

  2. Sementi di cereali ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sul materiale di moltiplicazione:

    • Oryza sativa L.

  3. Sementi di ortaggi ai sensi dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione:

    • Allium cepa L.

    • Allium porrum L.

    • Capsicum annuum L.

    • Phaseolus coccineus L.

    • Phaseolus vulgaris L.

    • Pisum sativum L.

    • Solanum lycopersicum L.

    • Vicia faba L.

  4. Sementi di Solanum tuberosum L. (vero seme di patata, true potato seeds).

  5. Sementi di piante foraggere ai sensi dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione:

    • Medicago sativa L.

  6. Sementi di piante oleose e da fibra ai sensi dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione:

    • Brassica napus L.

    • Brassica rapa L.

    • Glycine max (L.) Merril

    • Helianthus annuus L.

    • Linum usitatissimum L.

    • Sinapis alba L.

  7. Sementi di piante ornamentali importate o immesse sul mercato a scopo commerciale di:

    • Allium L.

    • Capsicum annuum L.

    • Helianthus annuus L.

  8. Sementi di specie da frutto ai sensi dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione di:

    • Prunus avium L.

    • Prunus armeniaca L.

    • Prunus cerasus L.

    • Prunus domestica L.

    • Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

    • Prunus persica (L.) Batsch

    • Prunus salicina Lindley

(art. 8a e 15a)

Merci che possono essere importate dall’UE e messe in commercio in Svizzera soltanto a determinate condizioni

Nell’elenco vengono inclusi dopo il numero 2:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  • 2.1 Vegetali destinati alla piantagione con substrato colturale, esclusi i vegetali in coltura tissutale e le piante acquatiche

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area notoriamente indenne da Popillia japonica Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

  • oppure

  • b. sono stati coltivati in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

    • i. che è stato sottoposto a un’ispezione annuale e ad almeno un’ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutti i vegetali, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono i vegetali,

    • e

    • ii. che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l’assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

    • e

    • iii. prima dello spostamento i vegetali e il substrato colturale sono stati sottoposti a un’ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

    • e

    • iv. i vegetali:

      • – sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da impedire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

      • oppure

      • – sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman.

oppure

  • c. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Popillia japonica Newman e che i vegetali:

    • – sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da prevenire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

      • oppure

    • – sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

  • oppure

  • d. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione:

    • a. specificatamente autorizzato dall’autorità competente per la produzione di piante indenni da Popillia japonica Newman,

      • e

    • b. in cui il substrato colturale è rimasto indenne da Popillia japonica Newman mediante l’utilizzo di misure meccaniche adeguate o altri trattamenti,

      • e

    • c. in cui le piante sono state sottoposte a misure adeguate a garantire l’assenza di Popillia japonica Newman,

      • e

    • d. prima dello spostamento i vegetali e il substrato colturale sono stati sottoposti a un’ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

      • e

    • e. i vegetali:

      • – sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da prevenire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

  • – sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman.

Il numero 4 è sostituito dalla versione seguente:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  1. Vegetali destinati alla piantagione di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 o 9 ed escluso il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di Solanum tuberosum L. di cui al nume­ro 21

Dichiarazione ufficiale che i vegetali e devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena.

  • Le prove di laboratorio devono:

  • a. essere controllate dall’autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto;

  • b. essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena;

  • c. essere eseguite su ogni unità del materiale:

    • i. mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova,

    • ii. mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per:

      • – Andean potato latent virus,

      • – Andean potato mottle virus,

      • – Potato black ringspot virus,

      • – Kartoffelvirus T,

      • – isolati non UE di Potato virus S, X e Potato leafroll virus,

      • Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

      • Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

    • iii. nel caso di sementi di Solanum tuberosum L., eccetto le sementi di cui al numero 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non UE di Potato virus S, X e Y e Potato leaf roll virus;

  • d. comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena che hanno causato tali sintomi.

Nell’elenco il numero seguente viene inserito dopo il numero 17:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  • 17.1 Vegetali destinati alla piantagione di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis vinifera L., esclusi sementi, pollini e vegetali in coltura tissutale

Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area notoriamente indenne da Aleurorocanthus spiniferus (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e i vegetali sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione

  • oppure

  • c. sono stati sottoposti a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultati esenti da tale organismo prima dello spostamento.

Nell’elenco il numero seguente viene inserito dopo il numero 18:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  • 18.1 Vegetali destinati alla piantagione di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, esclusi sementi, pollini e vegetali in coltura tissutale

  • Dichiarazione ufficiale che i vegetali:

  • a. provengono da un’area notoriamente indenne da Toxoptera citricida (Kirkaldy), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. sono stati coltivati in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Toxoptera citricida

    (Kirkaldy), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e i vegetali sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

Il numero 19 è sostituito dalla versione seguente:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  1. Vegetali destinati alla piantagione di Vitis L. escluse le sementi

Dichiarazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:

  • a. sono originari di un’area notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplas;

  • oppure

  • b. sono originari di un sito di produzione in cui:

    • i. nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. è stato osservato nel sito di produzione avente un raggio di 20 m dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso dei vegetali utilizzati per la moltiplicazione di Vitis L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m dal sito di produzione delle marze, o di 40 m dal sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e

    • ii. è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e

    • iii. i vegetali di Vitis L. abbandonati nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono stati estirpati,

    • oppure

  • c. sono stati sottoposti a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.

Il numero 25 è sostituito dalla versione seguente:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  1. Materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione

Dichiarazione ufficiale che il materiale da imballaggio in legno:

  • a. è originario di un’area notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

  • oppure

  • b. è ottenuto da legname scortecciato come specificato all’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

    • i. è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della stessa norma internazionale, e

    • ii. è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

Nell’elenco i numeri seguenti vengono inseriti dopo il numero 25:

Merce

Condizioni specifiche delle merci

  1. Vegetali di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., esclusi i frutti e le sementi

I vegetali provengono da un’area notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dall’area più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

  • 27. Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., das aus einem Gebiet stammt, originario di un’area situata a una distanza inferiore a 100 km dall’area più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, escluso il legname in forma di:

  • piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

  • materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,

  • ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

Dichiarazione ufficiale che:

  • a. la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali,

  • oppure

  • b. il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

  1. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

Il legname è originario di un’area notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dall’area più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

  1. Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

La corteccia è originaria di un’area notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dall’area più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.