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AS 2022 703

Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)
(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Preambolo

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

ordina:

I

L’ordinanza FINMA del 3 giugno 20151 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d e dquater LRD.

Art. 20 cpv. 5

5 La FINMA può esigere da un istituto d’assicurazione, da una direzione del fondo, da una società di investimento ai sensi della LICol, da un gestore di patrimoni collettivi, da una persona secondo l’articolo 1b della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (LBCR) o da un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere abis o dquater LRD l’introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace.

Titolo dopo l’art. 21

Capitolo 6:
Obbligo di allestire e conservare documenti e di informare le autorità

Art. 22, rubrica
Obbligo di allestire e conservare documenti

Inserire prima del titolo del capitolo 7

Art. 22a Informazione delle autorità e documentazione

1 L’intermediario finanziario informa la FINMA o l’organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che porta alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

2 Se l’intermediario finanziario non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare ogni sospetto mediante chiarimenti complementari secondo l’articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.

Art. 26 cpv. 2 lett. l

2 Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

  • l. l’aggiornamento dei documenti dei clienti.

Capitolo 9 (art. 30–34)

Abrogato

Art. 42, rubrica e cpv. 1
Regolamento dell’Organismo di autodisciplina dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1 Gli obblighi di diligenza degli istituti d’assicurazione sono disciplinati, negli ambiti dell’assicurazione diretta sulla vita e della concessione dei crediti ipotecari, dalle disposizioni del Regolamento del 25 ottobre 20223 dell’Organismo di autodisciplina dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Titolo dopo l’art. 43

Titolo 5:
Disposizioni particolari per le persone secondo l’articolo 1b LBCR4 e gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere abis e dquater LRD

Art. 43a

Il presente titolo si applica alle persone secondo l’articolo 1b LBCR5 e agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere abis e dquater LRD.

Art. 51a cpv. 1bis

1bis In caso di pagamenti in contanti o di accettazione di altri mezzi di pagamento anonimi per la vendita o l’acquisto di valute virtuali adotta misure tecniche per impedire che il valore soglia di cui al capoverso 1 venga oltrepassato entro 30 giorni mediante transazioni collegate tra loro.

Art. 55 cpv. 2

2 Se l’identità della controparte non può essere verificata, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in una relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari nel rispetto dell’articolo 9b LRD e degli articoli 12a e 12b dell’ordinanza dell’11 novembre 20156 sul riciclaggio di denaro (ORD).

Art. 65 cpv. 1 lett. d

1 Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se la controparte è:

  • d. un intermediario finanziario con sede all’estero che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD, gestisce conti ed è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti;

Art. 68 cpv. 2

2 Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari nel rispetto dell’articolo 9b LRD e degli articoli 12a e 12b ORD7.

Art. 70, frase introduttiva

L’intermediario finanziario interrompe la relazione d’affari nel rispetto dell’articolo 9b LRD e degli articoli 12a e 12b ORD8:

Art. 72 cpv. 2

2 Le persone secondo l’articolo 1b LBCR9 e gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera dquater LRD stabiliscono in ogni caso criteri conformemente all’articolo 13.

Art. 75a cpv. 1

1 Nel caso di persone secondo l’articolo 1b LBCR10 che soddisfano i requisiti per le agevolazioni concernenti la gestione del rischio e la compliance conformemente all’articolo 14e capoverso 5 dell’ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve adempiere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24. In questo caso, tali compiti possono essere svolti anche dalla direzione o da un membro della direzione. Le attività da controllare non possono essere controllate da una persona direttamente responsabile per tale relazione d’affari.

Art. 78b Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 2022

L’intermediario finanziario deve adottare le misure tecniche di cui all’articolo 51a capoverso 1bis entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

27 ottobre 2022

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

La presidente, Marlene Amstad

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